RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO – SCADENZA 31 GENNAIO 2016

( Fisco e Diritto d’Impresa )

RIMBORSO ACCISE SUL GASOLIO – SCADENZA 31 GENNAIO 2016

 Disponibilità nuovo software per la presentazione delle istanze relative al 4° trimestre 2015.

L’Agenzia delle Dogane, con nota n. 141033 del 17 dicembre 2015, ricorda che a partire dal 1° gennaio e fino al 31 gennaio 2016 si possono presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel quarto trimestre 2015 (1° ottobre – 31 dicembre). È importante ricordare che il beneficio non spetta più per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 0 o inferiori.

L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2015 è pari a 214,18609 euro per mille litri di gasolio.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

L’Agenzia ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 3° trimestre 2015 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2016. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno pertanto essere presentate entro il 30 giugno 2017.

In allegato la nota la nota dell’Agenzia delle Dogane, che con la quale comunica anche che è disponibile sul sito www.agenziadogane.gov.it il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione.

FD 1 – 1/2016

Rif.
P. Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: marraghini@assindar.it

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