MASCHERINE, DPI, PRODOTTI ANTICONTAGIO – INDICAZIONI PER IMPORTAZIONE E ACQUISTO

( Attività associative) ( Europa e Internazionalizzazione )

MASCHERINE, DPI, PRODOTTI ANTICONTAGIO – INDICAZIONI PER IMPORTAZIONE E ACQUISTO

indicazioni per ridurre i tempi di sdoganamento e verificare le conformità

Si ricorda di effettuare sempre – prima dell’acquisto o, in caso di importazione, almeno prima della spedizione e dello sdoganamento – il controllo sul CERTIFICATO CE dei prodotti e/o sulle dichiarazioni di conformità CE, per operare in sicurezza utilizzando DPI validi, evitare truffe e perdite di tempo e denaro, sanzioni e denunce in caso di eventuali controlli (i ns. uffici sono a disposizione per un supporto in tal senso). 

IMPORTAZIONE – sdoganamento

La Dogana effettua controllo documentale, verificare cioè la correttezza della documentazione presentata alla Dogana stessa a corredo della dichiarazione doganale di import: individuazione del destinatario effettivo e individuazione dell’esatta quantità di ciascuna categoria merceologica (espressa in singoli pezzi). Obiettivo del controllo è verificare che vi sia congruità fra destinazione d’uso, quantità importate e fabbisogno del destinatario, al fine di escludere ogni operazione di accaparramento a fini speculativi, non consentita e passibile di denuncia per frode.

La Dogana verifica inoltre la documentazione comprovante la conformità della merce ai sensi delle Direttive UE: la merce non conforme sarà bloccata. Uniche deroghe consentite: le mascherine chirurgiche non marcate CE dovranno ricevere autorizzazione da ISS; i DPI (occhiali, visiere, semimaschere, maschere, indumenti di protezione, guanti) non marcati CE dovranno ricevere autorizzazione da INAIL. Senza autorizzazioni ISS/INAIL, le mascherine chirurgiche e i dpi non marcati CE non potranno essere utilizzati nè venduti.

Come noto, sono attive delle procedure straordinarie che consentono di velocizzare il più possibile le operazioni doganali relative a DPI ed altri beni occorrenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso:

  • Procedura di SVINCOLO DIRETTO: riservata alle importazioni destinate a Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, Strutture ospedaliere, Soggetti che esercitano servizi essenziali e/o di pubblica utilità e/o di interesse pubblico cosi come previsti dal DPCM 10 aprile marzo 2020 (quindi, anche le imprese).

Lo svincolo diretto prevede la presentazione della bolletta doganale di import unitamente al modello di svincolo compilato e sottoscritto dal destinatario finale della merce, da cui evincere chiaramente la destinazione ad un soggetto tra quelli sopra indicati. Si raccomanda di indicare l’esatto quantitativo di merce oggetto del proprio ordine oggetto o parte dell’importazione in esame. 

Nel caso in cui i beni siano destinati a soggetti diversi da quelli indicati o la documentazione non sia valida, le importazioni saranno segnalate al Commissario Straordinario e potenzialmente soggetti a requisizione per fini di pubblica utilità (con un rimborso pari al valore della merce stessa al 31/12/2019). 

  • Procedura di SVINCOLO CELERE: prevista per le importazioni di altri beni mobili utili a fronteggiare l’emergenza (beni diversi da dpi) destinati a soggetti diversi da quelli sopra elencati. Anche in questo caso, oltre alla bolletta doganale di import, dovrà essere presentato modello di svincolo compilato e sottoscritto dal destinatario finale della merce.

I beni saranno in ogni caso segnalati al Commissario Straordinario per eventuale requisizione.

TIPOLOGIE DI MASCHERINE – informazioni utili sia per lo sdoganamento che per l’acquisto

MASCHERINE CHIRURGICHE (dispositivi medici)

sempre necessario il NOS. Possono essere sdoganate con svincolo diretto se il destinatario finale rientra tra quelli sopra indicati;

  • se il marchio CE è presente e valido, il dispositivo è sdoganabile immediatamente;
  • se il marchio CE non è presente o non è valido, occorre inviare apposita autocertificazione a ISS e attendere la pronuncia di quest’ultimo per immettere i prodotti in commercio (e/o utilizzarli). In questo caso il prodotto può essere solo sdoganato condizionatamente, con prescrizioni, obbligo di tracciabilità e con l’impegno a non metterlo in commercio prima del rilascio delle autorizzazioni. Se il prodotto non ottiene la certificazione, viene declassato a “mascherina generica” e, se non può essere rietichettato come generico (perché ad es. il finto marchio CE è impresso sul tessuto e non sulla confezione), viene distrutto. 

DPI (ffp2, ffp3)

possono essere sdoganati con svincolo diretto se il destinatario finale rientra tra quelli sopra indicati;

  • se il marchio CE è presente e valido, il dispositivo è sdoganabile immediatamente;
  • se marchio CE non è presente o non è valido, occorre inviare apposita autocertificazione a INAIL e attendere la pronuncia di quest’ultimo per immettere i prodotti in commercio (e/o utilizzarli). In questo caso il prodotto può essere solo sdoganato condizionatamente, con prescrizioni, obbligo di tracciabilità e con l’impegno a non metterlo in commercio prima del rilascio delle autorizzazioni. Se il prodotto non ottiene la certificazione, viene declassato a “mascherina generica” e, se non può essere rietichettato come generico (perché ad es. il finto marchio CE è impresso sul tessuto e non sulla confezione), viene distrutto.

MASCHERINE GENERICHE (filtranti)

NON possono essere sdoganate con svincolo diretto né celere e non possono essere importate in deroga alle vigenti disposizioni sulla produzione e messa in commercio. Possono essere sdoganate solo se soddisfino le condizioni di produzione e messa in commercio richiamate, da ultimo, nella Circolare MISE 107886 del 23 aprile 2020:

  • non devono recare la marcatura CE;
  • le confezioni devono indicare espressamente che non si tratta di un Dispositivo Medico (DM) nè di un DPI
  • devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili quando sia prescritto l’uso di DM o DPI (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro) bensì, solo a titolo di esempio, quando sia ritenuta comunque utile la copertura di naso e bocca a fini igienico ambientali e per uso della collettività
  • il Produttore DEVE dichiarare che i Dispositivi Generici non arrecano danni e non determinano rischi aggiuntivi per gli utilizzatori, secondo la destinazione del prodotto.

Nel caso in cui queste condizioni non siano soddisfatte il prodotto, qualora sia possibile rietichettarlo, può essere solo sdoganato condizionatamente con prescrizioni, obbligo di tracciabilità e con l’impegno a non metterlo in commercio prima di aver sostituito le etichette non a norma con quelle a norma. Nell’impossibilità di conformare i prodotti secondo quanto descritto dalle citate disposizioni, questi saranno distrutti.

 

DAZI E IVA

Con Decisione n. 491 del 3 aprile 2020 la Commissione europea consente l’importazione in franchigia dai dazi all’importazione e in esenzione dall’IVA di merci necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19.

I beni importati in esenzione da Enti Pubblici e Organizzazioni sanitarie aventi titolo sono oggetto di distribuzione gratuita alle persone interessate o a rischio contagio oppure coinvolte nella lotta contro il focolaio del virus e sono elencati in una lista fornita dalla Commissione europea, che gli Stati Membri possono integrare secondo specifiche esigenze nazionali (elenco integrativo Italia).

Il Decreto legge italiano n. 34 del 19 maggio 2020, dispone variazioni in materia di IVA applicabile alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari al fine del contrasto alla diffusione dell’epidemia, in particolare su:

  • Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato;
  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Per tali prodotti, in via transitoria, è stato previsto un regime di maggior favore dall’articolo 124 del suddetto DL n. 34/2020, come espresso  con avviso del 22 maggio dell’Ag. Dogane: le cessioni dei beni di cui sopra, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni.

Fino al 31 dicembre 2020, le importazioni dei suddetti beni sono esenti IVA, con diritto di detrazione in dichiarazione ove fosse già stata assolta.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, all’importazione dei beni sopra elencati si applicherà aliquota IVA del 5%.

 

 

Rif.

Alessandra Amato – Tel. 0577257230 – e-mail: a.amato@confindustriatoscanasud.it