RIDUZIONE CONTRIBUTIVA IN EDILIZIA

( Lavoro e Previdenza )

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA IN EDILIZIA

Indicazioni operative INPS – Circolare n. 181/21

Con la circolare n. 181 del 7 dicembre 2021, l’INPS fornisce indicazioni operative per la fruizione della riduzione contributiva dell’11,50% a favore delle imprese edili per il corrente anno 2021, in conformità al decreto del Ministero del Lavoro del 30 settembre 2021.

Hanno diritto all’agevolazione contributiva, per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2021, i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

La base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della Legge n. 388/2000 e all’articolo 1, commi 361 e 362, della Legge n. 266/2005; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti. Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della Legge n. 845/1978, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

L’accesso alla riduzione è subordinata alle seguenti condizioni:

• rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della Legge 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

• rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla Legge n. 389/1989, in materia di retribuzione imponibile;

• i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione (articolo 36 bis, comma 8, del D.L. 223/2006).

La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge n. 205/2017 o l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della Legge n. 178/2020).

Inoltre, l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà; l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2021 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2021 fino al 15 marzo 2022.

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l’invio.

In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da novembre 2021 a febbraio 2022; l’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale aziende.

In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2021.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con le seguenti modalità:

• il beneficio corrente dovrà essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza novembre 2021, con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;

• per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.

Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di febbraio 2022.


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Rif.

Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it

Rita Collina – Tel. 0564468808 – e-mail: r.collina@confindustriatoscanasud.it

Roberto Gemini – Tel. 0577257215 – e-mail: r.gemini@confindustriatoscanasud.it