VERSAMENTO TASSA LIBRI SOCIALI 2016

( Fisco e Diritto d’Impresa )

VERSAMENTO TASSA LIBRI SOCIALI 2016

Scade il prossimo 16 marzo 2016 il termine per il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

Entro il 16 marzo 2016 le società di capitali (spa, srl e sapa) devono versare la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali. Sono obbligate al versamento anche le società in liquidazione ordinaria e le società sottoposte a procedure concorsuali, sempreché permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.

Sono esonerati dal pagamento della tassa in esame i seguenti soggetti:

– società cooperative e di mutua assicurazione;

– consorzi che non assumono la forma di società consortili (RM 10.11.90, n. 411461);

– società di capitali dichiarate fallite;

– società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla Legge n. 289/2002.

La tassa annuale, che sostituisce il costo della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni consiglio di amministrazione, ecc.), è deducibile ai fini IRES e IRAP ed  è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati nell’anno.

L’importo da versare è differenziato in base all’ammontare del capitale sociale/fondo di dotazione della società risultante all’1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento. Quindi per il versamento dovuto per il 2016 (in scadenza il 16.3.2016) va fatto riferimento al capitale sociale/fondo di dotazione all’1.1.2016 e quanto dovuto è così individuato:

Capitale sociale/fondo di dotazione all’1.1.2016                               Tassa annuale dovuta

–    inferiore o pari a € 516.456,90                                                                 € 309,87

–    superiore a € 516.456,90                                                                         € 516,46

Eventuali variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione successive all’1.1.2016 non assumono alcuna rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2017).

Il versamento in esame va effettuato tramite il mod. F24, rammentando che il mod. F24 “a zero” va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), mentre il mod. F24 “a debito”, o senza compensazione, va presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione (Entratel/Fisconline/remote/home banking).

In particolare, nella Sezione “Erario” vanno riportati i seguenti dati:

  • Codice tributo “7085”
  • Anno di riferimento “2016”

L’importo dovuto può essere compensato con eventuali crediti disponibili.

Si ricorda che in sede di vidimazione dei libri al Notaio/Registro delle Imprese va esibita la prova dell’avvenuto pagamento della tassa in esame. La fotocopia del mod. F24 va esibita soltanto per le vidimazioni successive al 16.3.2016, infatti, per le vidimazioni anteriori la prova del pagamento non può essere richiesta, poiché non è ancora decorso il termine per il versamento. Il controllo dell’avvenuto versamento può essere eseguito dall’Amministrazione finanziaria successivamente, in sede di eventuali accertamenti/verifiche.

Le società di capitali costituite successivamente all’1.1.2016 sono tenute a versare la tassa annuale (€ 309,87/516,46) esclusivamente mediante bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

Come noto, in occasione della revisione del sistema sanzionatorio ad opera del D.Lgs. n. 473/97, è stato modificato l’art. 9, DPR n. 641/72, eliminando il comma 3 che prevedeva una specifica sanzione per il mancato/ritardato versamento delle tasse annuali. Il venir meno di una specifica sanzione per l’omesso/ritardato versamento della tassa annuale, ha portato a ritenere che, all’omesso/ritardato versamento della tassa annuale risulti applicabile la regola generale in materia di omesso versamento dei tributi di cui all’art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 471/97 in base alla quale, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015, in vigore dall’1.1.2016, la sanzione è pari al 30% dell’importo dovuto che scende al 15% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 90 giorni, ovvero all’1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo non superiore a 15 giorni.

Considerato che il tributo in esame rientra tra quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate è possibile regolarizzare l’omesso/tardivo versamento tramite il ravvedimento operoso applicando le sanzioni ridotte previste dalla legge (D.Lgs. 472/1997).

Sanzione ridotta                                                                    Termine di regolarizzazione

dallo 0,1% all’1,4%     1% x 1/10       Entro 14 giorni dalla scadenza, applicando lo 0,1% per ogni

giorno di ritardo

1,50%             15% x 1/10        Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza

1,67%              15% x 1/9       Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza

3,75%              30% x 1/8       Entro 1 anno (dal 16.3)

4,29%              30% x 1/7       Entro 2 anni (dal 16.3)

5%                   30% x 1/6       Entro il termine di accertamento

L’importo della tassa va maggiorato degli interessi di mora, calcolati applicando il tasso d’interesse legale (0,5% nel 2015, 0,2% a decorrere dall’1.1.2016).

 

 

FD 9 – 3/2016

Rif.
P.
Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: marraghini@assindar.it