PUBBLICATA LA LEGGE MILLEPROROGHE 2016: NORME IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

( Lavoro e Previdenza )

PUBBLICATA LA LEGGE MILLEPROROGHE 2016: NORME IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Prorogati per il 2016 l’esonero dal contributo di licenziamento INPS in caso di cambi appalto e per il settore delle costruzioni edili e l’incremento di dieci punti percentuali dell’integrazione salariale spettante per contratti di solidarietà stipulati prima del 24/09/2015


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016 è stata pubblicata la Legge n. 21 del 25 febbraio 2016 di conversione del DL n. 210 del 30 dicembre 2015, cosiddetto “Milleproroghe”.
Tra le disposizioni di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta si segnala:

  1. Proroga per l’anno 2016, dell’esclusione dal versamento del c.d. “contributo di licenziamento” dovuto all’INPS in caso di cambi appalto e per il settore delle costruzioni edili.
  2. Proroga per l’anno 2016, dell’ulteriore quota indennizzata dall’INPS (pari al 10%) dell’integrazione salariale per gli eventi di riduzione dell’orario a seguito di contratti di solidarietà stipulati:
    1. prima del 24 settembre 2015 (e le cui domande di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data);
    2. da aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS.

Proroga al 31 marzo 2016 del termine ultimo per l’emanazione del DM che disciplina la trasformazione part-time dei lavoratori pensionandi.

1) Con riferimento al così detto “ticket di licenziamento”, ricordiamo come la normativa preveda a carico del datore di lavoro, l’obbligo di versare un contributo con riferimento ai casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per le causali che generano in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità ASpI/NASpI.

Il contributo di licenziamento è pari al 41% del tetto mensile dell’indennità ASPI (pari ad euro 1.195,00) per ogni anno di anzianità di servizio del lavoratore licenziato, nel limite di tre anni di anzianità (36 mesi).

La legge “Milleproroghe” prevede, per l’anno 2016, la proroga dell’esonero dal versamento del contributo di licenziamento inizialmente previsto per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:

  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
  • interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Di conseguenza, salvo ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2017 anche nelle suddette ipotesi sussisterà l’obbligo di effettuare il pagamento del contributo di licenziamento.

2) Rispetto ai contratti di solidarietà, il “Jobs Act” ha previsto che i contratti di solidarietà difensivi diventino una delle casuali ammesse ai fini del ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinaria.

Pertanto, a decorrere dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 148/2015) a favore dei lavoratori di aziende rientranti nella normativa CIGS, che riducono l’orario di lavoro a seguito della stipula di contratti di solidarietà difensivi, è prevista la corresponsione del trattamento di integrazione salariale nella stessa misura stabilita per gli eventi di CIGS (80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale).

L’importo dell’indennità:

–    è ridotto in misura pari all’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota contributiva posta a carico degli apprendisti (attualmente pari al 5,84%);

–    è soggetto al rispetto dei massimali annualmente fissati dall’INPS.

Tuttavia nel caso in cui i predetti contratti di solidarietà siano stati stipulati prima del 24 settembre 2015 la misura dell’integrazione salariale è pari al 60% della mancata retribuzione, al netto del contributo del 5,84%, aumentata di un’ulteriore quota indennizzata dall’INPS.

Il “Milleproroghe” prevede, per l’anno 2016, il rifinanziamento dell’ulteriore quota indennizzata dall’INPS nella misura del 10%, per una durata massima di 12 mesi e nel limite di 50 milioni di euro, portando complessivamente l’integrazione salariale al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario (senza applicazione del massimale).

Preme ribadire che tale disposizione si applica ai contratti di solidarietà stipulati prima del 24 settembre 2015, le cui domande di integrazione salariale siano state presentate entro tale data.

3) La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una misura che incentiva la riduzione dell’orario di lavoro per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano, entro il 31 dicembre 2018, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. In tali casi, a seguito della stipula di un contratto part-time, al lavoratore spetta un beneficio pari alla somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.

Tale somma è a carico del datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale.

Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa l’INPS riconosce la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

Il “Milleproroghe” estende:

–    la predetta disposizione anche ai datori di lavoro privati iscritti all’INPDAP; infatti, possono accedere al beneficio in parola oltre ai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima (come previsto originariamente) anche i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alle forme esclusive della medesima;

–    da 60 a 90 giorni successivi all’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, il termine per l’emanazione del decreto attuativo che dovrà stabilire, a tale riguardo, gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro all’INPS e alla DTL in ordine alla stipulazione del contratto a tempo parziale e alla cessazione del contratto stesso.

Il termine ultimo per l’emanazione di tale decreto risulta, pertanto, il 31 marzo 2016.

LP 27 – 3/2016

Rif.
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