NUOVA SABATINI

( Agevolazioni, Credito e Finanza, Assicurazioni )

NUOVA SABATINI

Nuove modalità operative: Decreto Mise-Mef del 25 gennaio 2016.


È stato pubblicato sul sito del Mise, ma non ancora in Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze che dà attuazione all’art. 8 del decreto legge n. 3/2015, che ha introdotto la possibilità per banche e società di leasing di erogare finanziamenti per investimenti in beni strumentali anche con una provvista diversa dal plafond messo a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti.
Il nuovo decreto, che sostituisce quello del novembre 2013, ridisegna la procedura che banche e intermediari finanziari devono seguire per la prenotazione delle risorse destinate ai contributi e introduce altre modifiche alla disciplina. Tra queste, di particolare rilievo è l’integrazione delle cause di revoca dell’agevolazione.
Ulteriori indicazioni saranno contenute in una nuova circolare del Mise e nella nuova convenzione tra ABI, Mise e CDP che, secondo le informazioni disponibili, sono pronte e saranno pubblicate in tempi brevi.
La stessa circolare fisserà la data di avvio della nuova procedura che, secondo quanto riportato sul sito del Mise, dovrebbe essere il 2 maggio per consentire alle banche e agli intermediari finanziari di adeguare le proprie procedure.
Di seguito una sintesi delle principali novità.
Beni ammissibili (art. 5)
Nella descrizione dei beni ammissibili, il nuovo decreto specifica che non è ammesso il finanziamento dei componenti o di parti di macchinari che non abbiano autonomia funzionale. Fanno eccezione gli investimenti che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario già esistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo.
Il decreto ribadisce, inoltre, che non sono ammissibili investimenti di “mera sostituzione” di beni esistenti. Per mera sostituzione si intende la sostituzione di un bene con uno similare che non ha caratteristiche tali da realizzare una delle tipologie di investimento previste dal regolamento GBER (ampliamento di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi, trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente).
Si segnala, infine, una modifica relativa all’importo dei beni ammissibili (art. 5, comma 6). L’importo minimo dei singoli beni non può essere inferiore a 516,46 euro al netto dell’IVA invece dei 500 euro indicati nel decreto del 2013.
Procedure per la concessione del contributo (art. 8)
La Nuova Sabatini potrà operare sia attraverso la provvista finanziaria di CDP sia attraverso canali di provvista autonomi di banche e intermediari finanziari.
La fonte della provvista dovrà essere indicata nei contratti di finanziamento e ulteriori modalità volte a garantire la trasparenza sulla tipologia di provvista utilizzata saranno indicate nella citata convenzione tra ABI, Mise e CDP.
La nuova modalità operativa non comporta cambiamenti per le imprese, che continueranno a presentare la domanda di accesso al contributo alla banca o alla società di leasing utilizzando i moduli disponibili sul sito Internet del Mise.
I cambiamenti riguardano invece la procedura che banche e società di leasing dovranno seguire per chiedere al Mise la prenotazione delle risorse relative al contributo sia nel caso di utilizzo della provvista CDP sia di provvista autonoma.
In particolare, banche e società di leasing, una volta verificata l’esistenza dei requisiti dell’impresa, la regolarità formale e la completezza della documentazione inviata, trasmettono direttamente al Ministero (una volta al mese, tre il 1° e il 6° giorno del mese) la richiesta di prenotazione delle risorse. Successivamente, il Ministero comunica la disponibilità delle risorse (entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta) e la banca/intermediario finanziario può quindi deliberare il finanziamento.
Nella procedura finora utilizzata e fondata sull’utilizzo del plafond di CDP, invece, banche e intermediari finanziari trasmettono la richiesta di disponibilità del plafond a CDP, che verifica la disponibilità del plafond e successivamente invia al Ministero la richiesta di prenotazione delle risorse per il contributo. Il Ministero risponde quindi a CDP che, a sua volta, informa la banca/intermediario finanziario.
Con la nuova procedura banche e intermediari hanno quindi un dialogo diretto con il Mistero. Questo semplifica l’iter per l’accesso all’agevolazione, riducendo comunicazioni e tempi a vantaggio sicuramente delle banche e degli intermediari, ma anche delle imprese che potranno arrivare alla stipula del contratto di finanziamento in tempi più brevi. Inoltre, tale procedura consente alle banche e agli intermediari di utilizzare la fonte di provvista meno costosa con possibili effetti positivi anche sul costo del credito.
Revoca dell’agevolazione (art. 12)
Il decreto integra la disciplina delle revoche dell’agevolazione, esplicitando cause di revoca che nel decreto del 2013 erano solo accennate.
In particolare, si segnalano nuovi casi di revoca legati alla scadenza di termini, sui quali è fondamentale richiamare l’attenzione delle imprese perché, dall’entrata in vigore del decreto, il mancato rispetto di tali termini comporta la revoca dell’agevolazione:
1. conclusione dell’investimento oltre i 12 mesi dal finanziamento: gli investimenti vanno conclusi entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. In proposito si ricorda che la conclusione coincide con la data dell’ultimo titolo di spesa o, nel caso di leasing finanziario, con la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni;
2. scadenza dei 60 giorni per inviare la “dichiarazione di ultimazione dell’investimento”: l’impresa è tenuta a comunicare l’avvenuta conclusione dell’investimento entro il termine di 60 giorni dalla conclusione stessa. In questi anni si sono verificati frequenti casi di ritardo nell’invio di tale comunicazione, ma il Ministero ha dato comunque seguito alle domande di agevolazione: con l’entrata in vigore del decreto il termine diventa perentorio;
3. scadenza dei 120 giorni per l’invio della richiesta di erogazione della prima quota di contributo: l’impresa deve presentare al Ministero la richiesta di erogazione della prima quota di contributo entro 120 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento. Si sottolinea che tale termine è stato introdotto dal nuovo decreto: fino ad oggi la richiesta di erogazione della prima quota poteva essere presentata in qualsiasi momento;
4. richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima: le richieste devono essere presentate con cadenza annuale, solo se decorsi 12 mesi dalla richiesta di erogazione precedente ed entro i 12 mesi successivi a tale termine. Si sottolinea che quest’ultimo termine è stato introdotto dal nuovo decreto;
5. costituzione di una sede operativa in Italia entro i termini previsti per la conclusione dell’investimento: è stata estesa la possibilità di accedere all’agevolazione anche alle PMI che al momento della domanda non abbiano una sede operativa in Italia a condizione che provvedano all’apertura della sede entro i 12 mesi previsti per la conclusione dell’investimento.
Infine, tra le cause di revoca dell’art. 12 è stata ripresa anche la mancata apposizione sulla fattura della specifica dicitura (“Spesa di euro… realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69”). Tale causa di revoca era già prevista dal decreto del 2013, ma il nuovo decreto concede all’impresa la possibilità di regolarizzare la fattura (v. art. 10, comma 6).

FI 13 – 3/2016

Rif.
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