NIENTE BONUS INVESTIMENTI 4.0 PER L’ACQUISTO DI UN BENE DOPO IL NOLEGGIO

( Fisco e Diritto d’Impresa )

NIENTE BONUS INVESTIMENTI 4.0 PER L’ACQUISTO DI UN BENE DOPO IL NOLEGGIO

Secondo l’Agenzia delle Entrate in tal caso non viene soddisfatto il requisito della novità

Non è agevolabile con il bonus investimenti 4.0 un bene acquistato utilizzato in precedenza mediante un contratto di noleggio, non essendo in tal caso soddisfatto il requisito della novità richiesto dalla norma agevolativa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’ interpello n.109 del 21 maggio 2024.

La disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (art.1, commi da 1051 a 1063 della L. 178/2020) riconosce il credito d’imposta a tutte le imprese che “effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”.
Pertanto, il credito d’imposta in esame riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali “nuovi” e, di conseguenza, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Nel caso di specie, il dubbio riguarda, in sostanza, la possibilità di riconoscere il credito d’imposta 4.0 per l’acquisto di un bene strumentale (impianto) da parte della società acquirente che ha già utilizzato tale bene precedentemente all’acquisto, in base a un contratto di noleggio, senza soluzione di continuità.

L’Agenzia delle Entrate ha anzitutto ribadito che, in caso di noleggio, il soggetto utilizzatore del bene agevolabile non può beneficiare di detta agevolazione (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021 e risposta a interpello n.41/2023).
Ciò premesso, l’Agenzia rileva che la fattispecie descritta non è assimilabile a quella contemplata ed esaminata nella risposta a interpello n.63/22; in tale risposta, relativa a un peculiare caso di comodato d’uso gratuito di breve durata, è stato ritenuto che il precedente utilizzo del bene oggetto d’investimento in qualità di comodatario da parte dell’acquirente, senza soluzione di continuità nell’utilizzo del bene, non influisse sul requisito della novità in quanto, nel particolare contesto contrattuale descritto nell’istanza, “il periodo del comodato può essere assimilato, ai fini agevolativi, a una sorta di periodo di prova, a esito del quale il comodante può far scattare l’opzione di acquisto, senza che si verifichi alcuna interruzione nell’utilizzo da parte del comodante/acquirente e senza che vi sia alcun cambiamento del soggetto utilizzatore del bene (…)”.

L’Agenzia evidenzia che nel caso in esame, sulla base di quanto riferito dalla società, l’utilizzo del bene agevolabile (impianto), successivamente acquistato dalla società, è avvenuto in base a un contratto di noleggio (contratto a titolo oneroso, diverso, dunque, da un contratto di comodato a titolo gratuito richiamato nella risposta a interpello n. 63/2022), protrattosi per un determinato e più lungo (rispetto al comodato preso in considerazione nella citata risposta n. 63) arco temporale.
Inoltre, il contratto di noleggio specifico non contemplava, tra le sue clausole, la facoltà di riscatto finale dell’impianto, definendone il prezzo e le modalità, ma, di contro, prevedeva espressamente l’importo da versare al termine del noleggio per il suo smantellamento e il suo trasporto per la restituzione dell’impianto medesimo.

In aggiunta, viene rilevato che il periodo di durata del contratto di noleggio nel caso di specie, di 18 mesi (con rinnovo automatico di ulteriori tre mesi), non può qualificarsi come “breve” e, tenuto conto delle complessive condizioni contrattualmente pattuite (anche alla luce dell’entità dei corrispettivi previsti maxicanone, canone, una tantum a carico della società), secondo l’Agenzia non è assimilabile a un “periodo di prova” (anche considerando che la previsione del riscatto del bene veniva demandata per espressa ammissione della società a pretesi “accordi a latere […] al fine di evitare che lo stesso potesse venire qualificato (e quindi sottoposto alla relativa normativa) della vendita rateale”).

Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che, nella fattispecie in esame, la società non possa fruire del credito d’imposta 4.0 per l’acquisto dell’impianto, poiché il suo utilizzo in data precedente all’acquisto agevolabile, in base al contratto di noleggio, comporta che l’impianto stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente, venendo così a mancare l’imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d’investimento.

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