BLACK LIST 2015 – ADEMPIMENTI
Entro il prossimo 11 aprile (il 20 aprile per i soggetti trimestrali Iva), va inviata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle operazioni effettuate nel 2015 con Stati black list, utilizzando il quadro BL del “Modello di comunicazione polivalente”.
Come previsto dall’art. 1, commi da 1 a 3, del DL n. 40/2010, gli acquisti/cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese/ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Stati “black list”, devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente introdotto con il Provvedimento n. 94908 del 2 agosto 2013.
Va evidenziato che dal 2014, l’art. 21, D.Lgs. n. 175/2014, Decreto “Semplificazioni”, modificando il citato comma 1, ha fissato ad € 10.000 complessivi annui (in luogo dei previgenti € 500 per operazione) il limite il cui superamento comporta l’obbligo di presentazione della comunicazione “black list” ed ha altresì modificato la periodicità di invio della comunicazione, che è divenuta annuale (in luogo di quella mensile/trimestrale).
Sono obbligati ad effettuare la comunicazione i soggetti passivi IVA (imprese/lavoratori autonomi) che hanno effettuato, nei confronti di operatori economici (non privati) aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori “black list”, le cessioni di beni/prestazioni di servizi rese, ovvero hanno effettuato acquisti di beni/prestazioni di servizi ricevute.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.10.2010, n. 53/E sono altresì obbligati alla comunicazione gli enti non commerciali relativamente alle attività commerciali, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti ed i rappresentanti fiscali e le identificazioni dirette di soggetti non residenti.
Sono invece esonerati dall’obbligo i soggetti che adottano il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 e i soggetti forfetari ex art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015.
Il momento rilevante per individuare il periodo in cui ricomprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di annotazione nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie (Circolare n. 53/E/2010); per le importazioni, come chiarito nella Circolare 28.1.2011, n. 2/E, i dati da comunicare sono desumibili dalle bollette doganali.
Come accennato, in base al D.Lgs. n. 175/2014 l’adempimento in esame va effettuato per le operazioni “il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000”.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 31/E, ha precisato che il nuovo limite di € 10.000 va inteso non per singola operazione, ma che lo stesso “… debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list”. Di conseguenza il nuovo limite va verificato con riferimento all’ammontare complessivo delle operazioni rese/ricevute intervenute con tutte le controparti “black list”. La soglia, quindi, non va verificata né con riguardo alla singola controparte, né alle sole operazioni attive passive né a ciascuna delle 4 categorie di operazioni (cessioni/prestazioni rese/acquisti/prestazioni ricevute), bensì complessivamente.
Per la individuazione del superamento o meno del limite di € 10.000 e quindi dell’obbligo di presentazione della comunicazione in esame dovrebbero rilevare anche le note di credito (così, ad esempio, in presenza di un importo complessivo pari a € 10.500 e di note di credito per € 1.000, la comunicazione non va presentata); sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate chiarisse se devono essere prese in considerazione anche le note di credito annotate nel 2015 relative ad anni precedenti.
Come accennato, il citato D.Lgs. n. 175/2014 ha previsto la presentazione della comunicazione in esame con periodicità annuale (in luogo della precedente mensile/trimestrale), senza tuttavia individuare il termine per l’effettuazione di tale adempimento. Dalla lettura del citato Provvedimento 2.8.2013, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello di comunicazione polivalente, si potrebbe desumere che il termine di invio della comunicazione “black list” per il 2015 coincida con quello previsto per lo spesometro, ossia il giorno 11.4.2016 (il 10 cade di domenica) per i contribuenti mensili, ovvero il 20.4.2016 per i contribuenti trimestrali.
L’obbligo di monitoraggio interessa le operazioni effettuate con soggetti residenti in Stati “di cui al Decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999 … e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 …”. Vanno pertanto considerati gli Stati/territori presenti nel seguente elenco risultante dalla combinazione delle liste contenute nei citati Decreti.
ELENCO PAESI/TERRITORI “BLACK LIST”
Alderney Filippine Kenia (3) Saint Kitts e Nevis
Andorra Gibilterra Kiribati – ex Isole Gilbert Salomone
Angola (3) Giamaica (3) Libano Samoa
Anguilla Mauritius Liberia Saint Lucia
Antigua Grenada Liechtenstein Saint Vincent e Grenadine
Antille Olandesi Guatemala Lussemburgo (2) San Marino (1)
Aruba Guernsey–Isole del Canale Macao Sant’Elena
Bahamas Herm – Isole del Canale Maldive Sark (Isole del Canale)
Barhein Hong Kong Malesia Seychelles
Barbados Isola di Man Monaco Singapore
Barbuda Isole Cayman Montserrat Svizzera
Belize Isole Cook Nauru Taiwan
Bermuda Isole Marshall Niue Tonga
Brunei Isole Turks e Caicos Nuova Caledonia Tuvalu (ex Isole Ellice)
Costarica Isole Vergini britanniche Oman Uruguay
Dominica Isole Vergini statunitensi Panama Vanuatu
Ecuador Jersey – Isole del Canale Polinesia francese
Emirati Arabi Uniti Gibuti (ex Afar e Issas) Portorico (3)
Non è più considerato “black list”, con la conseguenza che le operazioni effettuate con soggetti residenti/aventi sede in detto Stato non richiede la comunicazione in esame, in quanto:
(1) escluso dal DM 12.2.2014, pubblicato sulla G.U. 24.2.2014, n. 45, a decorrere dalle operazioni effettuate dall’11.3.2014;
(2) escluso dal DM 16.12.2014, pubblicato sulla G.U. 23.12.2014, n. 297, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 7.1.2015;
(3) escluso dal DM 30.3.2015, pubblicato sulla G.U. 11.5.2015, n. 107, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 26.5.2015.
Va evidenziato che relativamente alle operazioni effettuate con soggetti residenti/aventi sede nelle Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong, ancorché detti Stati non siano più ricompresi nella lista di cui al DM 21.11.2001 per effetto del DM 30.3.2015, la comunicazione in esame va comunque effettuata, in quanto presenti nella lista di cui al DM 4.5.99.
FD 13 – 17.3.2016
Rif.
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