DIRITTO CCIAA PER IL 2016

( Fisco e Diritto d’Impresa )

DIRITTO CCIAA PER IL 2016

Il termine per il pagamento ordinario del diritto annuale coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per il 2016, ovvero giovedì 16 giugno 2016. È possibile versare quanto dovuto entro 30 giorni dal termine ordinario, ovvero entro il 16 luglio 2016, maggiorando le somme dovute dello 0,40%.

Il versamento del diritto annuale nella misura individuata con un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) che può aggiornare la predetta misura al verificarsi di variazioni significative di fabbisogno di finanziamento delle CCIAA. Considerato anche il perdurare della situazione di crisi economica, negli ultimi anni tale facoltà non è stata utilizzata; in particolare, dal 2012 al 2014 sono state confermate le misure definite per il 2011 con il Decreto 21.4.2011. Per le annualità successive, nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, l’art. 28, comma 1, DL n. 90/2014, pur confermando la misura del diritto annuale applicabile per il 2014, ha previsto una riduzione graduale della stesso, pari al 35%, per il 2015, al 40% per il 2016 e pari al 50% dal 2017.

Alla luce di quanto sopra si evince quindi che, per il 2016, il diritto CCIAA è determinato nella misura prevista per il 2014, ridotto del 40%.

Va evidenziato che rimane confermata la facoltà delle singole CCIAA di prevedere una maggiorazione (fino al 20%) dell’importo stabilito. A tal proposito il MISE, con la Circolare 29.12.2014, n. 227775, ha invitato le CCIAA “ad un uso di tale possibilità estremamente limitato e rigoroso”.

Di seguito si esaminano le regole di determinazione del diritto dovuto, rammentando che lo stesso va versato con modalità e termini differenziati a seconda che l’impresa sia o meno iscritta alla CCIAA alla data dell’1.1.

Impresa Importo dovuto Modalità e termine di versamento
 

già iscritta all’1.1.2016

Il diritto è calcolato, a seconda dei casi, in misura fissa ovvero in percentuale sul fatturato IRAP 2015. ·  Unica soluzione;

·  tramite mod. F24 ovvero on-line tramite pagoPa;

· entro il  termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

 

 

che si iscrive dall’1.1.2016

 

 

 

Il     diritto     è    dovuto      in misura fissa.

· Direttamente allo sportello della CCIAA ovvero tramite mod. F24;

· entro 30 giorni dalla presentazione alla CCIAA della domanda di iscrizione/annotazione.

Il versamento è effettuato, generalmente, in via telematica contestualmente alla domanda di iscrizione presentata tramite “ComUnica”.

Il diritto CCIAA è dovuto dai soggetti individuati dal DM n. 359/2001, ossia, per il 2016, da coloro che:

–    sono già iscritti/annotati nel Registro delle Imprese all’1.1.2016; ovvero

–    si iscrivono/annotano nel Registro delle Imprese nel corso del 2016. Rientrano tra gli obbligati:

–    i soggetti iscritti esclusivamente al REA, quali, ad esempio, associazioni, enti non profit, fondazioni, comitati, enti religiosi;

–    le imprese in amministrazione straordinaria “almeno sino a quando viene autorizzato l’esercizio d’impresa” (Circolare Ministero delle Attività produttive 30.1.2004, n. 546959 e sentenza CTR Lombardia, 24.7.2013, n. 88/73/13);

–    le imprese in liquidazione volontaria;

–    le imprese in concordato preventivo o amministrazione controllata;

–    le imprese rese inattive successivamente alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Sono tenute al versamento anche le PMI innovative.

Sono esonerati dal versamento del diritto CCIAA 2016 i seguenti soggetti:

–    imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa nel 2015 a meno che le stesse -non siano state autorizzate all’esercizio provvisorio dell’attività;

–    imprese individuali cessate nel 2015 che hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.1.2016 (prorogato all’1.2 posto che il 30.1 cadeva di sabato);

–    società ed enti che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2015 ed hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.1.2016 (prorogato all’1.2 posto che il 30.1 cadeva di sabato);

–    cooperative sciolte nel 2015 per provvedimento dell’Autorità governativa ex art. 2545- septiesdecies, C.c.;

– start-up innovative/incubatori certificati ex art. 25, DL n. 179/2012 (dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese e non oltre il quarto anno).

In caso di decesso del titolare di un’impresa individuale, come specificato dal Ministero delle Attività produttive nella Circolare 24.7.2001, n. 3520/C “l’ultimo anno in cui si è obbligati al versamento del diritto corrisponde all’anno del decesso del titolare. Il pagamento … è a carico degli eredi, salvo rinuncia all’eredità o accettazione della stessa con il beneficio dell’inventario”.

MISURA DEL DIRITTO 2016

Il diritto annuale 2016:

–    è determinato in misura fissa ovvero in misura percentuale sul fatturato IRAP conseguito nel 2015 a seconda della tipologia di soggetto obbligato;

–    è differenziato a seconda che il soggetto risulti già iscritto al Registro delle Imprese/REA all’1.1.2016 ovvero si iscriva nel corso del 2016.

L’obbligo di versamento decorre dalla data di iscrizione e non da quella di inizio dell’attività, come specificato dal Ministero delle Attività produttive nella citata Nota 30.1.2004, n. 546959;

–    è dovuto in misura intera, indipendentemente dai mesi di effettivo esercizio dell’attività, in caso di cessazione dell’attività e conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese/REA ovvero di iscrizione nel corso del 2016.

Come accennato, la singola CCIAA può prevedere il versamento anche di una maggiorazione, fino ad un massimo del 20%, applicabile dopo la determinazione del diritto dovuto.

Per i soggetti già iscritti al Registro delle Imprese il diritto è in misura fissa o percentuale a seconda della relativa natura giuridica.

In caso di passaggio da una forma giuridica soggetta al diritto in misura fissa ad una soggetta al diritto in misura percentuale o viceversa, il diritto è dovuto in base alla natura giuridica all’1.1.2016.

Il diritto è dovuto in misura fissa per i seguenti soggetti:

Soggetto iscritto alla CCIAA all’1.1.2016 Importo dovuto
Impresa individuale

(*)

iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese € 120
Iscritta/annotata nella sezione speciale del Registro delle Imprese € 53
Soggetto iscritto esclusivamente al REA € 18
Società semplice Agricola

È considerata agricola la società semplice iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese relativa alle “imprese agricole/imprenditori agricoli”, ancorché nella denominazione non sia esplicitamente contenuta l’indicazione di “società agricola”

€ 60
Non agricola € 120
Società tra avvocati € 120

(*) anche in regime dei minimi

Per le società semplici agricole e non agricole e le società tra avvocati, che rientrerebbero tra i soggetti per i quali il diritto è dovuto in misura percentuale, il MISE nella citata Circolare n. 279880 conferma l’operatività, anche per il 2016, della disposizione transitoria in base alla quale il diritto dovuto è individuato in un importo corrispondente alla misura fissa (ovvero al 50% della stessa) prevista per il primo scaglione di fatturato.

Diritto dovuto in misura percentuale sul fatturato IRAP

Per società di persone (snc e sas), società di capitali (spa, sapa, srl) nonché cooperative e consorzi, il diritto è dovuto in misura percentuale sul fatturato IRAP 2015, applicando le seguenti aliquote differenziate per scaglioni:

Scaglioni di fatturato IRAP 2015 Misure fisse/aliquote
oltreeoe € fino a €
0 100.000 € 200 ((fisso)
100.000 250.000 €   200        + 0,015% di quanto eccedente € 100.000
250.000 500.000 €   222,50   + 0,013% di quanto eccedente € 250.000
500.000 1.000.000 €   255        + 0,010% di quanto eccedente € 500.000
1.000.000 10.000.000 €   305        + 0,009% di quanto eccedente € 1.000.000
10.000.000 35.000.000 € 1.115       + 0,005% di quanto eccedente € 10.000.000
35.000.000 50.000.000 € 2.365       + 0,003% di quanto eccedente € 35.000.000
oltre 50.000.000 € 2.815       + 0,001% di quanto eccedente € 50.000.000                    (fino a un massimo di € 40.000)

La riduzione del 40%, come confermato nella citata Circolare n. 279880, è applicabile anche:

  • superiore a € 100.000 il diritto annuale dovuto è pari a € 120;
  • all’importo alla misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato e pertanto qualora lo stesso non sia massimo da versare (€ 40.000) e pertanto “in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 000,00”.

Ai fini dell’individuazione del fatturato IRAP, desumibile dal mod. IRAP 2016, secondo quanto precisato dal MISE nella Circolare 3.3.2009, n. 19230:

·   non rileva l’adeguamento agli studi di settore.

Le società di persone che determinano la base imponibile IRAP con il metodo fiscale ex  art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 devono scomputare l’adeguamento dall’ammontare dei ricavi che concorre alla formazione del valore della produzione;

  • va fatto riferimento ai seguenti righi del mod. IRAP 2016, analoghi a quelli del modello dello scorso
Società di persone Soggetti Righi mod. IRAP 2016 fatturato IRAP 2015
Società che applica il metodo fiscale ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 IP1 (escluso l’adeguamento da studi di settore)
Società che applica il metodo da bilancio ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97 IP13 + IP17
Società/ente esercente in via esclusiva e prevalente l’assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (c.d. holding industriale)  

IP13 + IP17 + IP18

Società in regime forfetario (ad esempio, società agricola che applica il regime ex art. 56-bis, TUIR) IP47
Società esercente attività agricola IP52
Società di capitali Banca e altro soggetto finanziario IC15 + IC18
Società/ente esercente in via esclusiva e prevalente l’assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (c.d. holding industriale)  

IC1 + IC5 + IC15

Impresa di assicurazione Voci I.1 + I.3 + II.1 + II.4 di Conto economico
 

Società in regime forfetario (ad esempio, società sportiva dilettantistica in regime ex Legge n. 398/91)

Somma ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi/proventi ordinari rappresentati nelle scritture contabili ex artt. 2214 e seg., C.c.
Altro soggetto IC1 + IC5

Per i soggetti che compilano più sezioni dello stesso quadro ovvero più quadri del mod. IRAP è necessario sommare i valori riportati nelle diverse sezioni e nei diversi quadri.

I Confidi e le società di comodo per la determinazione del diritto devono tener conto delle precisazioni fornite dal MISE nella Circolare 29.4.2008, n. 3317 nonché nella citata Circolare n. 19230. In particolare:

Confidi Va fatto riferimento alla voce M031 di Conto economico “corrispettivi per le prestazioni di garanzia”.
Società di comodo Non vanno considerati, ai fini dell’individuazione del fatturato IRAP, i dati riportati nella Sezione III del quadro IS.

Il diritto annuale va corrisposto anche per ciascuna unità locale/sede secondaria del soggetto iscritto al Registro delle Imprese in misura pari:

–    al 20% di quanto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200;

–    a € 110 (€ 66 considerando la riduzione del 40%) per le unità locali/sedi secondarie di imprese aventi sede all’estero.

Per le unità locali di soggetti iscritti esclusivamente al REA non è dovuto alcun importo  a titolo di diritto CCIAA.

Il diritto annuale va versato arrotondando il relativo importo all’unità di euro. L’arrotondamento va effettuato soltanto al termine delle operazioni di calcolo, nel corso delle quali invece gli importi vanno mantenuti con 5 cifre decimali (arrotondandoli in base al sesto decimale). A tal fine, tenendo conto anche della riduzione del 40% prevista per il 2016, è necessario procedere come segue:

1 Determinare l’importo dovuto per la sede legale, sommando gli importi corrispondenti agli scaglioni di fatturato, mantenendo 5 decimali
 

2

Individuare quanto dovuto per le eventuali unità locali/sedi secondarie.

L’importo riferito a ciascuna unità/sede, mantenuto nelle 5 cifre decimali, va moltiplicato per il numero di unità/sedi

 

3

Sommare l’importo del diritto riferito alla sede legale con quello relativo alle unità locali/sedi secondarie, mantenuto nelle 5 cifre decimali, applicare la riduzione del 40% e calcolare l’eventuale maggiorazione prevista dalla CCIAA, mantenendo 5 decimali
 

 

4

Arrotondare l’importo ottenuto all’unità di euro.

A tal fine è necessario dapprima arrotondare gli importi al centesimo di euro (sulla base del terzo decimale, ossia a seconda che lo stesso sia pari o inferiore a 4 ovvero pari o superiore a 5), e successivamente arrotondarli all’unità di euro (sulla base delle cifre decimali, a seconda che siano inferiori, pari o superiori a 50 centesimi)

Per i soggetti che si iscrivono al Registro Imprese nel corso del 2016, nonché  per i nuovi soggetti che si iscrivono al REA sempre nel corso dell’anno, il diritto è pari alla misura prevista per il 2014 ridotta del 40%.

Per i predetti soggetti, come evidenziato nella citata Circolare n. 279880, il diritto 2016 è dovuto nelle seguenti misure.

Soggetto iscritto alla CCIAA all’1.1.2016 (*) Importo dovuto
Impresa individuale (**) iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese €   120
iscritta/annotata nella sezione speciale del Registro delle Imprese €     53
Soggetto iscritto esclusivamente al REA €     18
Altro soggetto (cooperative e consorzio, srl, spa, sapa, snc, sas) €   120
Società semplice agricola €    60
non agricola €    120
Società tra avvocati €    120

(*) per le unità locali è previsto il versamento di un ammontare pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale e pari a € 66 per le unità locali/sedi secondarie di imprese aventi sede all’estero

(**) piccolo imprenditore, artigiano, coltivatore diretto e imprenditore agricolo.

Il diritto annuale è dovuto in misura intera anche qualora l’iscrizione intervenga in corso d’anno; lo stesso non è infatti frazionabile in rapporto ai mesi di iscrizione nell’anno.

Le unità locali/sedi secondarie iscritte dal 2.1.2016 sono escluse dal calcolo del diritto dovuto per il 2016 in quanto per le stesse è richiesto il versamento nel momento dell’iscrizione. In caso di cancellazione dal 2.1.2016, il diritto 2016 va comunque calcolato in quanto va fatto riferimento alla situazione all’1.1.2016.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

Il diritto annuale va versato alla competente CCIAA in relazione alla provincia in cui ha sede l’impresa all’1.1.2016 (per le società iscritte successivamente va fatto riferimento alla sede alla data di iscrizione). Peraltro, in caso di:

–    imprese con unità locali/sedi secondarie situate in province diverse da quella della sede principale: il versamento va effettuato alla competente CCIAA con riferimento a ciascuna unità locale/sede secondaria;

–    Trasferimento della sede in altra provincia: il diritto è dovuto alla competente CCIAA in relazione al luogo in cui si trova la sede dell’impresa all’1.1.2016.

Le imprese iscritte dall’1.1.2016 che entro il 31.12.2016 si trasferiscono in altra Provincia devono effettuare il versamento alla CCIAA di prima iscrizione.

Le modalità di versamento sono diffenziate a seconda che il soggetto sia già iscritto al Registro delle Imprese all’1.1.2016 ovvero si iscriva nel corso del 2016.

Soggetti già iscritti all’1.1.2016

Per tali soggetti il versamento va effettuato in unica soluzione (non può essere rateizzato), utilizzando il mod. F24, ovvero i servizi web “pagoPA”. Tale modalità è stata introdotta a decorrere dal 2016.

Nel mod. F24, nella sezione “IMU ed altri tributi locali” vanno riportati i seguenti dati:

codice ente sigla automobilistica della CCIAA a cui il pagamento è riferito
codice tributo 3850
anno di riferimento 2016

Quanto dovuto a titolo di diritto annuale può essere compensato con i crediti relativi ad imposte, tributi e contributi eventualmente disponibili.

Si rammenta che anche per il versamento del diritto CCIAA sussiste l’obbligo di utilizzo del mod. F24 telematico nonché dei canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Tipologia versamento Soggetto Modalità utilizzabile
 

mod. F24 “a zero”

Qualsiasi

(titolare partita IVA/privato)

Entratel/Fisconline

(F24 web/F24 online/F24 cumulativo/F24 addebito unico)

mod. F24 “a debito” con compensazione Qualsiasi

(titolare partita IVA/privato)

 

 

Entratel/Fisconline remote/home banking

mod. F24 “a debito” senza compensazione Titolare partita IVA
mod. F24 “a debito” senza compensazione > € 1.000 Privato
mod. F24 “a debito” senza compensazione ≤ € 1.000  

Privato

Entratel/Fisconline remote/home banking cartacea

Soggetti iscritti nel Registro delle Imprese/REA nel corso del 2016

Le imprese che si sono iscritte/annotate o si iscriveranno/annoteranno nel 2016 sono tenute al versamento del diritto annuale contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione/annotazione, richiedendo l’addebito automatico se la pratica è presentata mediante “ComUnica” o direttamente alla CCIAA, ovvero entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione/annotazione, utilizzando il mod. F24.

TERMINI DI VERSAMENTO

Per i soggetti già iscritti al Registro delle Imprese all’1.1.2016 il versamento va effettuato, come disposto dal citato Decreto 21.4.2011, “entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi”, ossia, per il 2016, entro il 16.6 ovvero il 18.7.2016 (il 16.7 cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,40%.

Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare il termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte, è variabile a seconda del mese di chiusura dell’esercizio.

Per tali soggetti, come ribadito dal Ministero delle Attività produttive nella Circolare 20.6.2005, n. 3587/C “vi è concordanza tra l’anno di riferimento del diritto annuale e l’anno di riferimento del primo acconto delle imposte” con la conseguenza che il diritto annuale è commisurato al fatturato dell’esercizio precedente. In particolare, il versamento va effettuato entro:

  • il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio; ovvero
  • il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, se l’approvazione è effettuata oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

SANZIONI

La misura delle sanzioni, individuata dall’art. 4, DM n. 54/2005, è differenziata a seconda che il versamento sia tardivo o omesso, come di seguito evidenziato.

Violazione

Sanzione

Versamento tardivo ·   effettuato entro 30 gg dalla scadenza 10%
 

Versamento omesso

·   effettuato oltre 30 gg dalla  scadenza

·   effettuato in parte, limitatamente a quanto non versato

dal 30%

al 100%

Per individuare la scadenza di versamento è necessario considerare il termine breve del 16.6 e quello “lungo” del 18.7. La fruizione del termine “lungo” determina il pagamento della maggiorazione dello 0,40%. Va evidenziato che non è considerato omesso il versamento, eseguito entro la scadenza prevista, a favore di una CCIAA non competente.

Non sono sanzionabili le violazioni formali quali, ad esempio, errata indicazione, nel mod. F24, del codice tributo/codice fiscale/sigla della provincia/anno di competenza del diritto.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L’omesso/insufficiente versamento del diritto camerale può essere sanato con il ravvedimento operoso entro 1 anno dalla scadenza e prima che la violazione sia constatata.

Si rammenta che a seguito della modifica, ad opera del DL n. 185/2008, della misura delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso rispettivamente ad 1/12 del minimo (2,5%) e ad 1/10 del minimo (3%), secondo quanto specificato dal MISE nella Nota 30.12.2008, n. 62417, e confermato nella citata Circolare n. 172574, la stessa non aveva “un automatico effetto di modifica del …  articolo 6 del DL n. 54/2005, il quale fissa in una fonte normativa, di per sé autonoma, le sanzioni applicabili”.

Peraltro anche le modifiche apportate al ravvedimento operoso dalla Finanziaria 2015 non influiscono sulla regolarizzazione in esame. Sul punto lo stesso Ministero, nella Nota  6.2.2015, n. 16919, ha precisato che le nuove lett. b-bis) e b-ter) del comma 1 dell’art. 13, riguardando i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, “non risultano applicabili al diritto annuale” e relativamente alle nuove lett. a-bis) e b-quater) del citato comma 1, è confermata la posizione espressa nella Nota n. 62417 e nella Circolare n. 172574, con la conseguenza che le relative novità “non hanno un automatico effetto” sulla disciplina del ravvedimento operoso in materia di diritto annuale.

In merito si evidenzia che è comunque opportuno verificare presso la competente CCIAA la misura delle sanzioni applicabili, in quanto si ravvisano comportamenti difformi tra le diverse CCIAA.

Con riferimento all’omesso versamento del diritto CCIAA 2015, per i soggetti che hanno usufruito della proroga del versamento al 6.7.2015 il termine per il ravvedimento scade il 6.7.2016.

Importi dovuti in caso di ravvedimento operoso

Diritto annuale
Interessi calcolati a giorni (0,5% dall’1.1.2015; 0,2% dall’1.1.2016)
Sanzione ridotta nella misura del:

·      3,75% (30% x 1/8) se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza

·      6% (30% x 1/5) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro 1 anno dalla scadenza

FD 24 – 9.6.2016

Rif.
P. Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: marraghini@assindar.it
M. Bambagini – Tel. 0564 468806 – e-mail: m.bambagini@confindustriagrosseto.it