TRIBUTI LOCALI – VERSAMENTO DELL’ACCONTO TASI 2016

( Fisco e Diritto d’Impresa )

TRIBUTI LOCALI – VERSAMENTO DELL’ACCONTO TASI 2016

Entro il prossimo 16.6.2016 va effettuato il versamento dell’acconto TASI 2016.

Come disposto dall’art. 9, comma 3, D.Lgs. n. 23/201,  la TASI va versata in 2 rate di pari importo di cui  la prima rata, a titolo di acconto, entro il 16 giugno e la seconda rata, a titolo di saldo, entro il 16 dicembre. La prima rata relativa all’acconto Tasi per il 2016 è determinata facendo riferimento alle aliquote e detrazioni previste per il 2015, la seconda rata, a saldo Tasi 2016, è determinata secondo le aliquote e detrazioni previste per il 2016 dalla delibera comunale pubblicata sul sito Internet del MEF entro il 28.10.2016.

Il presupposto impositivo della TASI è rappresentato dal possesso/detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili “come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria”. Relativamente alle seguenti fattispecie, il soggetto passivo è così individuato.

  • Immobili in locazione/comodato: per gli immobili concessi in locazione/comodato si configurano 2 distinte obbligazioni in capo, rispettivamente all’inquilino/comodatario, tenuto al versamento “nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI”. Se il Comune non ha fissato detta percentuale, la TASI va imputata per il 10% a carico del detentore e per il 90% a carico del proprietario, e  al proprietario, tenuto a corrispondere la “restante parte” del tributo. La percentuale a carico del detentore è calcolata sull’imposta complessivamente determinata in capo al proprietario, per cui nel caso in cui l’immobile locato costituisca per il proprietario “seconda casa”, l’aliquota applicabile sarà quella prevista per detti immobili (la quota a carico del detentore è sempre frazione del totale). L’autonoma obbligazione del proprietario rispetto a quella del detentore (e viceversa) comporta  l’assenza di solidarietà tra detentore e proprietario con la conseguenza che il Comune non può richiedere il pagamento al proprietario in caso di inadempimento del detentore e viceversa e comporta altresì  l’impossibilità, da parte delle parti, di “accordarsi” circa il quantum da corrispondere oppure di effettuare un unico versamento che “libera” entrambi dall’adempimento. In caso di più comproprietari/detentori  l’importo dovuto dagli inquilini/comodatari rimane invariato (10% – 30%) a prescindere dal numero degli stessi. È rimessa alla discrezionalità degli interessati la ripartizione della quota d’imposta dovuta ed in tale caso  opera la solidarietà tra i diversi comproprietari/detentori e quindi in caso di omesso versamento, il Comune può richiedere quanto non versato a tutti i comproprietari/detentori, a prescindere dal soggetto inadempiente.
  • Detenzione inferiore a 6 mesi: In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell’anno, la TASI è dovuta esclusivamente dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
  • Immobili in leasing: Per tali immobili, così come ai fini IMU, il soggetto passivo TASI è individuato nel locatario/conduttore.
  • Ex casa coniugale: il soggetto passivo TASI (se non risulta applicabile l’esenzione prevista per l’abitazione principale sotto esposta) risulta essere il coniuge assegnatario, titolare del diritto di abitazione, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile.

ABITAZIONE PRINCIPALE

L’art. 1, comma 14, Finanziaria 2016 riconosce l’esenzione TASI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9).

Per individuare l’abitazione principale e relative pertinenze va fatto riferimento a quanto previsto ai fini IMU e  quindi  il contribuente può avere un’unica abitazione principale, rappresentata dall’unità immobiliare nella quale lo stesso e il suo nucleo familiare dimorano e risiedono abitualmente (le pertinenze dell’abitazione principale sono riconosciute tali nella misura massima di 1 per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).  Conseguentemente  il soggetto passivo TASI è individuato nel possessore e nell’utilizzatore dell’immobile, con esclusione dell’unità immobiliare “non di lusso” destinata ad abitazione principale dall’uno o dall’altro nonché dal relativo nucleo familiare e nel caso in cui l’immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura del 90% se il regolamento/delibera comunale non disciplina tale aspetto.

Tali disposizioni non trovano applicazione per le abitazioni principali di lusso per le quali, in base alla disciplina “generale” TASI, l’imposta è dovuta e, in presenza di un proprietario e di un detentore, la stessa è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal Comune ovvero nella misura fissata dalla norma nazionale.

CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Per individuare gli immobili assimilati all’abitazione principale va fatto riferimento a quanto previsto l’unità immobiliare posseduta da anziani/disabili residenti in istituti di ricovero/sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata. L’assimilazione  per legge riguarda invece le seguenti fattispecie:

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • l’immobile, non locato, posseduto dal personale delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da “cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti [all’AIRE], già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, … a condizione che [l’unità abitativa] non risulti locata o data in comodato d’uso”.

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA

La riduzione del 50% della base imponibile disposta dall’art. 1, comma 10, Finanziaria 2016 per gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori e figli) e l’eliminazione della possibilità, da parte del Comune, di assimilare all’abitazione principale tali immobili trovano applicazione anche ai fini TASI . Si rammenta che a tal fine è necessario che l’immobile costituisca l’abitazione principale del comodatario, ossia rappresenti la sua dimora

abituale e immobile nel quale risulta la residenza anagrafica, che  il comodante non possieda in Italia altri immobili ad uso abitativo, ad eccezione dell’abitazione principale e che  il comodante risieda e dimori abitualmente nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. In altre parole, l’abitazione principale del comodante (sia essa di proprietà o meno) e l’immobile concesso in comodato devono essere ubicati nello stesso Comune. E’ inoltre necessario che sia l’immobile concesso in comodato che l’abitazione principale del comodante siano “non di lusso”, ossia non accatastati A/1, A/8 o A/9, che  il contratto di comodato sia registrato e che sia presentata la dichiarazione TASI attestante il possesso di detti requisiti.

Si evidenzia peraltro che tale riduzione rileva solo per il comodante in quanto il comodatario fruisce dell’esenzione TASI prevista per l’abitazione principale “non di lusso”.

ALTRI CASI DI ESENZIONE/RIDUZIONE

Per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, c.d. “beni merce”, l’aliquota TASI è ridotta allo 0,1% fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. Il Comune può aumentare l’aliquota fino allo 0,25% o diminuirla fino ad azzerarla.

Analogamente a quanto previsto ai fini IMU, ai fini TASI il comma 54, Finanziaria 2016 dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

Non sono inoltre assoggettati a TASI i terreni agricoli (a prescindere dall’ubicazione) nonché le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti/IAP,  gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali ex art. 73, comma 1, lett. c), TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana, ex art. 16, comma 1, lett. a), Legge n. 222/85.  L’esenzione trova applicazione con le medesime modalità previste ai fini IMU e quindi “va applicata solo alla frazione di unità destinata all’attività non commercialeed è subordinata alla presentazione dell’apposita dichiarazione.

In mancanza di uno specifico modello ai fini TASI, come specificato dal MEF nella Circolare 3.6.2015, n. 2/DF, va utilizzata la dichiarazione IMU. Sono inoltre esenti da Tasi  i fabbricati classificati/classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati destinati ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, DPR n. 601/73 nonché quelli destinati esclusivamente all’esercizio del culto, compatibilmente con gli artt. 8 e 19 della Costituzione,  i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e bivacchi e  gli immobili utilizzati dalla casse edili, destinati allo svolgimento di attività assistenziali e previdenziali (Risoluzione MEF 5.10.2015, n. 8/DF).

Il Comune può inoltre deliberare riduzioni/esenzioni con riguardo a talune fattispecie elencate dall’art. 1, comma 679, Finanziaria 2014, quali, ad esempio, le abitazioni  con unico occupante, quelle  tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, quelle  occupate da soggetti che risiedono/dimorano all’estero per più di 6 mesi all’anno e quelle rurali. Il Comune può disporre altresì l’azzeramento dell’aliquota TASI per determinate categorie di immobili (ad esempio, per gli immobili assoggettati ad IMU).

BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE

Al fine di determinare l’ammontare dell’imposta dovuta, alla base imponibile TASI va applicata l’aliquota prevista, rapportandola al periodo e alla percentuale di possesso, Anche per la TASI trova applicazione l’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011 per cui il mese si considera per intero se il possesso/detenzione si protrae per almeno 15 giorni.

La base imponibile TASI si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata, risultante all’inizio dell’anno, i seguenti moltiplicatori stabiliti in relazione alla specifica categoria catastale.

Fabbricati categoria catastale da A/1 a A/11 esclusa A/10 Moltiplicatore TASI 160
                                                  C/2, C/6 e C/7 160
                                                  B, C/3, C/4 e C/5 140
                                                  A/10 e D/5 (*) 80
                                                  C/1 55
                                                  D (esclusa D/5) (*) 65

(*) Agli immobili di categoria D privi di rendita catastale, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applicano i coefficienti di cui al DM 29.2.2016 come di seguito riportato:

Anno Coefficiente Anno Coefficiente
2016 1,01 1998 1,54
2015 1,01 1997 1,58
2014 1,01 1996 1,63
2013 1,02 1995 1,68
2012 1,04 1994 1,73
2011 1,07 1993 1,77
2010 1,09 1992 1,79
2009 1,10 1991 1,82
2008 1,14 1990 1,91
2007 1,18 1989 1,99
2006 1,22 1988 2,08
2005 1,25 1987 2,25
2004 1,32 1986 2,43
2003 1,37 1985 2,60
2002 1,42 1984 2,77
2001 1,45 1983 2,95
2000 1,50 1982 e prec. 3,12
1999 1,52  

 

Immobili di interesse storico – artistico/fabbricati inagibili o inabitabili

Per gli immobili di interesse storico – artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile ordinariamente determinata è ridotta al 50%. Tale riduzione è applicabile solo per il periodo dell’anno durante il quale sussiste detta condizione.

Fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione

Per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione l’imposta va determinata sul valore dell’area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato. Se l’immobile è di interesse storico – artistico, si ritiene che la base imponibile, determinata sul valore dell’area edificabile, vada poi ridotta al 50%.

Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale/commerciale all’1.1 dell’anno di imposizione (2016).

Rendita catastale in presenza dei c.d. “imbullonati”

Come noto, per gli immobili a destinazione speciale/produttiva la rendita catastale è determinata tramite stima diretta che valuta(va), oltre alle componenti edilizie, anche le componenti impiantistiche strutturalmente connesse, senza le quali la struttura perderebbe la specifica destinazione d’uso (c.d. “imbullonati”).

La Finanziaria 2016 (commi da 21 a 24) ha previsto che, a decorrere dall’1.1.2016, dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”). A tal fine il soggetto interessato deve presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA). Solo per il 2016, se l’atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016, la nuova rendita catastale ha effetto dall’1.1.2016 ed è quindi utilizzabile per determinare la TASI 2016.

Immobili categoria D

Al fine di determinare la base imponibile TASI degli immobili classificabili nella “categoria D” va fatto riferimento a quanto previsto ai fini IMU e quindi  per i fabbricati iscritti in Catasto, alla rendita catastale rivalutata va applicato lo specifico moltiplicatore (“valore catastale”),  per i fabbricati classificabili nella categoria catastale “D”, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, è necessario moltiplicare il valore di bilancio per gli specifici coefficienti aggiornati, per il 2016, dal DM 29.2.2016 (“valore contabile”) mentre  per i fabbricati non iscritti in Catasto, diversi dai precedenti, assume rilevanza la c.d. “rendita proposta”.

ALIQUOTE

L’aliquota base è pari all’1‰. Il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento ovvero  aumentare l’aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU non sia superiore all’aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 pari al 10,60‰.

In merito va inoltre considerato l’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014 ai sensi del quale per il 2014 e 2015 l’aliquota massima non può superare il 2,50‰ (1‰ per i fabbricati rurali strumentali).

Con l’art. 1, comma 28, Finanziaria 2016 il Legislatore ha stabilito che per il 2016, con riferimento agli immobili non esenti, il Comune può mantenere le maggiorazioni TASI di cui all’art. 1, comma 677, Finanziaria 2014, nella stessa misura applicata per il 2015. In merito il MEF nella Risoluzione 22.3.2016, n. 2/DF ha ribadito che per il 2016 i Comuni (fatte alcune eccezioni) non potranno incrementare il carico impositivo rispetto a quello risultante applicando quanto deliberato ed in vigore per il 2015.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento della TASI va effettuato, analogamente a quanto previsto per l’IMU, tramite  apposito bollettino di c/c/p, approvato con il DM 23.5.2014, che può essere presentato in forma cartacea ovvero utilizzando il canale telematico di Poste spa; per il versamento va utilizzato il numero di c/c 1017381649valido per tutti i Comuni. Il versamento può essere effettuato anche tramite  mod. F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

3958 Abitazione principale e relative pertinenze
3959 Fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 Aree fabbricabili
3961 Altri fabbricati

In merito all’importo minimo di versamento di € 12, il MEF nella Circolare 18.5.2012, n. 3/DF, ha precisato che lo stesso va riferito all’imposta complessivamente dovuta, fermo restando che il Comune può deliberare diversamente (può essere richiesto il versamento di somme inferiori).

FD 26 – 10.6.2016

Rif.
P. Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: marraghini@assindar.it
M. Bambagini – Tel. 0564 468806 – e-mail: m.bambagini@confindustriagrosseto.it