IVA IMPOSTE DIRETTE – VEICOLI UTILIZZATI DA PARTE DI ALBERGHI – PARERE

( Fisco e Diritto d’Impresa )

IVA IMPOSTE DIRETTE – VEICOLI UTILIZZATI DA PARTE DI ALBERGHI – PARERE

Detraibilità dell’Iva e deducibilità ai fini delle imposte dirette per i veicoli utilizzati da parte di alberghi per gli spostamenti dei propri clienti.

Si ritiene opportuno trasmettere alle aziende esercenti l’attività di alberghi l’esito di una interrogazione, promossa da un gruppo di parlamentari alla VI Commissione Permanente presso la Camera dei Deputati, in merito alla eventuale esclusione dalle limitazioni alla detraibilità ai fini IVA e indeducibilità ai fini delle imposte dirette per i costi relativi agli automezzi adibiti dagli alberghi per il trasporto degli ospiti.

Il problema sollevato era relativo all’utilizzo quotidiano di veicoli che sono destinati da parte degli alberghi del Trentino-Alto Adige per il trasporto dei propri clienti verso le piste da sci e per altri usi simili utilizzando mezzi con capienza minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente.

Veniva quindi richiesto se tali mezzi ai fini IVA potevano essere considerati come strumentali e pertanto non soggetti alle limitazioni previste per la detraibilità dell’imposta e considerati ai fini delle imposte dirette quali veicoli utilizzati esclusivamente nell’attività propria dell’impresa.

La suddetta Commissione ha espresso il proprio parere distinguendo la fattispecie nell’ambito delle rispettive imposte sia dirette che indirette.

Ai fini Iva la Commissione ha ribadito quanto già affermato da parte del MEF nella risoluzione n. 6/2008 circa la integrale detraibilità dell’imposta (fatto salvo le limitazioni cd soggettive) qualora i veicoli sopra richiamati “siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte e professione, mentre non rileva a tal fine il fatto che i veicoli acquistati formino o meno oggetto dell’attività propria dell’impresa” e che di tale esclusivo utilizzo venga data prova da parte del soggetto passivo.

Per quanto attiene alla detraibilità ai fini delle imposte dirette la Commissione, in ordine allo specifico utilizzo al quale sono destinati i veicoli, ha confermato, richiamando i riferimenti normativi e di prassi già espressi dall’Agenzia delle Entrate, la inesistenza di condizioni oggettive che possano ammettere la intergale deducibilità dei costi inerenti.

Ciò in quanto la norma (vedi comma1, lettera a), n.1, dell’art. 164/917) e le varie circolari successive hanno ribadito il concetto che i suddetti beni devono essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell’impresa precisando altresì che sono tali i veicoli senza i quali l’attività non può essere esercitata.

FD 34 – 20.9.2016

Rif.
P.
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