RISORSE PER INVESTIMENTI 2016

( Trasporti e circolazione )

RISORSE PER INVESTIMENTI 2016

Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per il 2016 e disposizioni attuative.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016 sono stati pubblicati i Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) 19 luglio 2016 e 7 settembre 2016 recanti le modalità di ripartizione ed erogazione degli incentivi per gli investimenti nel settore dell’autotrasporto per l’anno 2016.

Il decreto del 19 luglio è entrato in vigore il 16 settembre 2016 (giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U.) e gli investimenti finanziabili sono quelli avviati non anteriormente al 15 settembre. L’art. 5, comma 1, infatti, dispone che “il contratto di acquisizione deve avere data non anteriore alla data di pubblicazione del decreto”.

Gli investimenti debbono essere ultimati entro e non oltre il 15 aprile 2017, che coincide con il termine ultimo di presentazione delle domande.

Al fine di evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis.

Beneficiari del contributo

Beneficiarie dei contributi sono tutte le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi o loro consorzi, in regola con i requisiti di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e al REN.

Ripartizione delle risorse

Le risorse dedicate agli investimenti (25 milioni di euro) sono così ripartite:

–    7 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t. a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG ed elettrica (Full Electric);

–    6,5 milioni di euro per radiazione per rottamazione o esportazione in Paesi non- UE di veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t., con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica Euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t.;

–    9 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza ed efficienza energetica;

–    2,5 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse, così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione tra loro, senza alcuna rottura di carico.

Tempistiche, importo massimo finanziabile ed altre disposizioni

I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimento.

Per effetto delle istanze presentate, potrebbe essere rimodulata la ripartizione delle risorse tra una tipologia e l’altra, con apposito decreto dirigenziale.

Qualora le risorse non dovessero consentire l’erogazione degli importi spettanti, anche successivamente alla rimodulazione, si dovrà necessariamente ridurre in misura proporzionale il contributo tra le imprese richiedenti.

L’importo massimo complessivo ammissibile, per impresa, non può superare il tetto di 600.000 euro, al fine di garantire una platea più ampia di possibili beneficiari; tale soglia non è derogabile in eccesso, anche nel caso di accertata disponibilità di risorse.

I beni acquistati non possono essere alienati fino al 31 dicembre 2019 e devono restare nella disponibilità dell’impresa che ha ottenuto gli incentivi, pena la revoca del contributo erogato.

Investimenti finanziati e tetto dei contributi

–    Automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e elettrica, di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t.

Incentivo pari a 3.500 euro per ogni veicolo CNG e 10.000 euro per ogni veicolo elettrico. L’incentivo è maggiorato del 10% per le PMI e per le imprese aderenti ad una rete d’impresa, qualora ne facciano richiesta.

–    Automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, di massa complessiva pari o superiore a 7 t.

Incentivo pari a 8.000 euro per veicolo a metano CNG e 20.000 euro per veicolo a gas naturale liquefatto LNG. L’incentivo è maggiorato del 10% per le PMI e per le imprese aderenti ad una rete d’impresa, qualora ne facciano richiesta.

–    Veicoli Euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t. a fronte della radiazione per rottamazione o esportazione in Paesi non-UE di veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t.

Incentivo pari a 7.000 euro per ogni veicolo radiato. L’incentivo è maggiorato del 10% per le PMI e per le imprese aderenti ad una rete d’impresa, qualora ne facciano richiesta.

–    Semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combinato ferroviario o marittimo rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo tra quelli indicati nell’Allegato 1 al decreto 19 luglio 2016

Il contributo è pari al 10% del costo del semirimorchio per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese, con un tetto massimo in ogni caso pari a 5.000 euro/veicolo; per le grandi imprese, invece, il contributo è pari a 1.500 euro.

Dispositivi innovativi rilevanti ai fini dell’ammissibilità dei contributi per l’acquisizione dei semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario (UIC 596-5) e marittimo (IMO), sono i seguenti:

–    spoiler laterali

–    appendici aerodinamiche posteriori;

–    dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS per la distribuzione del carico sugli assali;

–    pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento RCC inferiore a 8,0 kg/t dotati di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS);

–    telematica indipendente collegata al sistema c.d. EBS (electronic braking system), in grado di valutare l’efficienza dell’utilizzo dei rimorchi e semirimorchi;

–    dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS per ausilio in sterzata;

–    sistema elettronico di controllo dell’usura delle pastiglie freno;

–    sistema elettronico di controllo dell’altezza del tetto veicolo.

Gruppi di 8 casse mobili e un rimorchio o semirimorchio portacasse

Il contributo è complessivamente pari a 8.500 euro. L’incentivo è maggiorato del 10% per le PMI e per le imprese aderenti ad una rete d’impresa, qualora ne facciano richiesta.

Le maggiorazioni sono cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il decreto 7 settembre 2016 stabilisce che possono presentare domanda le imprese di autotrasporto o loro raggruppamenti iscritti al REN e che è ammessa una sola domanda per impresa o raggruppamento.

La domanda potrà essere presentata dal 20 ottobre 2016 e fino al termine perentorio del 15 aprile 2017, esclusivamente ad investimento perfezionato ed in via telematica, con firma digitale del legale rappresentante.

A partire dal 10 ottobre 2016, sul sito del MIT – nella sezione “Autotrasporto – contributi ed incentivi” – sarà disponibile il file editabile della domanda.

Essa dovrà inoltre essere munita di tutti gli allegati previsti dal decreto – che variano a seconda del tipo di investimento – senza possibilità di integrazione successiva, pena l’esclusione dal beneficio.

Di seguito si riportano le modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici, da fornire mediante allegati alla domanda:

–    Automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e elettrica, di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t. e fino a 7 t., ovvero automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, di massa complessiva pari o superiore a 7 t.

  • il numero di targa, ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione in Italia sia avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del decreto;
  • documentazione del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche.

–    Veicoli Euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t. a fronte della radiazione per rottamazione o esportazione in Paesi non-UE di veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t.

  • il numero di targa, ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione in Italia sia avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del decreto;
  • il numero di targa dei veicoli radiati, in caso di contestuale radiazione per rottamazione;
  • la stampa della notifica di esportazione con esito “uscita conclusa” o la documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l’effettiva uscita del veicolo dal territorio UE, in caso di esportazione in Paesi non-UE.

–    Semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combinato ferroviario o marittimo rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o IMO

  • il numero di targa, ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione in Italia sia avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del decreto;

–    attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche (UIC o IMO);

  • documentazione comprovante l’installazione di almeno uno dei dispositivi innovativi sopra richiamati;
  • nel caso di acquisizioni effettuate da imprese che rientrano nella definizione di PMI, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliarne uno esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  • sempre nel caso di acquisizioni effettuate da imprese che rientrano nella definizione di PMI, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante il numero di unità di lavoro addette (ULA) e il volume di fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.

–    Gruppi di 8 casse mobili e un rimorchio o semirimorchio portacasse

  • il contratto o l’ordinativo di acquisto di data successiva all’entrata in vigore del decreto, da cui risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili/un rimorchio o semirimorchio per ogni gruppo;
  • la documentazione da cui risulti che la consegna dei beni è avvenuta in data successiva all’entrata in vigore del decreto;
  • attestazione, rilasciata esclusivamente dal costruttore, circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle UTI.

Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del 10% per le PMI, le imprese dovranno allegare la dichiarazione sostitutiva recante il numero delle unità di lavoro dipendenti ed il volume di fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.

Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del 10% per le reti d’impresa, le imprese dovranno allegare alla domanda copia del contratto di rete, redatto secondo le vigenti norme in materia.

PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DELL’INVESTIMENTO

Oltre alla suddetta documentazione, dovranno essere trasmessi i seguenti documenti:

  • il contratto di acquisizione del bene in data non anteriore al 15 settembre 2016;
  • prova dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della/e fattura/e debitamente quietanzata/e (da cui risulti anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi in caso di investimento in semirimorchi per il combinato ferroviario e marittimo);
  • ove gli atti comprovanti l’acquisizione dei beni siano redatti in lingua straniera dovranno essere tradotti in lingua italiana, a pena di esclusione dal beneficio;
  • in caso di leasing finanziario, oltre al contratto di leasing, dovrà essere prodotta la documentazione relativa al pagamento dei canoni dovuti alla data di presentazione della domanda (fattura quietanzata rilasciata dalla società di leasing ovvero copia della ricevuta dei bonifici bancari), nonché copia del verbale di presa in consegna del bene.

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Il MIT nominerà un’apposita Commissione per l’esame delle domande, che sarà supportata nell’espletamento dell’attività istruttoria dalla Società RAM.

Nel caso in cui si ravvisino lacune sanabili in fase istruttoria, agli interessati sarà concesso un termine non superiore a 15 giorni per le necessarie integrazioni, trascorso inutilmente il quale la domanda sarà respinta.

TC 44 – 20.9.2016

Rif.
L. Caccialupi – Tel. 0575 399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it
G. Mascagni – Tel. 0564 468811
– e-mail: g.mascagni@confindustriagrosseto.it

Allegato