PUBBLICATO IL DECRETO CORRETTIVO DEL JOBS ACT

( Lavoro e Previdenza )

PUBBLICATO IL DECRETO CORRETTIVO DEL JOBS ACT

Le novità riguardano cassa integrazione, lavoro accessorio e collocamento obbligatorio – il decreto è in vigore dall’8 ottobre 2016.

È’ entrato lo scorso 8 ottobre 2016 il D.Lgs n° 185 del 24 settembre 2016 che ha modificato i decreti attuativi del cd Jobs Act.

Le novità di maggior interesse per le aziende sono:

Lavoro accessorio (voucher): I committenti imprenditori non agricoli o professionisti di prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo dove avverrà la prestazione, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

In caso di violazioni all’obbligo comunicativo, verrà applicata la sanzione da 400 a 2.400 Euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Cassa integrazione guadagni ordinaria: Il termine per la presentazione delle domande di Cig ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (ad esempio eventi meteo) è fissato nella fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento e non più entro i 15 giorni dall’evento stesso.

Cassa integrazione Guadagni ordinaria: La sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro avrà inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Collocamento obbligatorio dei disabili – quota di riserva: Sono computati nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (non più soltanto “superiore al 60%”), oltre a coloro che possiedono: minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, oppure una disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Collocamento obbligatorio dei disabili – sanzioni: Viene sensibilmente aumentata la sanzione amministrativa da applicare ai datori di lavoro che non ottemperano entro i termini di legge, per cause a loro imputabili, all’obbligo di assunzione di personale disabile. La nuova sanzione amministrativa è pari ad Euro 153,20 (sino ad ora Euro 62,77)  per ogni giorno di “scopertura” e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato ai sensi della Legge 68/99. Trova applicazione l’istituto della diffida di cui all’art 13 del D.Lgs 124/2004 (sanzione pari a un quarto dell’importo). La diffida prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici stessi.

LP 78 – 13.10.2016

Rif.
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