INAIL – OSCILLAZIONE DEL TASSO PER PREVENZIONE PER L’ANNO 2017

( Lavoro e Previdenza )

INAIL – OSCILLAZIONE DEL TASSO PER PREVENZIONE PER L’ANNO 2017

Per il periodo successivo al primo biennio di attività le aziende possono ottenere la riduzione del tasso per prevenzione.

L’Inail premia con uno sconto denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (d.lgs. 81/2008).

L'”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail. In base al decreto ministeriale 3 marzo 2015 che ha riscritto il testo dell’articolo 24 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, come successivamente modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 2010, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

–    28% per le aziende con numero di lavoratori-anno fino a 10;

–    18% per le aziende con numero di lavoratori-anno da 11 a 50;

–    10% per le aziende con numero di lavoratori-anno da 51 a 200;

–    5% per le aziende con numero di lavoratori-anno oltre 200.

Le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti), possono presentare domanda. La regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro deve essere rispettata con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

L’azienda, inoltre, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, deve aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015, in attuazione del comma 2, dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisati nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.

La riduzione riconosciuta dall’Inail opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Ad esempio, la richiesta di riduzione per l’anno 2017 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2015, con interventi di miglioramento effettuati nell’anno 2016 ed è operante sul tasso di premio del 2017, applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2017 (autoliquidazione 2018).

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.

L’Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa.

L’Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

In allegato si riporta il modello OT24 anno 2017 insieme alle relative Istruzioni per la compilazione.

I nostri Uffici assicurano alle imprese interessate, l’attività di assistenza alla predisposizione e presentazione delle domande.

LP 79 – 14.10.2016

Rif.
M.
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