COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – PROSPETTO INFORMATIVO

( Lavoro e Previdenza )

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – PROSPETTO INFORMATIVO

Scade il 31 gennaio 2017 il termine per inviare il prospetto informativo della legge 68/99.

Entro il 31 gennaio p.v. le imprese interessate dovranno inviare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge n. 68/1999.

Ricordiamo che l’obbligo vige esclusivamente per le aziende che occupano oltre 15 lavoratori e solamente qualora, rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva (art. 40, comma 4, legge n. 133/2008). A questo proposito, riteniamo che, in via interpretativa, l’obbligo sussista in entrambe le ipotesi di incremento e decremento del personale occupato.

I datori di lavoro possono inviare direttamente il prospetto ovvero per il tramite di un soggetto abilitato. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica per il tramite dei servizi informatici, costituendo mancato adempimento l’invio con mezzi diversi.

Per l’invio telematico del prospetto, i soggetti obbligati ed abilitati devono avvalersi esclusivamente dei servizi informatici messi a disposizione dalle Regioni e Province ove operano i servizi competenti destinatari del prospetto informativo, previo accreditamento.

Si sottolinea che lo scorso anno la scadenza per la presentazione del prospetto informativo era stata prorogata dal Ministero del Lavoro al 23 maggio 2016 in virtù delle novità normative intervenute e della conseguente necessità di aggiornamento dei servizi informatici messi a disposizione per l’invio. Ad oggi il Ministero del Lavoro non ha comunicato alcuna proroga del termine di invio del prospetto informativo che rimane fissato al 31 gennaio 2017.

Con l’occasione ricordiamo sinteticamente alcune novità introdotte recentemente in materia di collocamento obbligatorio:

– è stato introdotto dal 1/1/2017 per le imprese con base di computo da 15 e 35 dipendenti con scopertura l’obbligo di assumere un disabile anche se le stesse non procedano a nuove assunzioni;

– è stata prevista la decadenza dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa se non esercitata entro 60 giorni dal verificarsi della scopertura;

– è stata prevista l’esclusione dall’esonero parziale per le aziende tenute ad assumere una sola persona con disabilità.

LP 5 – 17.1.2017

Rif.
A.
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