ABOLIZIONE REGISTRO INFORTUNI: CIRCOLARE INAIL N. 92 DEL 23 DICEMBRE 2015

( Lavoro e Previdenza )

ABOLIZIONE REGISTRO INFORTUNI: CIRCOLARE INAIL N. 92 DEL 23 DICEMBRE 2015

 

L’INAIL mette a disposizione degli organi di vigilanza la banca dati infortuni.

L’articolo 21, comma 4 del decreto legislativo n. 151/2015 ha abolito l’obbligo di istituzione del registro infortuni, pertanto, a decorrere dal 23 dicembre 2015, il datore di lavoro non avrà più l’obbligo di istituzione del menzionato registro.

Niente è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del D.p.r. n. 1124/1965, modificato dal D.lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).

L’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo utile ad orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un cruscotto informatico nel quale è possibile consultare gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail.

Il cruscotto infortuni, disponibile a partire dal 24 dicembre 2015, è accessibile agli organi preposti all’attività di vigilanza nell’area dei servizi online del sito Inail con l’inserimento delle credenziali e prevede per l’utente la competenza territoriale regionale, quale parametro per la ricerca dei dati infortunistici.

E’ possibile consultare il cruscotto infortuni per singolo soggetto infortunato tramite inserimento del codice fiscale e ottenere il relativo report.

LP 1 – 1/2016

Rif.
M. Bucaletti – Tel. 0575/399429 – e-mail bucaletti@assindar.it

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