CONAI – NOVITÀ RIGUARDANTI L’APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO

( Ambiente )

CONAI – NOVITÀ RIGUARDANTI L’APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Circolare CONAI del 29.11.2018 ha introdotto alcune novità per il 2019

La Circolare del 29.11.2018, che integra e sostituisce la Circolare del 25.06.2018, stabilisce che i commercianti di imballaggi vuoti sono equiparati ai produttori di imballaggi; quindi il trasferimento dell’imballaggio da produttore di imballaggi vuoti a commerciante di imballaggi vuoti non è più considerata una “prima cessione”, ma trasla in avanti: dal commerciante di imballaggi vuoti all’utilizzatore/riempitore di imballaggi.

Rimane invariato il caso di prima cessione dal produttore di imballaggi vuoti all’utilizzatore/riempitore di imballaggi.

A pagina 2 della Circolare è riportato uno schema esemplificativo che illustra graficamente quanto sopra riportato.

Ciò comporta che anche il commerciante di imballaggi vuoti deve applicare il Contributo Ambientale Conai in fattura, in aggiunta al prezzo di vendita in riga separata, come fa il produttore di imballaggi.

Il “piccolo commerciante di imballaggi vuoti” (soggetto che nell’anno precedente ha gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate per ciascun materiale) ha la facoltà di utilizzare la procedura agevolata per continuare a pagare il CAC al produttore di imballaggi piuttosto che traslarlo ai suoi clienti nazionali.

Esiste anche una procedura agevolata facoltativa per le centrali di acquisto, i Cash and Carry, le reti commerciali.

La Circolare fornisce dei chiarimenti e delle novità anche riguardo la dicitura in fattura:

  • La dicitura “Contributo ambientale Conai assolto” si riferisce esclusivamente agli imballaggi pieni (quindi deve essere riportata in tutti i passaggi successivi alla prima cessione);
  • Quando avviene un trasferimento di imballaggi vuoti dopo la prima cessione, quindi tra utilizzatori, in fattura deve essere inserita la dicitura:

– “corrispettivo comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto” quando il CAC è assolto e quantificabile;

– “corrispettivo non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto” quando il CAC è assolto ma non quantificabile.

 

Cosa cambia per tutte le aziende utilizzatrici di imballaggi?

Le aziende utilizzatrici di imballaggi, dal 2019, vedranno l’evidenza del CAC sia nelle fatture degli imballaggi acquistati direttamente dai produttori, sia nelle fatture degli imballaggi acquistati dai commercianti di imballaggi vuoti. In caso contrario, sarà opportuno effettuare un approfondimento, salvo che non sia indicata la nuova dicitura “Corrispettivo comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto”, come ad esempio nel caso di acquisto da “piccoli commercianti”.

Le aziende utilizzatrici di imballaggi (come anche gli importatori di merci imballate) devono continuare ad esporre il Contributo Ambientale nelle fatture successive alla prima cessione, utilizzando la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto” per le merci imballate, come riportato nella Guida CONAI e nel Regolamento:

Dal Regolamento CONAI – Art. 4:

“…9. Nelle cessioni successive alla prima, il cedente dell’imballaggio pieno che abbia riportato nelle fatture la sola dicitura “contributo ambientale CONAI assolto” deve fornire per singola “referenza”, su richiesta del cessionario, una scheda extra contabile esplicativa del contributo ambientale CONAI per le tipologie di materiale costituenti l’imballaggio…”

Dalla Guida CONAI 2018 – par. 4.2.3:

“…4.2.3 Utilizzatori di imballaggi e importatori di merci imballate: esposizione in fattura Lo Statuto e il Regolamento CONAI prevedono che il Contributo Ambientale debba essere indicato anche nelle fatture di vendita dell’importatore (importazione e rivendita di merci imballate) e nelle fatture di vendita successive alla prima cessione (per i materiali acquistati in Italia, ad esempio dagli utilizzatori). Il cedente può alternativamente evidenziare il Contributo Ambientale CONAI per referenza o utilizzare la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”…”.

Rif.

Carolina Gattuso – Tel. 0575399427 – e-mail: c.gattuso@confindustriatoscanasud.it