MILLEPROROGHE: GLI INTERVENTI IN MATERIA DI APPALTI

( Edilizia, Infrastrutture, Territori, Appalti )

MILLEPROROGHE: GLI INTERVENTI IN MATERIA DI APPALTI

Fino a luglio restano ferme le attuali deroghe previste negli appalti pubblici.

Informiamo che la Legge 25 febbraio 2016, n. 21 con cui è stata operata la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, c.d. “milleproroghe”, stabilisce, tra gli altri, una serie di rinvii su scadenze di termini riguardanti il settore degli appalti pubblici.

Di seguito, le principali novità del provvedimento.

 Anticipazione del prezzo

Fino al 31 luglio 2016, è confermata l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale a favore dell’appaltatore negli appalti di lavori.

La suddetta disposizione si applica ai lavori disciplinati dal codice dei contratti (D.lgs. 163/2006), affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura avviata successivamente al 28 febbraio 2015 (data di entrata in vigore della legge di conversione 11/2015 del D.L. 192/2014), indipendentemente da una specifica previsione del bando. Infatti, come evidenziato dall’ANAC, l’anticipazione, in forza del principio dell’eterointegrazione, si inserisce, di diritto nella disciplina di gara anche in sostituzione di eventuali clausole difformi.

Al riguardo, si ricorda che l’anticipazione del prezzo, nella misura prestabilita del 10%, è stata reintrodotta dal 10 agosto 2013, fino al 31 dicembre 2016, con la legge 9 agosto 2013 n. 98, che ha previsto, in sede di conversione, l’art. 26-ter nel testo del D.L. 69/2013, avente ad oggetto una deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo.

Ne consegue che a partire dal 1° agosto e fino alla conclusione del 2016 l’anticipazione dovrà essere prevista nella misura ridotta del 10%, rispetto al 20% del “milleproroghe”.

Qualificazione

Fino al 31 luglio 2016, per il conseguimento della qualificazione SOA, permane la disposizione secondo cui il periodo di attività documentabile dall’impresa qualificanda è quello riguardante il decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

Ne consegue che, ai sensi del novellato articolo 253, comma 9-bis, del Codice dei contratti, le imprese in sede di qualificazione posso utilizzare gli ultimi dieci bilanci approvati per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, nonché a dimostrazione del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell’adeguato organico medio annuo.

Per quanto riguarda i requisiti tecnici dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell’esecuzione dei lavori c.d. “di punta”, il periodo documentabile dall’impresa in sede di attestazione corrisponde al decennio (solare) antecedente alla sottoscrizione del contratto della SOA.

Si ricorda che, a regime, il D.P.R. 207/2010 prevede la possibilità di presentare gli ultimi cinque bilanci, a dimostrazione dei requisiti economico-finanziari, e i certificati dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni per quelli tecnici.

Le stesse esenzioni sopra illustrate sul periodo documentabile in sede di qualificazione, sono previste per la dimostrazione, in gara, dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, negli appalti di importo inferiore a 150.000 mila euro.

Il “milleproroghe” interviene, altresì, sulla dimostrazione della cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, che non può essere inferiore a 2,5 volte negli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000.

Nel provvedimento è infatti specificato che, fino al 31 luglio 2016, il requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta è dimostrato con riferimento ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando e non al quinquennio antecedente.

L’ultima proroga in tema di qualificazione, contenuta nel provvedimento in esame, riguarda la possibilità per l’impresa di continuare ad utilizzare le attestazioni SOA conseguite a dimostrazione dei requisiti di iscrizione come contraente generale.

In particolare, fino al 31 luglio 2016, per la suddetta iscrizione, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa per importo illimitato, può essere dimostrato presentando, ai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture, una copia conforme delle attestazioni SOA possedute.

In tal caso, è necessario il possesso da parte dell’impresa di non meno di tre categorie di opere generali di importo illimitato per la qualificazione nella Classifica I, di non meno di sei categorie di importo illimitato (di cui almeno quattro di opere generali) per la Classifica II e di nove categorie di importo illimitato (di cui almeno cinque di opere generali) per la Classifica III.

Esclusione automatica delle offerte anomale

Fino al 31 luglio 2016, le stazioni appaltanti possono applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici inferiori a 5.225.000 euro ossia inferiori alla soglia comunitaria.

Pubblicazione bandi

Fino al 31 dicembre 2016, restano in vigore le disposizioni che prevedono l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani, per estratto, del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria.

Ne consegue che, fino alla scadenza del predetto termine, resta, a carico dell’aggiudicatario dell’appalto, l’obbligo di rimborsare le spese per la pubblicità sui quotidiani alle stazioni appaltanti.

Infatti, come noto, l’art. 34, co.35, del decreto-legge 179/2012, prevede che, a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese di pubblicazione siano rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

A far data dal 1° gennaio 2017, venuto meno l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani, i bandi e gli avvisi potranno essere pubblicati esclusivamente sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sulla Gazzetta ufficiale, sul sito web dell’ente appaltante e sul sito del Ministero.

ED 2 – 3/2016

Rif.
M. Bucaletti – Tel. 0575 399429 – e-mail: bucaletti@assindar.it
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