SISMABONUS: ON-LINE LA GUIDA DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

( Edilizia, Infrastrutture, Territori, Appalti )

SISMABONUS: ON-LINE LA GUIDA DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

 

Disponibile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Guida pratica alle agevolazioni fiscali per gli interventi di messa in sicurezza antisismica di abitazioni ed edifici produttivi.

Informiamo che guida pratica, faq e documentazione tecnica sul sismabonus per la sicurezza antisismica di abitazioni ed edifici produttivi sono disponibili sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e trasporti (MIT) www.mit.gov.it/comunicazione/news/casa-sicura.

 

Si tratta della detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3), prorogata per 5 anni (2017-2021) dalla legge di Bilancio 2017.

 

La detrazione, da ripartire in 5 anni, viene riconosciuta in percentuale pari al:

–       50% per gli interventi “antisismici” eseguiti sulle parti strutturali,

–       70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe,

–       75% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di una classe,

–       80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi,

–       85% se l’intervento riguarda interi condomini e consente di ridurre il rischio sismico di due classi.

 

Il sismabonus non è cumulabile con agevolazioni spettanti per le medesime finalità, sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

 

La Guida on-line, ricorda anche la possibilità, in caso di interventi condominiali, di effettuare la cessione del credito d’imposta (come modalità alternativa rispetto alla fruizione della detrazione) alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. In ogni caso, si è ancora in attesa dell’emanazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà stabilire le modalità attuative della cessione del credito.

 

Sul medesimo sito del MIT viene riportato un collegamento alla “Classificazione sismica 2015 per Comune”, che consente di individuare in quale zona di rischio sismico si trovi il Comune di interesse, nonché la documentazione che i tecnici devono utilizzare per attestare la classe di rischio sismico dell’immobile.

 

Inoltre, la Guida è corredata da alcune Faq esplicative, relative alle modalità applicative dell’agevolazione, che richiamano, altresì, la Guida dell’Agenzia delle Entrate «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (aggiornata al mese di febbraio 2017) che, come noto, contiene anche una parte relativa al sismabonus.

 

Il beneficio è stato esteso agli acquisti di case antisismiche site nei comuni della zona a rischio sismico 1, cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica. La disposizione è stata inserita nel corso dell’esame parlamentare del Disegno di Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”), che si trova ora al Senato in seconda lettura (DdL n.2853/S), per la definitiva approvazione, in vista della successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una importante misura, che consente l’avvio di processi più ampi di rigenerazione urbana con la realizzazione di edifici di nuova costruzione, in linea con gli attuali standard sismici e energetici e con le previsioni del sismabonus (miglioramento di una o due classe sismiche rispetto all’edificio originario).  Con tale proposta, in particolare, si intendono favorire le operazioni di acquisto di interi fabbricati da parte di imprese di costruzione destinati alla successiva demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente (ove le norme urbanistiche lo consentano) e il successivo trasferimento delle singole abitazioni, prevedendo il riconoscimento di una detrazione pari al 75%, ovvero all’85% del prezzo di vendita (fino ad un importo massimo di 96.000 euro) per gli acquirenti delle suddette unità. In particolare, per i trasferimenti delle singole unità immobiliari, effettuati entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori, viene prevista l’applicazione della detrazione (pari al 75%, ovvero all’85%) in capo all’acquirente, da recuperare in 5 quote annuali in sede di dichiarazione dei redditi, ferma restando la possibilità di optare per la cessione del credito di imposta.

9.6.2017

Rif.
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