Canada – registrazione REX e status EA per esenzioni daziarie
Indicazioni operative in vista dell’entrata in vigore del CETA
Come anticipato nella comunicazione del 13 luglio, per importare e esportare da/verso il Canada, similmente a quanto accade nell’accordo con la Corea, non è previsto l’EUR 1 ma la DICHIARAZIONE DI ORIGINE (contenuta nell’Allegato 2 del Protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine, Sez.C artt. 18-19), disponibile a pag.45 del seguente link.
– Per esportazioni inferiori o pari ad Euro 6.000 (per le quali è sufficiente la dichiarazione su fattura) è possibile inviare la merce anche prima dell’entrata in vigore dell’Accordo (21 settembre 2017) con dichiarazione datata 22 settembre, fermo restando che la merce verrà sdoganata non prima di tale data e che ciò comporterà gli oneri di deposito connessi alla sosta presso la dogana canadese.
Il Sistema REX ha l’obiettivo di sostituire in maniera progressiva il sistema di certificazione dell’origine basato su documenti rilasciati dalle autorità governative. Il CETA rappresenta il primo accordo di libero scambio bilaterale per cui è prevista la registrazione nel sistema REX.
Le disposizioni relative al sistema REX (contenute nel Regolamento di esecuzione UE 2447/2015) prevedono che nel periodo transitorio – decorrente dal 1° gennaio 2017 e fino alla data limite del 31 dicembre 2017 – siano pienamente applicabili le procedure relative agli esportatori autorizzati.
Gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Dogane dovrebbero iniziare ad accogliere già da ora sia le richieste delle imprese di estensione dello status di Esportatore Autorizzato al Canada, sia quelle dell’autorizzazione ex novo, cosicché le imprese ne siano già in possesso all’entrata in vigore del CETA e possano da subito usufruire del trattamento preferenziale.
Rif. A. Amato – Tel. 0577 257230 – e-mail: a.amato@confindustriatoscanasud.it