INTRASTAT: SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNICATIVI

( Europa e Internazionalizzazione )

INTRASTAT: SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNICATIVI

obbligo di indicare l’origine delle merci

In base alla Determinazione prot. n.493869/RU del 23 dicembre 2021 del Direttore dell’Agenzia Accise, Dogane e Monopoli, adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, dal 1° gennaio 2022:

  • non è più prevista la presentazione del Modello INTRA 2bis con cadenza trimestrale;
  • la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi a periodi mensili degli acquisti intra-UE spetta solo quando l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti è, per almeno 1 dei 4 trimestri precedenti, uguale o superiore a € 350.000;
  • negli elenchi riepilogativi dgli acquisiti intra-UE di beni non vengono più inseriti Stato del fornitore, codice IVA dello stesso e ammontare delle operazioni in valuta;
  • con riferimento alla “natura della transazione”, i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a € 20.000.000 devono indicare i dati conformemente alla disaggregazione a due cifre (colonne A e B) della Tabella di cui all’allegato XI della Determinazione mentre i soggetti diversi da quelli appena citati possono indicare i dati scegliendo tra la disaggregazione a una cifra (colonna A) e la disaggregazione a due cifre (colonne A e B);
  • per le spedizioni di valore inferiore a € 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi alle cessioni e agli acquisti di beni senzadisaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice NC 9950 00 00;
  • vi è l’obbligo di inserire il Paese di origine non preferenziale delle merci, determinato sulla base della normativa doganale attualmente in vigore, nella colonna 15 del nuovo Modello INTRA 1bis. 

 

Per approfondimenti, a.amato@confindustriatoscanasud.it