ISTRUZIONI PER IMPORTAZIONE DI DPI (TRA CUI MASCHERINE)

( Europa e Internazionalizzazione )

ISTRUZIONI PER IMPORTAZIONE DI DPI (TRA CUI MASCHERINE)

misure in deroga alle normative vigenti

A causa della grave emergenza epidemiologica causata da COVID-19, il decreto ‘Cura Italia’ (in allegato) e la Direttiva n. 4 del 17 marzo 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in allegato) dettano le istruzioni per le importazioni delle mascherine di vario genere, in deroga alle normative vigenti.

In considerazione della crisi sanitaria che tutto il territorio nazionale sta vivendo, è ammessa l’importazione di tali beni anche privi del marchio CE, tuttavia nel decreto è specificata la procedura da seguire:

Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti

4. Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

 

 

L’Art. 6 dello stesso provvedimento stabilisce che – fino al termine dello stato di emergenza – il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre la requisizione in proprietà di questi beni, corrispondendo al proprietario il 100% del valore della merce al 31 dicembre 2019.

 

Richiamiamo inoltre particolare attenzione a quanto disposto dalla Direttiva n. 4 del 17 marzo 2020 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (pubblicato in data odierna) che – relativamente all’importazione di DPI ad uso privato – stabilisce:

“Caso 2 – Acquisto da Privato italiano da produttore estero per destinazioni private (es. Azienda per i suoi operai)

  1. Anche in questo caso la procedura di sdoganamento sarà accelerata ma sarà necessario che l’importatore presenti a mezzo spedizioniere o casa di spedizione una dichiarazione doganale di importazione secondo le procedure ordinarie, inviando una mail alla Dogana interessata circa l’arrivo delle spedizione al fine di ottenere un celere svincolo. Sarà assolto dazio e IVA.”

Si sottolinea tuttavia che tali disposizioni hanno efficacia per una durata temprale di 72 h a partire dalla data di pubblicazione della direttiva.

 

 


Allegato


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Rif.

Alessandra Amato – Tel. 0577257230 – e-mail: a.amato@confindustriatoscanasud.it