ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLE MERCI: NUOVE REGOLE

( Europa e Internazionalizzazione )

ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLE MERCI: NUOVE REGOLE

entrato in vigore il Reg. Del. UE 2021/1934

Le merci si considerano di origine non preferenziale “del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione” (ex art. 60 del Codice Doganale dell’Unione).

Ai sensi dell’art. 32 del Reg. Del. 2015/2446 e ss.mm.ii. (RD), la lavorazione sostanziale si considera effettuata nel Paese in cui sono rispettate le regole contenute nell’allegato 22-01 del Reg. e se la regola primaria dettata per voce doganale non è rispettata nel Paese di lavorazione, si applica la regola residuale di capitolo, volta proprio a permettere la determinazione dell’origine non preferenziale nei casi dubbi.
L’allegato 22-01 non contiene regole per tutti i prodotti ma solo per quelli più critici mentre per tutti i prodotti non ricompresi, l’origine non preferenziale deve essere determinata applicando il principio di ultima lavorazione sostanziale, eventualmente ricorrendo alle regole della Posizione comune della UE – set di regole non vincolanti predisposte dalla Commissione europea per tutte le tipologie di prodotto – come orientamento.

Il Regolamento delegato (UE) 2021/1934 – a partire dal 01/01/2022 – modifica le regole per i prodotti sottoposti esclusivamente alle operazioni minime ex art. 34 RD, cioè lavorazioni “troppo semplici” quali cambiamento di imballaggi, semplice riunione di parti, apposizione di marchi/etichette, etc., che, in quanto tali, non sono mai atte a conferire l’origine. In dettaglio, quando si è in presenza solo di operazioni minime:

  • se il prodotto finito è ricompreso nell’allegato 22-01 RD, non si applicano le regole previste per voce doganale e si ricorre direttamente alla regola residuale di capitolo:
  • se il prodotto finito non è ricompreso nell’allegato 22-01 RD, risulterà originario del Paese di cui è originaria la maggior parte dei materiali:
    • in termini di peso, se il prodotto è classificato nei capitolo da 1 a 29 o da 31 a 40;
    • in termini di valore, se il prodotto è classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97.

Per approfondimenti, a.amato@confindustriatoscanasud.it