BONUS TRANSIZIONE 5.0 CON CONFERMA DELL’ORDINE DA COMUNICARE

( Fisco e Diritto d’Impresa )

BONUS TRANSIZIONE 5.0 CON CONFERMA DELL’ORDINE DA COMUNICARE

Importanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta introdotte in sede di conversione del DL 39/2024

Con il comma 3-bis dell’art. 6 del DL 39/2024, introdotto in sede di conversione in legge, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, confermando quanto proposto dal Governo con uno specifico emendamento.
Si attende ora il decreto ministeriale che dovrà definire le disposizioni attuative dell’agevolazione e le regole per la presentazione della documentazione richiesta per l’accesso al beneficio.

In estrema sintesi, si ricorda che tale credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che effettuano nuovi investimenti agevolati in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
La misura dell’agevolazione è pari al 35%, 15%, 5% rispettivamente per gli investimenti fino a 2,5 milioni, 10 milioni e 50 milioni di euro; tale misura è incrementata in caso di una più elevata riduzione dei consumi.

La lettera a) del comma 3-bis dell’art. 6 del DL 39/2024, con una modifica al comma 2 dell’art. 38 del DL 19/2024, precisa che gli investimenti agevolabili devono essere effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, in luogo della generica dicitura originaria “negli anni 2024 e 2025”, delimitando così il periodo temporale di applicazione del beneficio fiscale e, in particolare, la decorrenza (che era stata oggetto di alcuni dubbi interpretativi. L’atteso decreto attuativo, in relazione al quale al momento non si hanno notizie, dovrebbe definire il criterio per individuare il momento rilevante affinché gli investimenti rientrino nel perimetro applicativo.

Al fine di accedere all’agevolazione, le imprese dovranno anzitutto presentare, in via telematica, al Gestore dei Servizi Energetici spa (GSE) la certificazione “tecnica” ex ante, unitamente a una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
La lettera b) del comma 3-bis dell’art. 6 del DL 39/2024, intervenendo sul comma 10 dell’art. 38 del DL 19/2024, prevede alcune modifiche alla procedura per l’accesso al credito d’imposta.
Anzitutto, viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle Imprese e del made in Italy, che da quotidiana diventa mensile.

Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa deve inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. Tra le comunicazioni periodiche, viene ora compresa quella volta a dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.  Tale comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell’investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025.

Un’ultima modifica riguarda il comma 16 dell’art. 38 relativo ai controlli. Viene disposto che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all’Agenzia delle Entrate solo ove sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta in assenza dei relativi presupposti. In altri termini, nel caso in cui dai controlli sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta in assenza dei relativi presupposti, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Rif: Paolo Marraghini – Tel. 0575399428

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