CERTIFICAZIONE UNICA (CU) 2016 – OBBLIGO INDICAZIONE CODICE FISCALE DEL CONIUGE NON A CARICO

( Fisco e Diritto d’Impresa )

CERTIFICAZIONE UNICA (CU) 2016 – OBBLIGO INDICAZIONE CODICE FISCALE DEL CONIUGE NON A CARICO

Le istruzioni per la compilazione del Mod. CU richiedono l’indicazione del codice fiscale del coniuge anche nell’ipotesi in cui lo stesso non risulti a carico.

La versione definitiva delle istruzioni, con riferimento alla compilazione della sezione “Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” presente nella Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, richiede espressamente l’indicazione del codice fiscale del coniuge anche nell’ipotesi in cui lo stesso non risulti a carico.

Poiché l’informazione in oggetto (codice fiscale del coniuge non a carico) potrebbe non essere nota al sostituto d’imposta il quale, pertanto, entro il termine di invio della CU ordinaria 2016 (dunque, entro il 7 marzo prossimo), dovrà comunque, attivarsi al fine di reperirla con le evidenti difficoltà del caso. È opportuno, inoltre, chiarire che il dato è richiesto dall’Amministrazione finanziaria ai fini della compilazione del Mod. 730/2016 precompilato. Analogamente allo scorso anno, infatti, il predetto modello contiene la sezione relativa ai familiari a carico di seguito riportata.

Nella predetta sezione, per espressa previsione delle istruzioni, in corrispondenza del rigo 1 (coniuge), colonna 4 (codice fiscale), deve essere indicato il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico. Diversamente, per gli altri familiari, il dato deve essere fornito solo se, nel 2015, sono stati fiscalmente a carico del contribuente. In sostanza, da quest’anno, al sostituto d’imposta è richiesto di reperire il codice fiscale del coniuge anche se non a carico del contribuente e di trasmetterlo mediante il Mod. CU 2016 ordinario, così da consentire all’Amministrazione finanziaria di predisporre un Mod. 730/2016 precompilato che riporti anche questo dato. Occorre, peraltro, evidenziare che le istruzioni per la compilazione del Mod. 730/2016 prevedono espressamente che:

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale nonché – si ritiene – se non riporta il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico)”.

Ciò significa che il contribuente che riceve il Mod. 730/2016 precompilato privo del codice fiscale del coniuge fiscalmente non a carico potrà integrarlo con il predetto dato e la dichiarazione sarà considerata, comunque, accettata con tutte le conseguenze del caso (in particolare, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate).

FD 7 – 2/2016

Rif.
P. Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: marraghini@assindar.it