COMUNICAZIONE CLIENTI – FORNITORI 2015

( Fisco e Diritto d’Impresa )

COMUNICAZIONE CLIENTI – FORNITORI 2015

Entro il prossimo 11 aprile (20 aprile 2016 per i soggetti trimestrali IVA) va effettuato l’invio all’Agenzia delle Entrate dello “spesometro” relativo al 2015, utilizzando lo specifico “Modello di comunicazione polivalente”.

Il prossimo 11 aprile (il 10 cade di domenica) scade il termine per l’invio della comunicazione clienti–fornitori (c.d. spesometro) per il 2015 da parte dei soggetti che hanno posto in essere operazioni rilevanti ai fini IVA. Il Termine è differito al 20 aprile per i soggetti che effettuano le liquidazioni Iva trimestralmente.
Dal 2012 la comunicazione è stata estesa a tutte le operazioni per le quali è emessa fattura, con il limite di € 3.600 per quelle documentate da scontrino/ricevuta fiscale.
Con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94908, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini di presentazione della comunicazione in esame che va redatta utilizzando il “Modello di comunicazione polivalente”.
Dal 2013 i termini dell’invio sono stati fissati “a regime” e precisamente al 10.4 dell’anno successivo per i soggetti mensili e al 20.4 dell’anno successivo per gli altri soggetti.
Per individuare il termine di presentazione va fatto riferimento alla periodicità di liquidazione IVA dell’anno di invio della comunicazione. Di conseguenza la comunicazione relativa al 2015 va effettuata entro l’11.4.2016 per i soggetti mensili ed entro il 20.4.2016 per i soggetti trimestrali.

La comunicazione in esame, come precisato nel citato Provvedimento n. 94908, va effettuata da parte dei “soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta”. Di conseguenza, lo spesometro riguarda tutti i soggetti passivi IVA (imprese/lavoratori autonomi) e quindi, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.5.2011, n. 24/E, interessa anche  i soggetti (imprese/lavoratori autonomi) in contabilità semplificata, gli enti non commerciali, relativamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali/agricole ai sensi dell’art. 4, DPR n. 633/72, i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, operanti tramite un rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente, i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori di società fallite o in liquidazione coatta amministrativa, nonchè i soggetti che effettuano operazioni esenti ed hanno esercitato l’opzione per la dispensa degli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72. L’adempimento interessa altresì i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72.

Sono esonerati dall’adempimento in esame i contribuenti forfetari ex art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015. Infatti, il comma 59 prevede l’esonero da: “… tutti gli altri obblighi previsti dal … decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.” La Relazione illustrativa, commentando il citato comma 59, conferma l’esonero dall’adempimento in esame.
Sono esonerati dall’adempimento in esame anche i contribuenti minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011. Non è possibile usufruire dell’esonero qualora il regime sia venuto meno in corso d’anno, a seguito del superamento di oltre il 50% del limite di ricavi/compensi (€ 45.000). In tal caso come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 24/E il contribuente è obbligato alla comunicazione per le operazioni effettuate a decorrere “dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato”. Nelle altre ipotesi di uscita dal regime dei minimi l’obbligo di comunicazione decorre dall’anno successivo.
In merito agli enti non commerciali, l’Agenzia delle Entrate, nella Nota 23.1.2014, prot. n.0009366 ha specificato che i soggetti che hanno optato per il regime forfetario ex Legge n. 398/91, ancorché non obbligati alla registrazione delle fatture, devono comunicare gli acquisti di beni e servizi “direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta”. Nella comunicazione non vanno indicati i dati relativi alle fatture di acquisto riferite all’attività istituzionale esercitata.
In caso di difficoltà nel distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale da quelli dell’attività istituzionale, “è possibile comunicare l’intero importo della fattura”.

La comunicazione in esame interessa le operazioni per le quali è stata emessa fattura, indipendentemente dal relativo ammontare, ovvero non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, di ammontare pari o superiore a € 3.600 (lordo IVA). Come previsto dal citato Provvedimento n. 94908, l’emissione della fattura a seguito di richiesta del cliente, determina l’obbligo di comunicare l’operazione a prescindere dall’importo.
Si evidenzia che rientrano nell’obbligo in esame anche le operazioni per le quali non è stata addebitata l’IVA in fattura in applicazione del reverse charge (ad esempio, cessioni di rottami, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici), nonché  le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici assoggettate allo split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72, in base al quale i predetti soggetti sono tenuti a versare l’IVA agli stessi addebitata direttamente all’Erario.
Per il 2015 e anni successivi, non è più previsto l’esonero per i commercianti al minuto (e le agenzie di viaggio), di conseguenza tali soggetti devono comunicare le operazioni per le quali è stata emessa fattura, indipendentemente dal relativo ammontare (con il solo limite di € 3.600 per quelle documentate da scontrino/ricevuta fiscale).

OPERAZIONI ESCLUSE
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, non vanno comunicate le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 7, DPR n. 605/73 o di altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe (ad esempio, contratti somministrazione energia elettrica, acqua, gas, telefono, cessioni immobiliari), quelle di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di privati, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché le operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72. I soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 devono presentare lo spesometro relativamente alle operazioni diverse da quelle finanziarie.
Fra le operazioni escluse dall’obbligo si ricordano le importazioni e le esportazioni, in quanto i relativi dati sono acquisiti dall’Amministrazione finanziaria tramite le bollette doganali.
Nello spesometro vanno invece ricomprese le cessioni (anche tramite commissionari) ex art. 8, comma 1, lett. c), con utilizzo del plafond, ossia le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali e le triangolari UE ex art. 58, DL n. 331/93, in quanto trattasi di operazioni di fatto interne assimilate alle esportazioni solo ai fini della non imponibilità IVA.
Le note di variazione relative ad operazioni con l’estero non vanno incluse nello spesometro sia in caso di compilazione in forma analitica (non è prevista l’indicazione di valori di segno negativo) che aggregata (ancorché il quadro BL preveda il campo “Note di variazione”, le specifiche tecniche precisano che lo stesso va compilato solo ai fini della comunicazione “black list”).
Le operazioni intraUE sono escluse dallo spesometro in quanto, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 24/E, “sono già acquisite mediante i modelli INTRA”.
Si rammenta che vanno comunicate tramite i modd. Intra le cessioni di beni intraUE e le prestazioni di servizi diverse da quelle ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72, nonché  gli acquisti di beni intraUE e le prestazioni di servizi c.d. “generiche” ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.
A decorrere dal 2013 le operazioni non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72, concorrono alla formazione del volume d’affari. Tra le predette operazioni sono ricomprese le fatture (senza IVA) ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 nei confronti di soggetti UE. Come sopra evidenziato tali fatture sono escluse dallo spesometro in quanto oggetto di comunicazione tramite i modd. Intra.
Le cessioni di beni/prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati “black
list” individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001, vanno escluse dallo spesometro in quanto già oggetto di specifica comunicazione tramite il quadro BL.

REGIME SANZIONATORIO
Il regime sanzionatorio è collegato alla natura non dichiarativa della comunicazione in esame. In caso di omessa presentazione ovvero all’invio con dati incompleti/errati non sono pertanto applicabili le sanzioni previste in caso di omessa/infedele dichiarazione. Per tali violazioni è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 471/97 per “l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria … o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”, a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. n. 158/2015 contenente la revisione delle sanzioni tributarie, in vigore dall’1.1.2016. In presenza delle condizioni previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso.

FD 14 – 17.3.2016

Rif.
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