IVA – IL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTENTO UTILIZZABILE DALL’1.3.2017

( Fisco e Diritto d’Impresa )

IVA – IL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE D’INTENTO UTILIZZABILE DALL’1.3.2017

Approvato un nuovo modello utilizzabile dagli esportatori abituali per gli acquisti senza IVA.

Con il D.Lgs. n. 175/2014, l’obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d’intento è stato “trasferito” in capo all’esportatore abituale che è quindi tenuto ad inviare  all’Agenzia delle Entrate, i dati delle dichiarazioni d’intento emesse, utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia e  al fornitore/Dogana, la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Per contro il fornitore per poter effettuare cessioni/prestazioni senza IVA deve aver  ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate, consegnategli dall’esportatore abituale, e deve altresì aver  riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale. Il fornitore deve inoltre riepilogare nella dichiarazione IVA annuale le dichiarazioni d’intento ricevute (a tal fine nel mod. IVA è presente il quadro VI).

Recentemente l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.12.2016 ha approvato il nuovo mod. DI, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per l’invio telematico. La novità rilevante del nuovo modello consiste nell’eliminazione della possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d’intento. L’Agenzia ha inoltre disposto che il nuovo modello va utilizzato per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a decorrere dall’1.3.2017.

La struttura del nuovo mod. DI non ha subito modifiche rispetto a quello attualmente utilizzato. Lo stesso si compone quindi delle stesse Sezioni (Dati del dichiarante; Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione; Recapiti; Integrativa; Dichiarazione; Destinatario della dichiarazione; Firma; Quadro A – Plafond, costituito dalle sottosezioni “Tipo”, “Operazioni che concorrono alla formazione del plafond” e “Impegno alla presentazione telematica”).

Si ricorda che l’esportatore abituale può consegnare ai propri fornitori la dichiarazione, escludendo il Quadro A – Plafond.

La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica direttamente dall’esportatore abituale, se abilitato a Entratel/Fisconline, ovvero tramite un soggetto abilitato.

Fra le novità introdotte con il citato Provvedimento 2.12.2016 si segnala la modifica del mod. DI, nel quale è stata eliminata dalla Sezione “Dichiarazione” la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d’intento.

Nelle Motivazioni del Provvedimento in esame l’Agenzia precisa che Le modifiche non comportano alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, consentendo tuttavia un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all’utilizzo improprio di tale regime agevolativo”.

Pertanto, fino al 28.2.2017 l’esportatore abituale può inviare la dichiarazione d’intento ai fornitori utilizzando il precedente modello nel quale è possibile indicare il periodo di “validità” della stessa.

Per gli acquisti effettuati dall’1.3.2017 la dichiarazione d’intento può essere rilasciata soltanto  per 1 o più operazioni e  nel limite dell’importo specificato a campo 1 o 2.

Si rammenta che nella Sezione “Dichiarazione” l’esportatore abituale deve dichiarare  per quale tipologia di operazioni, “ACQUISTI” ovvero “IMPORTAZIONI”, intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, oltre  l’anno nel quale detti acquisti/importazioni saranno effettuati e deve dichiarare la tipologia del bene/servizio che intende acquistare/importare.

Nel caso in cui il mod. DI sia presentato in Dogana per effettuare un’importazione senza IVA, considerato che non è possibile determinarne “a priori” l’esatto ammontare, le istruzioni per la compilazione prevedono che a campo 1 va indicato: “un valore presunto relativamente all’imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento”.

Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane nella Nota 11.2.2015, prot. n. 17631/RU, la stima dell’importo da indicare a campo 1 va effettuata “in eccesso” piuttosto che “in difetto” (a tal fine l’esportatore abituale dovrà tener conto anche, ad esempio, dei diritti doganali e delle spese di inoltro nel territorio comunitario), fermo restando che l’effettivo utilizzo del plafond sarà quello risultante dalla bolletta doganale.

Come sopra specificato il nuovo mod. DI va utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a decorrere dall’1.3.2017. Ciò dovrebbe riflettersi sul fatto che le dichiarazioni d’intento rilasciate con la versione precedente del modello, nelle quali era indicato il periodo di validità della dichiarazione stessa (ad esempio, dall’1.1.2017 al 31.12.2017), dovranno essere rispedite, specificando il plafond destinato alle operazioni ivi indicate. È opportuno che l’Agenzia intervenga per chiarire se anche le dichiarazioni d’intento rilasciate fino al 28.2.2017 con riferimento a più operazioni, nel limite dell’importo specificato a campo 2, debbano essere rispedite per poter effettuare acquisti senza IVA con utilizzo del plafond a decorrere dall’1.3.2017.

FD 3 – 16.1.2017

Rif.
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