RISCHIO SISMICO – DEFINITI I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE COSTRUZIONI

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RISCHIO SISMICO – DEFINITI I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE COSTRUZIONI

Pubblicate le linee guida per rendere operativa la detrazione fiscale “sismabonus”.

Informiamo che con decreto del Ministro delle infrastrutture sono state emanate le “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” funzionali alla operatività della detrazione fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2017, art. 1, comma 2, lettera c), per gli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici.

Le Linee Guida consentono di attribuire ad un edificio una specifica Classe di Rischio Sismico, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici.

Il Rischio Sismico è la misura per valutare il danno (perdita) atteso a seguito di un possibile evento sismico. Dipende da un’interazione di diversi fattori messi in relazione:

  • pericolosità, ovvero la probabilità che si verifichi un sisma (zone sismiche del territorio italiano);
  • vulnerabilità, ovvero la valutazione delle conseguenze del sisma (“risposta” degli edifici al sisma);
  • esposizione, ovvero valutazione socio/economica delle conseguenze (contesti).

Il decreto individua otto classi di Rischio Sismico per valutare le costruzioni: da A+ (corrispondente al rischio minore), scendendo ad A, B, C, D, E, F e G (corrispondente al rischio maggiore).

Le linee guida forniscono due metodologie per la valutazione:

  • una convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione e qualunque miglioramento del numero di classi di rischio sismico. La valutazione si basa sui metodi di analisi già previsti dalla Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008;
  • una semplificata, applicabile, ai fini della detrazione fiscale, agli edifici in muratura quando il miglioramento è di una sola classe di rischio.

Il decreto stabilisce anche le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi. Fermi restando gli obblighi già previsti dal DPR 380/2001, all’art. 3 del decreto sono specificati gli adempimenti spettanti al progettista, al direttore dei lavori ed al collaudatore (ove previsto per legge).

In particolare il progettista dell’intervento strutturale assevera, secondo il modello riportato nell’Allegato B al decreto, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dello stesso.

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.

L’asseverazione del progettista e le attestazioni del direttore dei lavori e del collaudatore devono essere consegnate in copia al committente oltre che depositate allo sportello unico competente.

Il decreto non entra nel merito delle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali connesse all’esecuzione degli interventi, limitandosi a precisare che le suddette certificazioni sono comunque necessarie per l’ottenimento dei benefici fiscali.

Per contro, le modalità di utilizzo delle agevolazioni, anche mediante la cessione del credito d’imposta a soggetti terzi (di cui all’art.16, co.1-quinquies, DL 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013), saranno definite da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di emanazione.

Ovviamente, l’attestazione finale, in merito alla conformità dell’intervento eseguito al progetto asseverato, consentirà all’Agenzia delle Entrate di effettuare le necessarie verifiche sulla spettanza dei benefici fiscali in capo ai contribuenti.

FD 13 – 2.3.2017

Rif.
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