SALDO 2015 E ACCONTO 2016 DELLE IMPOSTE

( Fisco e Diritto d’Impresa )

SALDO 2015 E ACCONTO 2016 DELLE IMPOSTE

Riepilogo delle modalità di determinazione e versamento delle imposte.

Entro il prossimo 16.6.2016 ovvero il 18.7.2016 con la maggiorazione dello 0,40% (16.7 cade di sabato) è necessario provvedere al versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2016 (compresa l’IVA derivante dalla dichiarazione unificata) e dal mod. IRAP 2016.

Si evidenzia che il MEF, in via ufficiosa, ha precisato che quest’anno, in considerazione che GERICO è stato rilasciato “nel rispetto dei tempi”, non sussistono i presupposti per la concessione della proroga dei termini.

Di seguito si riepilogano le modalità di determinazione del saldo 2015 e acconto 2016 di IRPEF, IRES ed IRAP.

SALDO IRPEF, IRES ED IRAP 2016

Come noto, il saldo 2015 di IRPEF e relative addizionali, IRES ed IRAP è determinato quale differenza tra l’imposta risultante dal mod. UNICO / IRAP 2016 e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 2015 (giugno-luglio-agosto e/o novembre).

L’imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo è:

–    non superiore a € 12 con riferimento ad IRPEF, relative addizionali e IRES;

–    non superiore a € 10,33 con riferimento all’IRAP, tenendo presente che detto  ammontare va riferito all’importo a debito / credito in ciascuna Regione e che lo stesso può essere fissato in misura diversa dalla singola legge regionale.

I contribuenti rientranti nel regime dei minimi fino al 2014, che nel 2015 hanno applicato il regime “ordinario” o forfetario, ovvero hanno versato l’acconto 2015 dell’imposta sostitutiva (codici tributo “1793” e “1794”),  evidenziano l’acconto 2015 dell’imposta sostitutiva versato nel mod. UNICO 2016 PF a rigo RN38, campo 4 facendo così “confluire” detto importo nell’IRPEF, ovvero a rigo LM45, campo 2 facendo “confluire” tale importo nell’imposta sostitutiva del regime forfetario.

Le persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili uso abitativo che hanno applicato la cedolare secca devono dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca nel quadro RB del mod. UNICO 2016 PF e versare il saldo dovuto tenendo presente quanto già versato a titolo di acconto.

In merito si rammenta che dal 2014, l’aliquota “agevolata” della cedolare secca è fissata nella misura del 10% ed è applicabile ai contratti di locazione a canone concordato relativi ad  abitazioni  ubicate,  oltre che nei Comuni con carenze di disponibilità abitative e ad alta tensione abitativa, anche nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.5.2014. L’aliquota “ordinaria” rimane fissata al 21%.

Entro il termine previsto per il saldo IRPEF, ossia entro il 16.6 / 18.7.2016 con la maggiorazione dello 0,40%, le persone fisiche sono tenute al versamento del saldo 2015 dell’imposta dovuta sugli immobili situati all’estero (IVIE), nonché sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), determinata nel quadro RW del mod. UNICO 2016 PF.

Le società di capitali (spa, sapa, srl) considerate “di comodo”, e quindi tenute all’applicazione  della maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES, devono versare il saldo 2015 entro gli stessi termini previsti per l’IRES, utilizzando lo specifico codice tributo.

ACCONTO IRPEF, IRES ED IRAP 2016

I contribuenti sono tenuti al versamento dell’acconto delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2016, da dichiarare nel mod. UNICO / IRAP 2017, entro i medesimi termini previsti per il saldo 2015, ossia entro il 16.6 – 18.7.2016 con la maggiorazione dello 0,40%.

Come di consueto, l’acconto può essere determinato con il metodo storico oppure con il metodo previsionale, tenendo presente che, ai sensi del DL n. 63/2002: “i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche [ora IRES] …, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103”.

Utilizzando il metodo storico, l’acconto IRPEF 2016 va calcolato applicando il 100% all’importo esposto a rigo RN34 “DIFFERENZA” del mod. UNICO 2016 PF. In base all’importo di detto rigo il versamento non va effettuato, va effettuato in un’unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato.

Rigo RN34 “Differenza”

Acconto IRPEF 2016

Non superiore a € 51,65 Non dovuto
Superiore a € 51,65 ma non a € 257,52 Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2016.
 

Superiore a € 257,52

Versamento in 2 rate pari al:

  40% di rigo RN34 entro il 16.6 – 18.7.2016 (+ 0,40%);

  60% di rigo RN34 entro il 30.11.2016.

Nel quadro RN del mod. UNICO 2016 PF è presente il prospetto “Acconto 2016” nel quale va riportato l’ammontare dell’acconto 2016 dovuto.

In merito si rammenta che, in caso di utilizzo del metodo previsionale, a rigo RN62 va riportato comunque l’acconto dovuto applicando il metodo storico “e non i minori importi versati o che si intendono versare”.

In tale prospetto (rigo RN61) vanno riportati anche i dati relativi alla rideterminazione dell’acconto 2016 al ricorrere di specifici casi, ai quali sarà dedicata una prossima Informativa.

In presenza di particolari fattispecie può risultare “conveniente” determinare l’acconto 2016 con   il

metodo previsionale come di seguito evidenziato.

Le persone fisiche che nel 2016 hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili abitativi locati non sono tenute al versamento dell’acconto 2016 per la cedolare secca e possono determinare l’acconto IRPEF 2016 con il metodo previsionale, considerando che il reddito fondiario di detti immobili non sarà assoggettato ad IRPEF. Le persone fisiche che nel 2016 sono invece fuoriuscite dal regime della cedolare secca e pertanto devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili abitativi locati a decorrere dall’uscita non sono tenute a versare l’acconto IRPEF 2016 per il reddito dell’immobile che nel 2016 sarà assoggettato ad IRPEF e possono, utilizzando il metodo previsionale, versare un acconto inferiore ovvero non versare l’acconto per la cedolare secca.

L’acconto dell’addizionale comunale IRPEF 2016 da indicare a rigo RV17, campo 8 del mod. UNICO 2016 PF è determinato dalla differenza tra:

–    il 30% dell’ammontare complessivo dell’addizionale prevista dal Comune in cui il contribuente risiede all’1.1.2016, risultante dall’applicazione, al reddito di rigo RV1 ossia di rigo RV17, campo 2, dell’aliquota prevista per il 2015;

–    quanto eventualmente trattenuto dal datore di lavoro / Ente pensionistico a titolo di acconto dell’addizionale comunale, evidenziato a rigo RC10, campo 5.

Prima di procedere a tale calcolo va verificato quanto deliberato dal Comune in materia di esenzione. Infatti, qualora sia prevista una soglia di esenzione per un importo superiore all’imponibile, l’addizionale non è dovuta; se l’esenzione riguarda un importo inferiore, l’acconto va calcolato applicando l’aliquota all’intero imponibile.

In presenza di redditi assoggettati a cedolare secca gli stessi devono essere considerati al fine di stabilire il superamento o meno della soglia di reddito, eventualmente fissata dal Comune, per l’esenzione dall’applicazione delle addizionali IRPEF, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E;

Anche per l’acconto dell’addizionale comunale 2016 è possibile versare un importo inferiore rispetto a quello risultante dall’operazione sopra descritta (utilizzo del metodo previsionale). In tal caso, a rigo RV17, campo 8 “Acconto da versare”, va comunque esposto l’importo risultante dall’applicazione del metodo storico sopra illustrato.

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, DL n. 669/96, i soggetti che percepiscono redditi non soggetti a ritenuta alla fonte sottoposti a tassazione separata sono tenuti a versare, a titolo di acconto, il 20% di quanto indicato in dichiarazione (rigo RM14, colonna 2, mod. UNICO 2016 PF).

Detto obbligo di versamento dell’acconto non riguarda altresì:

–    i redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva, soggetti in dichiarazione all’imposta a titolo definitivo;

–    i redditi per i quali il contribuente, barrando l’apposita casella presente nel quadro RM del mod. UNICO, ha optato per la tassazione ordinaria in luogo della tassazione separata.

ACCONTO IRES

L’acconto IRES 2016 dovuto dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell’importo “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” esposto a rigo RN17 del mod. UNICO 2016 SC e a rigo RN28 del mod. UNICO 2016 ENC.

Per la determinazione dell’acconto (ciò va considerato anche ai fini IRPEF) l’imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomputate nel 2015, per effetto del D.Lgs. n. 239/96.

Le società di comodo tenute dal 2015 all’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES devono versare altresì l’acconto 2016 di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l’IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.

Per le srl che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR, l’acconto IRES va determinato con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell’opzione ovvero delle annualità successive come di seguito schematizzato.

La srl trasparente è in ogni caso tenuta al versamento dell’acconto IRAP.

ACCONTO IRAP

L’acconto IRAP 2016 è determinato e versato applicando le medesime regole previste per l’acconto IRPEF / IRES. Lo stesso quindi è stabilito nella misura del 100% e non è dovuto se l’importo evidenziato a rigo IR21 “Totale imposta” del mod. IRAP 2016 è non superiore a € 51,65 per le persone fisiche, ovvero non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).

Considerato che l’art. 1, comma 70, Finanziaria 2016 ha abrogato la lett. d) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 446/97 ed ha contestualmente introdotto la lett. c-bis) al comma 2 dello stesso art. 3, a decorrere dal 2016 sono esclusi da IRAP i seguenti soggetti:

–   esercenti un’attività agricola ex art. 32, TUIR (a prescindere che detti soggetti dichiarino o meno il reddito agrario);

–   cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale (art. 8, D.Lgs. n. 227/2001);

–   cooperative e relativi consorzi di cui all’art. 10, DPR n. 601/73 (cooperative agricole o quelle che effettuano la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci quali, ad esempio, caseifici, cantine vinicole, oleifici, ecc.) o che allevano animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci (c.d. “stalle sociali”);

–   cooperative della piccola pesca o che esercitano professionalmente la pesca marittima con l’uso esclusivo di navi di categoria 3 e 4 ex art. 8, DPR n. 1639/68 o la pesca in acque interne.

Detti soggetti, quindi, non sono tenuti al versamento dell’acconto IRAP 2016.

Nelle Regioni che non hanno ancora raggiunto la copertura del disavanzo del settore sanitario, continuano a trovare applicazione le maggiorazioni dell’aliquota ordinaria e di quella dell’1,9% prevista per il settore agricolo ovvero delle aliquote ridotte/maggiorate dalle disposizioni regionali.

ACCONTO CEDOLARE SECCA 2016

L’acconto 2016 della cedolare secca (21% – 10%) è dovuto in misura pari al 95% dell’imposta dovuta per il 2015 e va versato in due rate (entro il 16.6 e il 30.11) se l’importo complessivamente dovuto supera € 271,07, mentre va versato in un’unica rata scadente il 30.11.2016 se l’importo dell’acconto dovuto non supera € 271,07; l’acconto non deve essere versato se l’importo non supera €51,65.

Analogamente a quanto previsto ai fini IRPEF, anche l’acconto 2016 della cedolare secca va

indicato nel mod. UNICO 2016 PF, a rigo RB12.

ACCONTO IVIE/IVAFE 2015

Entro i predetti termini, i soggetti interessati devono versare l’acconto IVIE / IVAFE, determinate nel quadro RW, con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

In sede di versamento del saldo 2015 / acconto 2016 il contribuente può utilizzare la compensazione con le consuete modalità.

Verticale Si utilizzano imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, saldo IRPEF 2015 a credito con la prima rata dell’acconto IRPEF 2016), senza la necessità di utilizzare il mod. F24
Orizzontale Si utilizzano imposte / contributi di natura diversa e/o di diversi Enti impositori (ad esempio, saldo IRPEF 2015 a credito con saldo IRAP 2015 a debito). La compensazione orizzontale è estesa a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, Regioni, INPS, INAIL ed ENPALS.

Con riferimento alla compensazione orizzontale, si rammenta che:

–    è fissato a € 5.000 l’ammontare annuo del credito IVA compensabile superato il quale:

–   va preventivamente presentato il mod. IVA;

–   è necessario l’utilizzo degli strumenti telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; fermo restando che per la compensazione di importi superiori a € 15.000 è richiesta l’apposizione del visto di conformità al mod. IVA;

–    l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte, per importi superiori a € 15.000 annui richiede l’apposizione del visto di conformità alla relativa dichiarazione;

–    è vietato l’utilizzo dei crediti in compensazione nel mod. F24, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a € 1.500.

A decorrere dall’1.1.2016 la sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti  è confermata nella misura dal 100% al 200% dei crediti stessi, mentre quella per l’utilizzo  di crediti esistenti ma non spettanti è pari al 30% del credito utilizzato.

Le modalità di presentazione del mod. F24 sono collegate alla qualifica del contribuente (titolare di partita IVA / privato) nonché alla presenza o meno di compensazione, come di seguito sintetizzato.

Tipologia versamento Soggetto Modalità utilizzabile
mod. F24 “a zero” Qualsiasi

(titolare partita IVA/ privato)

Entratel/Fisconline (F24 web/F24 online/F24

cumulativo/F24 addebito unico)

mod. F24 “a debito” con compensazione Qualsiasi

(titolare partita IVA/privato)

Entratel/Fisconline remote/home banking
mod. F24 “a debito” senza compensazione Titolare partita IVA
mod. F24 “a debito”

senza compensazione > € 1.000

Privato
mod. F24 “a debito”

senza compensazione ≤ € 1.000

Privato Entratel/Fisconline remote/home banking cartacea

IMPORTO MASSIMO COMPENSABILE

L’importo massimo annuo compensabile è fissato a € 700.000 (non vanno considerati i crediti utilizzabili in compensazione verticale). Tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA trimestrali (Comunicato Agenzia Entrate 20.7.2004). L’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo.

A favore delle imprese subappaltatrici con volume d’affari IVA dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare il  reverse charge, il predetto limite è elevato a € 1.000.000.

COMPILAZIONE DEL MOD. F24

Ai fini della compensazione, nel mod. F24 vanno compilate, in particolare, le seguenti colonne:

importi a credito compensati Ammontare del credito utilizzato in compensazione
anno di riferimento Periodo d’imposta o contributivo cui si riferisce il credito
codice tributo Codice del versamento a saldo dell’imposta per la quale è scaturito il credito/codice tributo specifico del credito utilizzato

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il mancato o insufficiente versamento degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento operoso, tenendo presenti le modifiche apportate dalla Finanziaria 2015 e dal D.Lgs. n. 158/2015

Sanzione ridotta Termine di versamento della regolarizzazione
da 0,1%

a 1,4%

1/10 dell’1% per giorno Entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%
1,5% 1/10 del 15% Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1,67% 1/9 del 15% Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
3,75% 1/8 del 30% Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione
4,29% 1/7 del 30% Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo alla violazione
5% 1/6 del 30% Entro il termine di accertamento

Si rammenta infine, che in sede di regolarizzazione, oltre al versamento dell’imposta dovuta e della sanzione ridotta, vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura dello 0,5% nel 2015 e dello 0,2% dall’1.1.2016.

FD 23 – 6.6.2016

Rif.
P. Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: marraghini@assindar.it
M. Bambagini – Tel. 0564 468806 – e-mail: m.bambagini@confindustriagrosseto.it