TRIBUTI LOCALI – VERSAMENTO ACCONTO IMU 2016

( Fisco e Diritto d’Impresa )

TRIBUTI LOCALI – VERSAMENTO ACCONTO IMU 2016

Entro il prossimo 16 giugno 2016 va effettuato il versamento dell’acconto IMU 2016.

Le modalità di determinazione dell’IMU dovuta nonché i relativi termini di versamento sono disciplinati dall’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 23/2011, ai sensi del quale l’IMU va versata: “per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero”. il comma 3 del citato art. 9, dispone che l’IMU va versata in 2 rate di pari importo (50%),  la prima rata, a titolo di acconto, entro il 16 giugno e  la seconda rata, a titolo di saldo, entro il 16 dicembre, applicando quanto deliberato ed in vigore per l’anno cui si riferisce il tributo. Il pagamento può essere effettuato anche  in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Sono confermate anche le specifiche modalità di versamento previste per gli enti non commerciali.

Infatti gli stessi, ai sensi dell’art. 1, comma 721, Finanziaria 2014, versano l’IMU in 3 rate, delle quali le prime 2 entro il 16.6 e 16.12 dell’anno d’imposizione (2016), ciascuna pari al 50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente (2015) e  la terza a conguaglio, entro il 16.6 dell’anno successivo (2017), applicando quanto previsto per l’anno d’imposizione (2016).

Di seguito si riepilogano i principali aspetti “particolari” degli immobili assoggettati/ esenti IMU, nonché le modalità di determinazione e versamento dell’imposta.

Come noto, il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di un immobile ubicato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale (ad esempio, uso, usufrutto e abitazione). In presenza di diritti personali di godimento, il soggetto passivo IMU è individuato nel proprietario/titolare di diritti reali sull’immobile. Conseguentemente, sono tenuti a versare l’imposta anche i non residenti che possiedono un immobile in Italia nonché i proprietari di immobili concessi in locazione/comodato, mentre l’IMU non è dovuta dai residenti in Italia per gli immobili posseduti all’estero.

Fanno eccezione gli immobili in leasing per i quali l’art. 9, D.Lgs. n. 23/2011 dispone espressamente che il soggetto passivo IMU è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, a nulla rilevando la data di consegna dell’immobile.

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Per definire il trattamento ai fini IMU dell’abitazione principale e relative pertinenze è necessario distinguere tra  abitazione principale non di lusso che è  esente IMU e  abitazione principale di lusso che è  imponibile IMU.  Al riguardo  si rammenta che  l’abitazione principale è non di lusso e quindi esente IMU se di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 (le pertinenze fruiscono dell’esenzione nel limite di 1 unità per ciascuna categoria catastale, anche se accatastate unitamente all’abitazione), mentre  l’abitazione principale è di lusso e quindi assoggettata ad IMU se di categoria catastale A/1, A/8 o A/9.  Per queste abitazioni  continua a trovare applicazione la detrazione di € 200, eventualmente aumentata dal Comune fino all’azzeramento dell’imposta dovuta e le relative pertinenze, nella misura massima di 1 unità per ciascuna categoria “anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”, godono delle agevolazioni previste per l’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione).

IMMOBILI ASSIMILATI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Per gli immobili assimilati all’abitazione principale è possibile fruire  dell’esenzione IMU, se non di lusso, ovvero  dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista per l’abitazione principale, se di lusso.

Ai sensi dell’art. 13, DL n. 201/2011, l’assimilazione all’abitazione principale può essere riconosciuta ex lege ovvero dal Comune. In particolare  l’assimilazione ex lege è prevista  per  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,  per  i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, per  la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio. E’ assimilato anche l’immobile, non locato, posseduto dal personale delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, nonché le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà/usufrutto da “cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti [all’AIRE], già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, …a condizione che [l’unità abitativa] non risulti locata o data in comodato d’uso” . L’assimilazione con delibera comunale è ammessa per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà/usufrutto da anziani/disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata.

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA

Come noto, ai sensi dell’art. 1, comma 10, Finanziaria 2016 l’agevolazione IMU per gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori e figli) consiste nella riduzione del 50% della base imponibile IMU. Conseguentemente, a decorrere dal 2016 è eliminata la possibilità, da parte del Comune, di assimilare all’abitazione principale gli immobili concessi in comodato al figlio/genitore. Si rammenta che a tal fine è necessario che  l’immobile costituisca l’abitazione principale del comodatario (sua dimora abituale e  immobile nel quale risulta la residenza anagrafica), che  il comodante non possieda in Italia altri immobili ad uso abitativo, ad eccezione dell’abitazione principale e che il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. In altre parole, l’abitazione principale del comodante (sia essa di proprietà o meno) e l’immobile concesso in comodato devono essere ubicati nello stesso Comune. E’ inoltre necessario che  sia l’immobile concesso in comodato che l’abitazione principale del comodante, siano non di lusso ossia non accatastati A/1, A/8 o A/9, che  il contratto di comodato sia registrato e che sia presentata la dichiarazione IMU attestante il possesso di detti requisiti.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

L’art. 1, comma 53, Finanziaria 2016 ha introdotto all’art. 13, DL n. 201/2011 il nuovo comma 6- bis, ai sensi del quale per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98, l’ammontare dell’IMU dovuta, così come risultante dall’applicazione dell’aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 25% (va versato il 75%).

TERRENI AGRICOLI

Ai sensi dell’art. 1, comma 13, Finanziaria 2016, sono esenti IMU i terreni  agricoli  ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9, posseduti e condotti da coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e che sono  ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001 e  ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Conseguentemente sono abrogate le disposizioni relative alla determinazione della base imponibile di detti terreni (art. 13, commi 5 e 8-bis, DL n. 201/2011) nonché all’individuazione dei terreni agricoli imponibili/esenti IMU per il 2014 e 2015 (art. 1, commi da 1 a 9-bis, DL n. 4/2015).

In merito si evidenzia che il MEF nella recente Nota 23.5.2016, prot. n. 20535/2016 ha precisato che l’esenzione in esame è riconosciuta anche  al familiare coadiuvante del coltivatore diretto proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola “coltivatore diretto”, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare,  che, esercitando direttamente l’attività agricola, risulta iscritto come coltivatore diretto nel nucleo familiare del capo-azienda ai fini previdenziali ed è concessa anche nel caso in cui coltivatori diretti/IAP, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto/comodato il terreno di cui mantengono il possesso e che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Si rammenta infine che  come specificato dall’art. 1, DL n. 4/2015, l’esenzione in esame trova applicazione anche nel caso di terreni agricoli non coltivati ed è considerato terreno agricolo anche l’area fabbricabile posseduta e condotta da un coltivatore diretto/IAP iscritto alla previdenza agricola. Tale qualifica è attribuibile all’intero terreno anche in presenza di più comproprietari dei quali uno solo coltivatore diretto/IAP.

Oltre all’abitazione principale non di lusso e relative pertinenze, agli immobili ad essa assimilati ed ai terreni agricoli sopra commentati, sono esenti IMU i seguenti immobili.

  • Fabbricati rurali strumentali (sono invece assoggettati ad IMU i fabbricati rurali ad uso abitativo fermo restando che, al ricorrere delle relative condizioni, sono applicabili l’esenzione ovvero le agevolazioni previste per l’abitazione principale);
  • Immobili merce delle imprese costruttrici (l’esenzione IMU per i fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – d. “immobili merce”- spetta fino a che permane tale destinazione e gli stessi non sono locati. Per fruire dell’esenzione è necessario presentare la dichiarazione IMU entro il 30.6 dell’anno successivo “a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”, a pena di decadenza dall’esenzione);
  • Immobili di enti non commerciali (gli immobili sono esenti IMU solo se destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e delle attività  dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana, ex art. 16, comma 1, lett. a), Legge n. 222/85. Per gli immobili utilizzati sia per l’attività commerciale che per quella istituzionale, l’esenzione “va applicata solo alla frazione di unità destinata all’attività non commerciale. A tal fine la parte dell’immobile adibita all’attività commerciale va accatastata autonomamente). Per fruire dell’esenzione IMU l’ente è tenuto a presentare l’apposita dichiarazione, entro il 30.6 dell’anno successivo “a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”, fermo restando che se non sono intervenute variazioni, la dichiarazione già presentata (ad esempio, per l’esenzione IMU 2015) ha effetto anche per gli anni successivi;
  • Fabbricati colpiti da eventi sismici;
  • Immobili nelle Zone Franche Urbane (ZFU).

BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE

Nella generalità dei casi, la base imponibile IMU è rappresentata  per i fabbricati, dal valore risultante dall’applicazione, alla rendita catastale rivalutata, dei seguenti moltiplicatori:

Fabbricati categoria catastale da A/1 a A/11 esclusa A/10 Moltiplicatore IMU 160
                                                           C/2, C/6 e C/7 160
                                                           B, C/3, C/4 e C/5 140
                                                           A/10 e D/5 (*) 80
                                                          C/1 55
                                                          D (esclusa D/5) (*) 65

(*) Agli immobili di categoria D privi di rendita catastale, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applicano i coefficienti di cui al DM 29.2.2016 come di seguito riportato:

Anno Coefficiente Anno Coefficiente
2016 1,01 1998 1,54
2015 1,01 1997 1,58
2014 1,01 1996 1,63
2013 1,02 1995 1,68
2012  1,04 1994  1,73
2011 1,07 1993 1,77
2010  1,09 1992  1,79
2009  1,10 1991 1,82
2008  1,14 1990  1,91
2007  1,18 1989 1,99
2006 1,22 1988 2,08
2005 1,25 1987 2,25
2004  1,32 1986 2,43
2003 1,37 1985 2,60
2002 1,42 1984  2,77
2001 1,45 1983  2,95
2000 1,50 1982 e prec. 3,12
1999 1,52  

 

  • Per i terreni agricoli, la base imponibile è rappresentata dal valore risultante dall’applicazione, al reddito dominicale rivalutato, del moltiplicatore IMU pari a 135. Come sopra evidenziato il moltiplicatore pari a 75 è stato abrogato a seguito dell’esenzione IMU dei terreni agricoli dei coltivatori diretti/IAP;
  • Per le aree fabbricabili, la base imponibile è rappresentata dal valore venale/commerciale all’1.1 dell’anno d’imposizione (2016).

Rendita catastale in presenza dei c.d. “imbullonati”

Come noto, per gli immobili a destinazione speciale/produttiva la rendita catastale è determinata tramite stima diretta che valuta(va), oltre alle componenti edilizie, anche le componenti impiantistiche strutturalmente connesse, senza le quali la struttura perderebbe la specifica destinazione d’uso (c.d. “imbullonati”). La Finanziaria 2016 (commi da 21 a 24) ha previsto che, a decorrere dall’1.1.2016, dalla stima diretta volta alla quantificazione della rendita catastale vanno esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”). A tal fine i soggetti interessati devono presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA). Si rammenta che nella Circolare 1.2.2016, n. 2/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti per l’individuazione delle componenti rilevanti per la determinazione della nuova rendita. Solo per il 2016, se l’atto di aggiornamento è presentato entro il 15.6.2016, la nuova rendita catastale ha effetto dall’1.1.2016 ed è quindi utilizzabile per determinare l’IMU 2016.

Casi particolari di determinazione della base imponibile

  • Per gli immobili d’interesse storico – artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile ordinariamente determinata applicando i moltiplicatori sopra riportati, è ridotta al 50%. Tale riduzione è applicabile solo per il periodo dell’anno durante il quale sussiste detta condizione;
  • Per i fabbricati in corso di costruzione, ricostruzione/ristrutturazione l’imposta va determinata sul valore dell’area edificabile, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se precedente, fino alla data in cui il fabbricato inizia ad essere utilizzato, così come disposto dal comma 3 del citato art. 13. Nel caso in cui oggetto della ristrutturazione sia un immobile di interesse storico – artistico, si ritiene che, in applicazione di quanto appena esposto, la base imponibile vada determinata sul valore dell’area edificabile e poi ridotta al 50%.

ALIQUOTE

Le aliquote IMU “di base” previste dal citato DL n. 201/2011 sono le seguenti:

  • aliquota ordinaria, applicabile alla generalità dei casi, pari al 7,6‰;
  • aliquota ridotta, riservata alle abitazioni principali di lusso e relative pertinenze, pari al 4‰.

Si rammenta che, considerata la potestà regolamentare dei Comuni, sia in materia di aliquote che di riconoscimento di eventuali detrazioni e riduzioni al sussistere di specifiche situazioni, è indispensabile verificare quanto deliberato dal Comune e pubblicato sul sito Internet del MEF.

Come sopra accennato, si rammenta comunque che per il 2016 i Comuni (fatte alcune eccezioni) non potranno incrementare il carico impositivo rispetto a quello risultante applicando quanto deliberato ed in vigore per il 2015.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Entro il prossimo 16.6 è necessario provvedere al versamento della prima rata (acconto) IMU 2016. A tal fine è possibile utilizzare, alternativamente, il mod. F24 o l’apposito bollettino di c/c/p, indicando gli importi arrotondati all’unità di euro. L’importo minimo di versamento pari a € 12 va riferito, come precisato dal MEF nella Circolare 18.5.2012, n. 3/DF, all’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta. Va tuttavia evidenziato che il Comune ha la facoltà di deliberare diversamente. È quindi possibile che sia richiesto anche il versamento di somme inferiori a detto limite. In base alla tipologia di immobile va utilizzato lo specifico codici tributo, come di seguito riportato.

  Codice Tributo
Abitazione principale e relative pertinenze (di lusso) 3912
Terreni 3914
Aree fabbricabili 3916
Immobili categoria D

–    imposta destinata allo Stato (aliquota del 7,6‰)

–    incremento destinato al Comune (da maggior aliquota   deliberata)

 

3925

3930

Altri fabbricati 3918

Si rammenta inoltre  che  il versamento va effettuato a favore del Comune in cui è ubicato l’immobile al quale l’IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo “codice ente/codice comune”.

Si evidenzia inoltre che con lo stesso mod. F24, compilando più righi, è possibile versare l’imposta dovuta per più immobili, anche se ubicati in Comuni diversi e che quanto dovuto non può essere rateizzato (il campo “Rateazione/mese rif.” non va compilato).

I soggetti non titolari di partita IVA possono utilizzare anche il mod. F24 Semplificato le cui modalità di compilazione sono le medesime previste per il mod. F24 “ordinario”. L’unica differenza riguarda l’indicazione del destinatario del versamento nella colonna “Sezione”, nella quale va indicato il codice “EL” che individua l’Ente locale.

FD 25 – 10.6.2016

Rif.
P.
Marraghini – Tel. 0575 399428 – e-mail: marraghini@assindar.it
M. Bambagini – Tel. 0564 468806 – e-mail: m.bambagini@confindustriagrosseto.it