ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – CIRCOLARE INAIL N. 44/2016

( Lavoro e Previdenza )

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – CIRCOLARE INAIL N. 44/2016

Lo studente impegnato nei percorsi di alternanza scuola lavoro è tenuto a comunicare l’infortunio al dirigente scolastico.

Gli studenti della scuola secondaria impegnati in ambito scolastico nei percorsi di alternanza scuola-lavoro – precisa l’Istituto – ricevono la copertura assicurativa anche per i rischi connessi a tale esperienza, ricompresa nell’ambito delle esercitazioni di lavoro, annoverate tra le specifiche attività di cui all’art. 4, n. 5, del DPR n. 1124/1965.

Tutti gli infortuni verificatisi in “ambiente di lavoro”, inteso non soltanto quale stabilimento aziendale, ma anche come cantiere all’aperto o luogo pubblico presso cui si svolge il progetto, sono quindi indennizzabili.

Sono ammessi a tutela, inoltre, gli infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro, poiché tale percorso rappresenta un prolungamento dell’esercitazione attuata nell’ambito dell’esperienza di alternanza.

Non è, invece, tutelabile l’infortunio in itinere verificatosi nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di lavoro e viceversa, così come resta escluso dalla tutela l’infortunio in itinere occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola in cui lo studente è iscritto.

Agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola lavoro sono erogate le prestazioni previste dalla legge, ma l’indennità per inabilità temporanea assoluta è riconosciuta solo nel caso di studenti lavoratori.

Viene, infine, evidenziato che lo studente in alternanza è tenuto a comunicare l’infortunio o la malattia professionale al dirigente scolastico, sul quale ricade l’obbligo di effettuare le relative denunce, salvo che sia diversamente stabilito in ambito convenzionale. Qualora l’assicurato comunichi l’evento occorsogli esclusivamente al soggetto ospitante, quest’ultimo dovrà darne immediata notifica al dirigente scolastico, così da consentirgli di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.

In allegato si riporta la circolare Inail n. 44/2016.

LP 90 – 2.12.2016

Rif.
M.
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Allegato