AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020 – ISTRUZIONI OPERATIVE

( Lavoro e Previdenza )

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2019/2020 – ISTRUZIONI OPERATIVE

Fissato al 17 febbraio il termine per il versamento del premio di autoliquidazione

Informiamo che l’Inail, con istruzioni operative del 13 gennaio u.s. e con la Guida alla autoliquidazione, che si allegano, fornisce indicazioni relative all’autoliquidazione 2019/2020 con particolare riferimento alle riduzioni contributive e riepiloga le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Fermo restando il termine del 17 febbraio 2020 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019 è il 2 marzo 2020. 

I datori di lavoro titolari di Pat (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente online. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2019/2020 da indicare nel modello F24 è 902020. 

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2020 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2020) devono inviare all’Inail entro il 17 febbraio 2020 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2020. Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2020 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2019, fatti salvi i controlli che l’Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto. 

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 17 febbraio 2020, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno 2019 pari allo 0,93%. 

I coefficienti da utilizzare per il calcolo degli interessi da applicare alla seconda, terza e quarta rata del premio di autoliquidazione 2019/2020, sono i seguenti: 

Rate 

Data scadenza 

Data utile per il pagamento 

Coefficiente

1a

16 febbraio 2020

17 febbraio 2020

0

2a

16 maggio 2020

18 maggio 2020

0,00226767

3a

16 agosto 2020

20 agosto 2020

0,00461178

4a

16 novembre 2020

16 novembre 2020

0,00695589

Per il triennio 2018-2020 non si applica l’addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto. Pertanto, l’addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2019 né sul premio di rata 2020.


Allegato


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Rif.

Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it

Rita Collina – Tel. 0564468808 – e-mail: r.collina@confindustriatoscanasud.it

Roberto Gemini – Tel. 0577257215 – e-mail: r.gemini@confindustriatoscanasud.it