CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA – NUOVI CRITERI PER L’ESAME DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE – MESSAGGIO INPS

( Lavoro e Previdenza )

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA – NUOVI CRITERI PER L’ESAME DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE – MESSAGGIO INPS

Le domande di cassa integrazione presentate dal 29 giugno 2016 dovranno essere corredate dalla apposita relazione tecnica obbligatoria nelle forme previste dal decreto ministeriale n. 95442 del 15/04/2016.

Il decreto ministeriale n. 95442/16 ha individuato nuovi criteri per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO), in attuazione del disposto dell’art. 16, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

I criteri di concessione fissati dal D.M. n. 95442/2016 derivano dalle categorie generali già delineate dall’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015, cioè da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato. Le aziende, quindi, possono ricorrere alle integrazioni salariali ordinarie per i motivi definiti nelle causali del decreto ministeriale, corredate dai requisiti probatori ritenuti indispensabili per ciascuna di esse.

Il D.M. n. 95442/2016 introduce un importante elemento obbligatorio necessario all’istruttoria della domanda: l’azienda deve allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato.

La relazione tecnica dettagliata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato e inviata telematicamente. Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale con ogni conseguenza di legge per dichiarazioni mendaci.

Anche la richiesta di proroga della domanda originaria deve essere accompagnata dalla relazione tecnica obbligatoria, poiché sono considerate, comunque, domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.

Inoltre, come supporto probatorio eventuale, l’azienda può allegare, oltre alla relazione tecnica obbligatoria, ulteriore documentazione relativa, per esempio, alla solidità finanziaria dell’impresa o alla situazione temporanea di crisi del settore, oppure alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a gare di appalto, all’analisi delle ciclicità delle crisi e la C.i.g.o. già concessa. Per alcune casuali, sono obbligatoriamente richiesti alcuni attestati o documenti tecnici, come i bollettini meteo.

Il provvedimento di concessione o di reiezione totale o parziale della C.i.g.o. deve contenere una congrua motivazione, che menzioni gli elementi documentali e di fatto presi in considerazione e le ragioni del convincimento che hanno determinato l’Inps all’adozione del provvedimento, anche in relazione alla prevedibilità ex ante della ripresa dell’attività.

Nel procedimento di concessione, viene, altresì, prevista, in caso di non sufficienza degli elementi probatori esibiti dall’azienda, la facoltà in capo alla Sede Inps territoriale competente di avviare una specifica richiesta di integrazione di dati e/o notizie. Le comunicazioni con le aziende devono avvenire tramite PEC o cassetto bidirezionale. La mancata risposta a tali richieste entro 15 giorni costituisce un ulteriore indice di valutazione da evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento di reiezione.

Le domande di concessione di C.i.g.o. presentate dal 29 giugno 2016 dovranno essere istruite e decise in applicazione della nuova disciplina.

Per le domande presentate a decorrere da tale data non corredate dalla relazione tecnica, le aziende dovranno procedere all’integrazione documentale.

Per le domande presentate prima del 29 giugno 2016, le strutture Inps territorialmente competenti, in sede di istruttoria, continueranno ad osservare i criteri di esame ed a chiedere l’esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento concessorio, gestito dalle Commissioni provinciali.

Il messaggio Inps è allegato alla presente.

Facciamo riserva di tornare sull’argomento con successivi approfondimenti.

LP 66 – 8.7.2016

Rif.
M.
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