CIGO – CIGS TERMINE DI 6 MESI PER IL CONGUAGLIO O IL RIMBORSO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

( Lavoro e Previdenza )

CIGO – CIGS TERMINE DI 6 MESI PER IL CONGUAGLIO O IL RIMBORSO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Il 24 marzo 2016 scadono i termini per la richiesta di rimborso dei trattamenti di cassa integrazione autorizzati e conclusi prima del 24 settembre 2015.

L’art. 7, co. 3, del D.Lgs 148/2015 ha previsto, per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso (24 settembre 2015) o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, un termine di decadenza pari a 6 mesi entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione UNIEMENS) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.

Per i trattamenti già autorizzati, il cui periodo di integrazione salariale si è concluso prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso.Il termine di 6 mesi decorre:

– per i trattamenti autorizzati e conclusi prima del 24 settembre 2015: da tale data (scadenza: 24 marzo 2016);

– per i trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data: dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Per “provvedimento di concessione” si intende la delibera dell’INPS territorialmente competente per quanto riguarda le integrazioni salariali ordinarie e il decreto ministeriale per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie.

LP 34 – 3/2016

Rif.
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