CONGUAGLIO CONTRIBUTI INPS ANNO 2022

( Lavoro e Previdenza )

CONGUAGLIO CONTRIBUTI INPS ANNO 2022

Per i Fringe benefit stante l’elevazione della soglia di esenzione a Euro 3000 l’Inps ha emanato specifiche istruzioni valevoli per l’anno 2022

L’Inps con Messaggio n° 4616 del 22 dicembre 2022 ricostruisce il quadro normativo in materia di fringe benefit per l’anno 2022. Infatti il limite ordinario di non concorrenza alla formazione del reddito pari a Euro 258,23 è stato dapprima innalzato ad Euro 600,00 dal D.L 115/2022 (Decreto Aiuti Bis) per poi essere fissato in Euro 3000,00 dal D.L 176/2022 (Decreto aiuti quater) che ha altresì previsto che non concorrono alla formazione del reddito, entro tale limite, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’istituto evidenzia inoltre che la specifica fattispecie del c.d bonus carburante introdotta dal D.L 21/2022 la quale prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale per un ammontare massimo di 200 Euro per lavoratore, costituisce un’ulteriore agevolazione.

L’Inps fornisce pertanto le indicazioni per le operazioni di conguaglio a debito, in caso di superamento del limite di Euro 3.000 annui, e per le operazioni di recupero della contribuzione versata e non dovuta sui fringe benefit per effetto dell’innalzamento del limite di esenzione. In particolare ai fini del recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro potranno procedere:

-. secondo le modalità descritte nel paragrafo 3.1 del citato Messaggio, soluzione da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2022;

– secondo le modalità descritte nel paragrafo 3.2 del citato Messaggio, soluzione una tantum da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza gennaio 2023 e febbraio 2023;

– secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit. Tale modalità va utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili.

In merito alle specifiche istruzioni di dettaglio si rinvia ad un’attenta lettura del Messaggio Inps.

Infine L’Inps con Circolare n° 139 del 31 dicembre 2022 ha fornito le istruzioni generali per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno 2022 dei contributi previdenziali. Le stesse potranno essere effettuate, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2022 (scadenza di pagamento 16.1.2023), anche con quella di competenza del mese di gennaio 2023 (scadenza di pagamento 16.2.2023) attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di febbraio 2023 (scadenza di pagamento 16 marzo 2023), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2023.

Rif.

Alessandro Tarquini – Tel. 0575399431 – e-mail: a.tarquini@confindustriatoscanasud.it

Luca Migliorini – Tel. 0575399448 – e-mail: l.migliorini@confindustriatoscanasud.it

Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it

Rita Collina – Tel. 0564468808 – e-mail: r.collina@confindustriatoscanasud.it

Roberto Gemini – Tel. 0577257215 – e-mail: r.gemini@confindustriatoscanasud.it