ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI 

( Lavoro e Previdenza )

ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI 

L’esonero è operativo a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di ottobre 2022

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto che “in via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

L’Inps con Circolare n° 102 del 19.09.2022 ha fornito le necessarie istruzioni per l’applicazione dell’esonero.

 

Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri dipendenti di datori di lavoro privati che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità obbligatorio 

L’Inps precisa che sebbene la disposizione di legge faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa (congedo parentale) al termine del periodo di congedo obbligatorio, l’esonero può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice. Parimenti, l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del Testo Unico sulla maternità.

Considerato che, per espressa previsione legislativa, l’agevolazione costituisce una misura sperimentale valevole per l’anno 2022, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

 

L’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice ed ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro.

 

L’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione e non è neanche subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva.

 

L’agevolazione risulta cumulabile con l’esonero dello 0,80% (incrementato di 1,2 punti percentuali per i periodi di paga da luglio a dicembre 2022) sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice, previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

 

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno presentare all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” apposita istanza per l’attribuzione del codice “OU”.

 

L’Inps sottolinea che la valorizzazione dell’esonero con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022. 

 

Rif.

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