INAIL: LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER IL CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI

( Lavoro e Previdenza )

INAIL: LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER IL CALCOLO DEI PREMI ASSICURATIVI

Determinati i valori per l’anno 2024

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 12 del 23 maggio 2024, con la quale fornisce le necessarie istruzioni in merito ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2024.

I fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:

  • il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;
  • l’ammontare delle retribuzioni.

La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

  • retribuzione effettiva;
  • retribuzione convenzionale;
  • retribuzione di ragguaglio.

Si riportano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi Inail, per il 2024, di maggiore interesse per le imprese, rinviando per le altre ipotesi alla lettura della circolare e dei suoi allegati.

Minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

Per gli operai e gli impiegati, il limite minimo giornaliero cui la retribuzione contrattuale deve essere ragguagliata, se inferiore, relativamente al settore industria, è pari per l’anno 2024 a euro 56,87. Tale limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili (x 26) corrisponde ad un limite minimo mensile di euro 1.478,62.

Minimale per lavoratori con contratto part-time

I premi vanno versati su una retribuzione convenzionale oraria scelta tra quella più elevata tra la retribuzione oraria tabellare e quella oraria minimale. Tale retribuzione convenzionale oraria va moltiplicata per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.

La retribuzione oraria tabellare si ottiene dividendo l’importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno. La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, a esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale (contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.).

La retribuzione oraria minimale per l’anno 2024 è pari, per un orario normale pari a 40 ore settimanali, ad euro 8,53 (= 56,87 x 6: 40).

Lavoratori dell’area dirigenziale

Ai fini assicurativi Inail i lavoratori dell’area dirigenziale sono quelli aventi la qualifica di dirigente e quelli che – lavoratori con mansioni/funzioni direttive – pur in carenza di detta qualifica, sono inquadrati nell’area dirigenziale secondo quanto disciplinato dagli specifici contratti collettivi nazionali. Per tali lavoratori la retribuzione imponibile, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.lgs. n. 38/2000, è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita di cui all’art. 116 comma 3 del T.U. sull’assicurazione infortuni (dal 1° luglio 2023 pari a euro 35.696,70). La retribuzione convenzionale annua è frazionabile in 300 giorni lavorativi. Dal 1° luglio 2023, l’imponibile orario (euro 118,99: 8), giornaliero (euro 35.696,70: 300) e mensile (x 25) corrisponde rispettivamente ai seguenti importi: euro 14,87; euro 118,99; euro 2.974,73. Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part time, si deve calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

Lavoratori parasubordinati

Per tali lavoratori la base imponibile è costituita, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. n. 38/2000, dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti del minimale e del massimale di rendita di cui all’ art. 116 comma 3 del T.U. sull’assicurazione infortuni. A questi limiti si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale frazionabile in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi o frazioni di mesi di durata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Dal 1° luglio 2023, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile (euro 19.221,30: 12 e euro 35.696,70: 12) corrispondono rispettivamente ai seguenti importi: euro 1.601,78 e euro 2.974,73.

Rif.

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