NUOVO INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DISABILI DAL 1° GENNAIO 2016: ISTRUZIONI INPS

( Lavoro e Previdenza )

NUOVO INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DISABILI DAL 1° GENNAIO 2016: ISTRUZIONI INPS

L’incentivo spetta a condizione che l’assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

L’INPS, con l’allegata Circolare n° 99 del  2016, fornisce le istruzioni operative per la richiesta ed il godimento del nuovo incentivo per le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio 2016, di lavoratori con disabilità, incentivo che varia rispetto a quanto precedentemente previsto sia nell’entità che nelle modalità di richiesta.

Infatti dal 1° gennaio 2016 la gestione dell’incentivo in esame, precedentemente in capo alle Regioni, è affidata all’INPS ed è calcolato sull’imponibile previdenziale e non più sul costo salariale.

L’Inps precisa, innanzitutto, che l’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla legge n° 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore.

L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016.

Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, inoltre, l’incentivo è riconosciuto anche in caso di contratto a termine non inferiore a 12 mesi;

Di seguito riepiloghiamo le casistiche di accesso all’incentivo, l’ammontare e la durata dello stesso:

– lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria delle tabelle allegate al DPR n.915/1978 – incentivo è pari al 70% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 36 mesi;

– lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria delle tabelle allegate al DPR n. 915/1978 – incentivo pari al 35% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 36 mesi;

– lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% – incentivo pari al 70% della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 60 mesi. In caso di contratto a termine di durata non inferiore a 12 mesi l’incentivo spetta per la dura del rapporto stesso;

L’incentivo viene corrisposto in base alle risorse disponibili e secondo l’ordine di presentazione delle apposite domande. Per il 2016 è stato stanziato un fondo di € 20.915.742,00, entro il quale il bonus potrà essere riconosciuto.

Gli incentivi sono subordinati:

  1. a) alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

– l’adempimento degli obblighi contributivi;

– l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

– il rispetto degli altri obblighi di legge;

– il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

  1. b) alle condizioni generali in materia di fruizione degli incentivi previste dall’art 31 del D.Lgs 150/2015;
  2. c) alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione;
  3. d) alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dal Regolamento (CE) n° 651/2014.

In merito ai requisiti di accesso sopra elencati si fa espresso rinvio alla Circolare Inps per un puntuale approfondimento.

Per accedere al beneficio i datori di lavoro dovranno in via preliminare presentare apposita istanza online all’INPS utilizzando il modulo “151-2015” disponibile nell’applicativo “DiResCO”.

Nella domanda oltre ai dati anagrafici del lavoratore e a quelli del rapporto, dovrà essere indicato l’importo complessivo stimato dell’imponibile previdenziale.

Entro cinque giorni dall’invio dell’istanza, l’Istituto, mediante i propri sistemi informativi centrali verifica la disponibilità residua della risorsa e, in caso positivo, comunica esclusivamente in modalità telematica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata.

Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro, per accedere all’incentivo, deve, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

I termini previsti per la stipula del contratto e per la presentazione dell’istanza definitiva di conferma della prenotazione, con contestuale domanda di ammissione all’incentivo, sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente prenotati.

A seguito dell’accoglimento della domanda, al datore di lavoro sarà in automatico attribuito il codice di autorizzazione 2Y e potrà così procedere mensilmente a recuperare l’incentivo nel flusso Uniemens.

Il conguaglio afferente ai periodi correnti decorre dal periodo di competenza di giugno 2016. Il recupero del beneficio relativo ai mesi pregressi da gennaio 2016 a maggio 2016 per assunzioni incentivate già effettuate, potrà essere operato, mediante esposizione nelle denunce contributive, entro il 16 settembre 2016.

LP 71 – 30.8.2016

Rif.
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