INPS: IMPORTI MASSIMI MENSILI DEI TRATTAMENTI D’INTEGRAZIONE SALARIALE, MOBILITÀ, NASPI, DIS-COLL – ANNO 2016

( Lavoro e Previdenza )

INPS: IMPORTI MASSIMI MENSILI DEI TRATTAMENTI D’INTEGRAZIONE SALARIALE, MOBILITÀ, NASPI, DIS-COLL – ANNO 2016

Gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, della mobilità e delle indennità di disoccupazione naspi e dis-coll restano confermati nei valori del 2015.

Trattamenti di integrazione salariale

Valori aggiornati dei massimali previsti per l’anno 2016, al lordo ed al netto della trattenuta pari all’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti, del 5,84%, relativi ai trattamenti di integrazione salariale.

Per retribuzioni fino a euro 2.102,24
Valore lordo Valore netto
euro 971,71 euro 914,96

Per retribuzioni superiori a euro 2.102,24
Valore lordo Valore netto
euro 1.167,91 euro 1.099,70

Trattamenti di integrazione salariale – Settore edile

Per il settore edile e lapideo, nel caso di integrazioni salariali per intemperie stagionali, è previsto che i suddetti valori dei massimali mensili siano aumentati del 20%, per cui i tetti applicabili risultano i seguenti

Per retribuzioni fino a euro 2.102,24
Valore lordo Valore netto
euro 1.166,05 euro 1.097,95

Per retribuzioni superiori a euro 2.102,24
Valore lordo Valore netto
euro 1.401,49 euro 1.319,64

Indennità di mobilità

In relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2015, gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, sono i seguenti:

Per retribuzioni fino a euro 2.102,24
Valore lordo Valore netto
euro 971,71 euro 914,96

Per retribuzioni superiori a euro 2.102,24
Valore lordo Valore netto
euro 1.167,91 euro 1.099,70

Disoccupazione in edilizia.

Gli stessi importi previsti per l’indennità di mobilità si applicano anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, commi 2 e 3, Legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’art. 3, comma 3, Legge 19 luglio 1994, n. 451.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla Legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo è pari, anche per l’anno 2016, ad euro 635,34 che, depurato della percentuale del 5,84%, risulta pari a euro 598,24 mensili.

Indennità di disoccupazione NASPI

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari, per il 2016, ad euro 1.195. L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione del 5,84% a carico del dipendente, è pari, per l’anno 2016, ad euro 1.300

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, per il 2016, ad euro 1.195. L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300.

Indennità di disoccupazione agricola

Per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, con riferimento all’attività svolta nel 2015, trovano applicazione gli importi indicati nella Circolare n. 19 del 30 gennaio 2015 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, pari ad euro 971,71 ed euro 1.167,97.

Attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2016, ad euro 580,14.

LP 38 – 16.3.2016

Rif.
A.
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R.
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R.
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