LAVORO ACCESSORIO: CHIARIMENTI SUL NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

( Lavoro e Previdenza )

LAVORO ACCESSORIO: CHIARIMENTI SUL NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Se il prestatore di lavoro svolge l’attività per l’intera settimana gli imprenditori non agricoli potranno effettuare una sola comunicazione.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Circolare n° 1 del 17 ottobre 2016 ha fornito i primi chiarimenti in merito al nuovo obbligo di comunicazione previsto dal D.Lgs n° 185/2016 entrato in vigore l’8 ottobre u.s.

Occorre evidenziare come rimanga invariato l’obbligo da parte del committente di comunicare preventivamente l’inizio dell’attività all’INPS.

Per quanto riguarda il nuovo obbligo di comunicazione il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail al competente Ispettorato del Lavoro, tramite l’indirizzo di posta elettronica creato appositamente voucher.XXX@ispettorato.gov.it ovvero al posto di XXX dovrà essere inserita la sede dell’Ispettorato competente, esempio voucher.Arezzo@ispettorato.gov.it. Gli indirizzi e-mail per Ispettorato del Lavoro territorialmente competente sono consultabili nella citata circolare che trasmettiamo in allegato.

Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati.

Da parte degli imprenditori non agricoli e dei professionisti la comunicazione andrà effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

2) il luogo della prestazione;

3) il giorno di inizio della prestazione;

4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Da parte degli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

2) il luogo della prestazione;

3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Si sottolinea inoltre che dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

In caso di violazioni dell’obbligo comunicativo verrà applicata la sanzione da 400 a 2.400 Euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. E’ quindi doveroso conservare una copia della e-mail inviata in modo da poterla esibire in caso di controlli da parte degli organi ispettivi.

Il Ministro del Lavoro con l’allegata Nota n ° 20137 del 2 novembre 2016 ha fornito alcune risposte a quesiti (Faq) inerenti il nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni lavoro accessorio.

In particolare è stato chiarito che nell’ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana gli imprenditori non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata, non essendo quindi richiesta una comunicazione per singola giornata.

Nel caso in cui il prestatore svolga l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 è sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.

Infine le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.

LP 84 – 9.11.2016

Rif.
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