LEGGE DI BILANCIO 2020 – NORME DI INTERESSE IN MATERIA DI LAVORO

( Lavoro e Previdenza )

LEGGE DI BILANCIO 2020 – NORME DI INTERESSE IN MATERIA DI LAVORO

Stanziati 3 miliardi di Euro per il 2020 finalizzati a ridurre il carico fiscale sui lavoratori dipendenti; gli interventi verranno attuati con appositi provvedimenti normativi

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n° 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 la Legge n°160 del 27 dicembre 2019 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022”.

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2020 sono in vigore dal 1° gennaio 2020 fatte salve diverse decorrenze specifiche.

Si riportano di seguito le principali misure introdotte in materia di lavoro.

Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti (comma 7)

E’ stabilita la costituzione di un “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti” con una dotazione di 3 miliardi di Euro per l’anno 2020 e di 5 miliardi di Euro annui a decorrere dal 2021. Gli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale saranno attuati con appositi provvedimenti normativi.

Sgravio contributivo per l’apprendistato di primo livello (comma 8)

Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Revisione Tariffe Inail (comma 9) 

E’ esteso all’anno 2022 l’applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi. L’anno 2022 non rientrava, infatti, né nella previsione sperimentale, triennio 2019- 2021, né in quella a regime dal 2023.

Resta fermo che le riduzioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, considerate le risultanze economico finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto.

Agevolazione assunzione giovani con età compresa tra i 30 e 35 anni (comma 10)

L’esonero contributivo triennale del 50% dei contributi Inps nel limite di 3.000 Euro annui già previsto dalla Legge di Bilancio 2018 per i soggetti che non siano stati mai occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età è stato esteso, alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2019 e 2020, anche ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto a tempo determinato.

Si ricorda che la Legge 9 agosto 2018, n. 96 di conversione del Decreto Legge “Dignità” aveva previsto l’incentivazione delle assunzione di giovani di età compresa tra i 30 anni e i 35 anni non compiuti (da intendersi come 34 anni e 364 giorni) per gli anni 2019 e 2020 rinviando l’effettiva fruizione dell’esonero all’emanazione di un Decreto del Ministero del Lavoro; provvedimento che non è stato mai peraltro mai emanato. Dette disposizioni sono state pertanto abrogate dalla Legge Finanziaria.

Per il recupero della maggior contribuzione versata a seguito dell’assunzione, effettuata nel corso del 2019, di giovani di età compresa tra 30 anni e 35 anni non compiuti che abbiano il requisito per accedere all’incentivo si dovrà attendere le istruzioni dell’Inps.

Agevolazione assunzione giovani eccellenze (comma 11)

E’ stata modificata la disciplina relativa all’esonero del 100% dei contributi nel limite massimo di Euro 8.000 previsto per la durata di 12 mesi, per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti (art. 1, commi 706-717, della Legge Finanziaria per il 2019). In particolare sono state modificate le procedure, le modalità e i controlli previsti per ottenere l’esonero. Si attendono le necessarie istruzioni da parte dell’Inps.

Liquidazione anticipata NASpi (comma 12)

Il D.Lgs n. 22/2015, relativo al riordino degli ammortizzatori sociali ha previsto che i lavoratori beneficiari della NASpI possano richiedere all’INPS la liquidazione anticipata in un’unica soluzione:

-per all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;

– per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

La Legge di Bilancio 2020 prevede che se il lavoratore decide di sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa l’anticipazione della NASpI non costituisce imponibile ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.

E’ demandato all’Agenzia delle Entrate stabilire mediante apposito provvedimento i criteri e le modalità di attuazione della disposizione in esame, nonché gli obblighi comunicativi che consentano da un lato la non applicazione delle imposte e, dall’altro, la verifica dell’effettiva destinazione dell’intero importo anticipato a titolo di NASpI al capitale sociale della cooperativa interessata.

Contributo addizionale sui contratti a termine (comma 13) 

La non applicabilità del contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile previsto per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, è stata estesa a partire dal 1 gennaio 2020:

-ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;

-ai lavoratori con rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché con rapporti instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

Credito d’imposta formazione 4.0 (commi 210-217) 

E’ prorogato al 2020 il beneficio del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Inoltre sono stati rimodulati i limiti massimi annuali del credito medesimo. In particolare, il credito d’imposta è riconosciuto:

– nei confronti delle piccole imprese, in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 Euro;

– nei confronti delle medie imprese, in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 Euro;

– nei confronti delle grandi imprese il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 Euro.

La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come riconosciuti dal D.M. 17 ottobre 2017.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sostengono i costi per la formazione.

E’ stato eliminato l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Congedo obbligatorio del padre lavoratore (comma 342)

E’ stato elevato a 7 giorni il congedo obbligatorio per il padre lavoratore in caso di nascita del figlio, di adozione o di affidamento dal 1 gennaio 2020.

Anche per l’anno 2020, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante alla madre.

Pensione anticipata opzione donna (comma 476)

È stata estesa alle lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, la possibilità di accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180.

Ammortizzatori sociali (commi 491-493)

E’ consentito l’impiego nel 2020,per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa delle risorse finanziarie residue stanziate per i medesimi fini negli anni dal 2016 al 2019 e di ulteriori 45 milioni di Euro.

E’ introdotta la possibilità, per il 2020 e nel limite massimo delle risorse stanziate, di prorogare ulteriormente per un massimo di 6 mesi l’intervento di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale. La proroga può essere autorizzata previo ulteriore accordo stipulato in sede governativa, qualora vi siano state particolari complessità, anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico, per il completamento e per la salvaguardia occupazionale relativi al processo di cessione aziendale avviato.

Fringe benefit auto aziendali in uso promiscuo (commi 632-633) 

La nuova disposizione modifica, per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, la percentuale di concorrenza al reddito di lavoro dipendente imponibile da applicarsi sull’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle Tabelle ACI al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

In particolare, si prevede che:

-per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km), per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25 per cento (in luogo del 30 per cento);

– per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 30 per cento (in linea con l’attuale misura);

– per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 40 per cento per l’anno 2020 e il 50 per cento a decorrere dall’anno 2021;

– per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 50 per cento per l’anno 2020 e il 60 per cento a decorrere dall’anno 2021.

La disciplina vigente al 31 dicembre 2019, la quale prevede l’applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli pari al 30% continua ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Buoni pasto aziendali (comma 677)

La Legge Finanziaria prevede la modifica della lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR, stabilendo che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di Euro 4 se rese in forma cartacea (in precedenza Euro 5,29) aumentato a Euro 8 (in precedenza Euro 7) se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).

È confermata la non imponibilità per:

  •  le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro / in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
  •  le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di Euro 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili; di altre strutture lavorative a carattere temporaneo ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

 

 

Rif.

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