NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI E DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE

( Lavoro e Previdenza )

NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI E DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE

Dal 12 Marzo 2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avranno efficacia solo se comunicate con modalità esclusivamente telematiche.

L’art. 26 del D.Lgs n. 151/2015 ha ridefinito le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e risoluzione consensuale stabilendo che le stesse dovranno essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, su apposita modulistica resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e, successivamente, inviate alla DTL competente e al datore di lavoro.
In base al decreto ministeriale emanato in applicazione della suddetta norma, l’invio telematico potrà essere effettuato in autonomia dal lavoratore oppure avvalendosi dell’assistenza dei c.d. “soggetti abilitati”: patronati, organizzazioni sindacali, Enti bilaterali e Commissioni di certificazione.
Entro 7 giorni dalla trasmissione telematica, il lavoratore potrà, sempre telematicamente, annullare la comunicazione effettuata.

Il nuovo modulo per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale, disponibile nel sito www.lavoro.gov.it., consente in particolare:

– la verifica dell’identità del soggetto che effettua la comunicazione (al fine di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco);

– l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione (marca temporale);

– la revoca della comunicazione entro 7 giorni dalla data di trasmissione;

– l’intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.

Si ricorda che sono escluse dalla suddetta comunicazione telematica le dimissioni/risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri in gravidanza e nel caso di figlio minore di tre anni o nei primi tre anni dell’adozione, quelle derivanti da rapporto di lavoro domestico e le conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro nelle sedi previste dall’art. 2113, comma 4 c.c. (ossia in sede protetta) o presso le Commissioni di certificazione.

L’invio del modulo per la comunicazione (o la revoca) delle dimissioni e della risoluzione consensuale è consentito:

– al lavoratore (non assistito da un soggetto abilitato) previa registrazione sul portale Cliclavoro e previo possesso del PIN INPS dispositivo (qualora il lavoratore non sia già in possesso del PIN INPS dovrà richiederlo all’Istituto previdenziale). La procedura in esame prevede un doppio livello di autenticazione (creazione di un’utenza per l’accesso al portale Cliclavoro e possesso del PIN INPS dispositivo) al fine di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento del soggetto che effettua l’adempimento. Preme evidenziare come lo svolgimento delle suddette operazioni (richiesta e rilascio del PIN INPS e registrazione sul sito Cliclavoro) potrebbe richiedere al lavoratore (non assistito da un soggetto abilitato) alcuni giorni di tempo. Il PIN INPS iniziale, infatti, è composto da 16 caratteri, di cui i primi 8 sono inviati via SMS/email/PEC, mentre i secondi 8 con posta ordinaria all’indirizzo di residenza del richiedente.

– al soggetto abilitato, tramite la propria utenza Cliclavoro. In tal caso, il soggetto abilitato si assume la responsabilità dell’accertamento dell’identità del lavoratore interessato attraverso la firma digitale del file PDF prodotto dal sistema informatico. Si evidenzia che il possesso, da parte del lavoratore, dell’utenza Cliclavoro e del PIN INPS dispositivo non è necessario nel caso in cui l’invio telematico della comunicazione venga eseguito tramite un soggetto abilitato.

La nuova procedura sarà pienamente operativa dal 12 marzo 2016.

Il sistema informatico del Ministero invierà automaticamente il modulo alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro, mentre la DTL competente riceverà una notifica nel proprio cruscotto.

Si ricorda, infine, che il datore di lavoro che alteri il suddetto modulo è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.

Si trasmette in allegato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 dicembre 2015 ed il modello di recesso dal rapporto di lavoro che dovrà essere trasmesso utilizzando la procedura sopradescritta.

Si informa che Confindustria ha segnalato al Ministero del Lavoro le evidenti criticità della procedura sopra descritta richiedendone la semplificazione. Non mancheremo di tenervi informati sugli eventuali sviluppi in merito.

LP 32 – 3/2016

Rif.
R.
Collina – Tel. 0564 468808 – e-mail: r.collina@confindustriagrosseto.it
L. Migliorini – Tel. 0575 399448 – e mail: migliorini@asindar.it
R.
Gemini – Tel. 0577 257215 – e-mail: r.gemini@confindustria.siena.it