OBBLIGO DI DENUNCIARE GLI INFORTUNI SUL LAVORO CON UN SOLO GIORNO DI PROGNOSI

( Lavoro e Previdenza )

OBBLIGO DI DENUNCIARE GLI INFORTUNI SUL LAVORO CON UN SOLO GIORNO DI PROGNOSI

Dal 12 aprile 2017 scatta il nuovo obbligo di denuncia ai soli fini statistici degli infortuni con assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento).

Dal 12/04/2017 entrerà in vigore l’obbligo di comunicare – ai fini statistici e informativi – i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

La comunicazione dovrà essere effettuata per via telematica all’Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Si tratta degli infortuni con durata di almeno un giorno, oltre a quello dell’evento, e fino a tre giorni (sempre escluso l’evento), che andavano solo annotati nel registro infortuni, abrogato dal 23 dicembre 2015 per effetto del D.lgs. n. 151/2015.

Il nuovo obbligo non si aggiunge a quello della denuncia ai fini assicurativi prevista dall’articolo 53 del testo unico sull’Inail, in quanto gli eventi da 4 giorni, escluso quello dell’evento, saranno dichiarati solo con la classica denuncia assicurativa, che assorbe anche quella con mera finalità statistica-informativa.

L’inadempimento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, torneremo sull’argomento quando l’INAIL fornirà tutte le indicazioni operative necessarie per il nuovo adempimento, inclusi i chiarimenti sulla decorrenza effettiva del nuovo obbligo di comunicazione.

LP 77 – 6.10.2016

Rif.
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