OPERATIVO L’ ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON HANNO FRUITO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

( Lavoro e Previdenza )

OPERATIVO L’ ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON HANNO FRUITO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

La Commissione Europea ha autorizzato la fruizione dell’esonero

La Legge di Bilancio per il 2021 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale Covid 19 stabiliti dalla medesima Legge ovvero un massimo di 12 settimane di ammortizzatori nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Pertanto i trattamenti di integrazione salariale ed esonero contributivo si pongono tra di loro in regime di alternatività quantomeno in riferimento alla medesima unità produttiva.

L’effettiva fruizione dell’esonero contributivo è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

 

Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid 19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020. L’ammontare dell’esonero è, infatti, pari alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’importo dell’esonero così calcolato deve essere riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di otto settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

 

L’Inps con Circolare n° 30 del 19 febbraio 2021 ha fornito i chiarimenti in merito all’operatività dell’esonero riservandosi altresì di comunicare le istruzioni operative per la sua fruizione all’esito del procedimento autorizzatorio da parte della Commissione Europea.

 

A seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea dell’8 dicembre 2021 l’Inps con Messaggio n° 197 del 14 gennaio 2022 ha fornito le necessarie istruzioni per la fruizione dell’esonero.

I datori di lavoro dovranno inoltrare all’Inps tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19, nonché dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

 

Le quote di esonero spettanti potranno essere esposte nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 secondo le indicazioni fornite nel Messaggio.

Rif.

Alessandro Tarquini – Tel. 0575399431 – e-mail: a.tarquini@confindustriatoscanasud.it

Luca Migliorini – Tel. 0575399448 – e-mail: l.migliorini@confindustriatoscanasud.it

Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it

Rita Collina – Tel. 0564468808 – e-mail: r.collina@confindustriatoscanasud.it

Roberto Gemini – Tel. 0577257215 – e-mail: r.gemini@confindustriatoscanasud.it