ESONERO CONTRIBUTIVO LEGGE DI STABILITÀ 2016 – ISTRUZIONI OPERATIVE
I datori di lavoro potranno esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2016, i lavoratori per i quali spetta l’esonero previsto dalla legge di stabilità 2016.
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I datori di lavoro potranno esporre, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2016, i lavoratori per i quali spetta l’esonero previsto dalla legge di stabilità 2016.
I datori di lavoro che hanno inviato per la prima volta le dichiarazioni alle DTL in data successiva al 1° luglio 2015 sono tenuti ad effettuare una nuova trasmissione sostitutiva della precedente.
I datori di lavoro non sono più tenuti all’invio all’Autorità di Pubblica Sicurezza delle denunce di infortunio sul lavoro.
Dal mese di marzo sono ridotti rispettivamente al 6,00% e al 5,50% gli interessi di dilazione e differimento dei debiti contributivi Inps, dei premi Inail e le sanzioni civili per omesso versamento.
Gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, della mobilità e delle indennità di disoccupazione naspi e dis-coll restano confermati nei valori del 2015.
La nuova disciplina non si applica al recesso del lavoratore durante il periodo di prova.
E’ necessario verificare nel cassetto previdenziale l’eventuale presenza di richieste da parte dell’Inps di integrazione di documentazione (es. file csv – elenco dipendenti).
I lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva se il lavoratore si trovava in condizione di riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%.
Il 24 marzo 2016 scadono i termini per la richiesta di rimborso dei trattamenti di cassa integrazione autorizzati e conclusi prima del 24 settembre 2015.