RADDOPPIATO IL CONTRIBUTO DOVUTO ALL’INPS IN CASO DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI

( Lavoro e Previdenza )

RADDOPPIATO IL CONTRIBUTO DOVUTO ALL’INPS IN CASO DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI

L’incremento non si applica ai licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017

 

RADDOPPIATO IL CONTRIBUTO DOVUTO ALL’INPS IN CASO DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI

L’incremento non si applica ai licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017

La Legge n° 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo da datore di lavoro tenuto al versamento della contribuzione per l’integrazione salariale straordinaria (Cigs), il contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato è incrementato dal 41% all’82% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Il predetto aumento non si applica ai licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate ai sensi dell’art 4 della Legge 223/1191 entro il 20 ottobre 2017.

Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è pari a Euro 1.208,15, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, il contributo da versare nella nuova misura dell’ 82 % è pari a Euro 990,68 (Euro 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a Euro 2.972,04 (990,68 x 3). Per lavoratori con anzianità inferiore il contributo dovrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di durata del rapporto.

Il contributo dovuto per le interruzioni di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato deve essere versato entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro.

Si ricorda inoltre che nei casi procedura di licenziamento collettivo nella quale non sia stato raggiunto un accordo sindacale la misura del contributo per ciascun licenziamento è moltiplicata per tre volte.

L’Inps con Messaggio n° 594 – 08 febbraio 2018, che trasmettiamo in allegato, ha fornito le istruzione operative per la compilazione del flusso Uniemens in riferimento alle novità intervenute in materia di contributo di licenziamento.


Allegato

Rif.

Luca Migliorini – Tel. 0575399448 – e-mail: l.migliorini@confindustriatoscanasud.it

Rita Collina – Tel. 0564468808 – e-mail: r.collina@confindustriatoscanasud.it

Roberto Gemini – Tel. 0577257215 – e-mail: r.gemini@confindustriatoscanasud.it