AUTOTRASPORTO: RIMBORSO PEDAGGI 2015

( Trasporti e circolazione )

AUTOTRASPORTO: RIMBORSO PEDAGGI 2015

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  la delibera del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno scorso la Delibera del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori del 15.06. 2016 riguardante il rimborso dei pedaggi autostradali per l’anno 2015.

La delibera n. 6/2016 dispone che i costi sostenuti per i pedaggi autostradali relativamente ai transiti effettuati con veicoli Euro 3, Euro 4, Euro 5 Euro 6 e superiori, appartenenti alle classi B3, 4 e 5 dalle imprese esercenti autotrasporto in conto proprio e in conto terzi sono soggetti ad una riduzione compensata per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015, sempreché sia commisurata al volume del fatturato globale annuale in pedaggi.

Un’ulteriore riduzione del 10% è prevista qualora i transiti siano realizzati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22.00 ed entro le ore 02.00, ovvero uscita prima delle ore 06.00.

Le riduzioni suddette sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione (società concessionarie devono emettere fattura entro il 30 aprile 2016) e saranno applicate, in sede di emissione, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione da ciascuna delle società di gestione dei sistemi di pagamento differito del pedaggio. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2015, le riduzioni del pedaggio sono applicate a partire dalla di utilizzo di tale sistema.

Gli aventi titolo a presentare la domanda sono:

–    le imprese che, alla data del 31 dicembre 2014 ovvero nel corso dell’anno 2015, sono iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi (art. 1, L. 6 giugno  1974, n. 298);

–    le cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, i consorzi e le società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell’oggetto l’attività di autotrasporto, iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2014 ovvero durante il 2015. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori dal 1° gennaio 2015 possono richiedere le riduzioni per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione.

–    le imprese di autotrasporto di merci in conto terzi e i raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi  della UE che, alla data del 31 dicembre 2014 ovvero nel corso dell’anno 2015, risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata (Regolamento CE 881/92).

–    le imprese e i raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31 dicembre 2014, ovvero nel corso dell’anno 2015, risultavano titolari di apposita licenza in conto  proprio (art. 32, L. 6 giugno 1974, n. 298) nonché le imprese e i raggruppamenti aventi sede in altro Paese della UE, che esercitano l’attività di autotrasporto in conto proprio. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili titolari di licenza per il conto proprio dal 1° gennaio 2015 possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di rilascio della suddetta licenza.

La riduzione compensata si applica secondo i seguenti criteri:

–    determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti coefficienti:

– 0,50 per i veicoli Euro 3

– 1,00 per i veicoli Euro 4

– 2,00 per i veicoli Euro 5

– 2,50 per i veicoli Euro 6 o superiori.

– Applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato annuo delle percentuali di riduzione compensata secondo il prospetto di seguito riportato

FATTURATO ANNUO

 IN EURO

PERCENTUALE DI RIDUZIONE
DA 200.000 A 400.000 4,33%
DA 400.001 A 1.200.000 6,50%
DA 1.200.001 A 2.500.000 8,67%
DA 2.500.001 A 5.000.000 10,83%
OLTRE 5.000.000 13%

La presentazione delle domande avviene, a pena di inammissibilità, utilizzando l’apposito applicativo presente sul Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, seguendo le istruzioni contenute nel manuale d’uso presente nella Sezione Pedaggi del Portale stesso. La procedura consiste in due fasi:

–    fase 1: prenotazione della domanda, finalizzata all’inserimento dei dati identificativi del soggetto richiedente e dei codici cliente ad esso imputabili, per come rilasciati dalla società di gestione dei pedaggi;

–    fase 2: presentazione della domanda, finalizzata all’abbinamento dei codici cliente con i codici supporto di rilevazione dei transiti con i veicoli utilizzati per i transiti.

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell’azienda o da un suo procuratore, entro il termine di scadenza di presentazione delle domande.

Inoltre, è necessario eseguire il pagamento della marca da bollo che va eseguito tramite  bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l’autotrasporto); gli estremi del versamento (data di effettuazione del  pagamento e identificativo dell’ufficio postale), vanno inseriti negli appositi “campi” richiesti per presentare la domanda in formato elettronico.

A pena di esclusione dal diritto, i termini per la presentazione della domanda sono i seguenti:

  1. a) fase 1: dalle ore 9,00 del 22 giugno 2016 e fino alle ore 14,00 del 13 luglio 2016
  2. b) fase 2: dalle ore 9,00 del 21 luglio 2016 e fino alle ore 14,00 del 31 agosto 2016.

Per assistenza nella fase di presentazione della domanda si può contattare il numero verde 800 232323.

TC 28 – 23.6.2016

Rif.
L. Caccialupi – Tel. 0575 399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it
G. Mascagni – Tel. 0564 468811 e-mail: g.mascagni@confindustriagrosseto.it

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