CODICE DELLA STRADA – LEGGE DI STABILITÀ 2016

( Trasporti e circolazione )

CODICE DELLA STRADA – LEGGE DI STABILITÀ 2016

Chiarimenti sulla nuova disciplina delle radiazioni per esportazione.

l’Automobile Club d’Italia, con la circolare ACI 6 luglio 2016, fornisce chiarimenti applicativi in merito alla nuova disciplina delle radiazioni per esportazione.

Com’è noto, infatti, la Legge di stabilità 2016 ha modificato l’art. 103 C.d.S., prevedendo che la definitiva esportazione all’estero dei veicoli immatricolati possa avvenire esclusivamente al fine della reimmatricolazione nel Paese estero di destinazione.

In particolare, la nuova norma – introdotta al fine di contrastare l’elusione della tassa automobilistica e degli oneri e spese connessi al trasferimento della proprietà dei veicoli –prevede che i soggetti interessati debbano dare prova della reimmatricolazione del veicolo all’estero mediante l’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione o, in caso di cessione intracomunitaria, della documentazione comprovante la radiazione dal P.R.A.

Per quanto riguarda le esportazioni in Paesi UE, la circolare chiarisce che continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni in materia, confermando che la documentazione da produrre, al fine di comprovare la definitiva esportazione all’estero del veicolo per reimmatricolazione, è la stessa che ACI richiedeva già in vigenza della precedente versione dell’art. 103 C.d.S.

Per quanto riguarda le esportazioni in Paesi extra-UE, l’ACI – riprendendo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Dogane – chiarisce che la documentazione da produrre, al fine di comprovare la definitiva esportazione all’estero del veicolo per reimmatricolazione, può essere costituita dalla bolla doganale e dalla fattura con vidimazione doganale, ma non dal semplice DAE (Documento di Accompagnamento Esportazione), essendo necessario acquisire anche la prova dell’avvenuta uscita del veicolo dal territorio doganale dell’UE.

Pertanto, in assenza di copia della carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta reimmatricolazione estera da parte dell’Autorità straniera, nel caso in cui sia presentata una copia del DAE con l’indicazione dell’MRN (Movement Reference Number) e degli elementi identificativi del veicolo, sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito “uscita conclusa” ottenuta consultando l’apposito link presente sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane. In alternativa al messaggio di appuramento dell’MRN è possibile produrre idonea documentazione rilasciata dagli Uffici di esportazione comprovante l’avvenuta uscita del veicolo dall’UE.

L’ACI, al fine di dare agli operatori il tempo necessario a modificare i processi operativi, stabilisce che le nuove disposizioni saranno applicate per le formalità presentate per la prima volta a partire dal 12 settembre 2016.

TC 31 – 19.7.2016

Rif.
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