ITALIA – DISPOSIZIONI PER LE PERSONE FISICHE CHE ENTRANO IN TERRITORIO NAZIONALE
Deroghe per l¹autotrasporto (dm 120/2020)
Con Decreto n. 120 del 17.03.2020, i Ministri dei trasporti e della salute hanno emanato nuove disposizioni, in vigore sino al 25 marzo 2020, per le persone fisiche che entrano in Italia.
Tali disposizioni non si applicano al personale viaggiante – di qualunque nazionalità – appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia.
Il DM prevede che tutte le persone fisiche – anche se asintomatiche – che entrano in Italia con qualsiasi modalità di trasporto sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni dal loro ingresso. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19 sono altresì obbligate a segnalare tale situazione all’Autorità Sanitaria con tempestività, tramite i numeri telefonici dedicati.
Quanto sopra prescritto non si applica a coloro che transitano o sostano in Italia per comprovate esigenze lavorative e per un tempo di 72 ore, prorogabile di ulteriori 48 ore.
Ciò significa che il personale viaggiante – di qualunque nazionalità – appartenente ad imprese aventi sede legale non in Italia – è autorizzato ad operare senza obbligo di isolamento fiduciario purchè renda una dichiarazione – ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 – con la quale comunica di essere in Italia per esigenze lavorative, e si impegna a segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19, tale situazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale e a sottoporsi, nelle more delle determinazioni della predetta autorità sanitaria, ad isolamento.
TC 017– 20.03.2020
Rif.
Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it