RIDUZIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI PER TRANSITI EFFETTUATI NELL’ANNO 2023

( Trasporti e circolazione )

RIDUZIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI PER TRANSITI EFFETTUATI NELL’ANNO 2023

Presentazione delle domande dal 24 giugno al 23 luglio 2024

Sulla G.U. n 116 del 20 maggio 2024 è stata pubblicata la Delibera Albo n. 2 del 7 maggio 2024) – allegata – con la quale sono state dettate disposizioni in tema di riduzione dei pedaggi autostradali relativi a transiti effettuati nel 2023 che si articola, come per lo scorso anno, in 2 Fasi.

Restano invariate le classi Euro dei veicoli che possono beneficiare del rimborso del pedaggio (EuroV e superiori).

La Fase 1 – prenotazione della domanda di rimborso dei pedaggi autostradali: dalle ore 9.00 del 5 giugno 2024 e fino alle ore 14.00 dell’11 giugno 2024 ed è esperibile esclusivamente attraverso l’applicativo “PEDAGGI” nel Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori (Servizi- Gestione Pedaggi).

La Fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda, firma ed invio della domanda medesima: dalle ore 9.00 del 24 giugno 2024 e fino alle ore 14.00 del 23 luglio 2024.

E ’possibile procedere all’invio della domanda soltanto per le imprese che abbiano provveduto a prenotare la domanda di rimborso nella Fase 1.

La riduzione compensata può essere richiesta dalle imprese, cooperative a proprietà divisa, consorzi, società consortili e raggruppamenti per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1°gennaio al 31 dicembre 2023 con veicoli posseduti a titolo di proprietà o in disponibilità ed utilizzati per servizi di autotrasporto di cose di classe EuroV, EuroVI o superiore/o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4 se volumetrico.

Qualora all’interno di consorzi, cooperative o raggruppamenti siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, il fatturato prodotto da queste ultime non partecipa al raggiungimento degli scaglioni di fatturato, ma ciascuna di tale impresa per aver diritto al rimborso deve aver sostenuto costi per pedaggio autostradali di almeno 200mila euro.

Come per lo scorso anno, la riduzione dei pedaggi è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai costi sostenuti per i pedaggi – purché pari almeno ad euro 200.000 – ed essa non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

Un’ulteriore riduzione compensata è prevista se i transiti vengono effettuati nelle ore notturne, vale a dire ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00. Tale riduzione spetta ai soggetti che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale relativo al costo del pedaggio nelle ore notturne.

Le riduzioni sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate – da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi – sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

La riduzione è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe Euro del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori indicati nella tabella di seguito riportata:

Fatturato (in euro)

 

Classe veicolo

 

 Percentuale riduzione

 

200.000 – 400.000

 

EuroVI o trazione

alternativa

5
EuroV 3
400.001 – 1.200.000

 

EuroVI o trazione

alternativa

7

 

EuroV 5
1.200.001 – 2.500.000

 

EuroVI o trazione

alternativa

9
EuroV 7
2.500.001 – 5.000.000

 

EuroVI o trazione

alternativa

11
EuroV 9
oltre 5.000.000 EuroVI o trazione

alternativa

13
EuroV 11

 

L’Albo autotrasporto darà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, tramite le società di gestione dei pedaggi (“Service provider”) secondo modalità stabilite in Convenzioni tra tali società e il Comitato centrale.

La Delibera è stata approvata dal Comitato centrale nella seduta del 6 maggio 2024 ed è applicabile a decorrere dal 31 maggio 2024.

TC 21– 21.05.2024

 Delibera n.2 del 7 maggio 2024 – G.U. n. 116 del 20 maggio 2024

Rif. Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it